Sentenza n. 75/1964
Questione dichiarata infondata · depositata il 07/07/1964 · relatore Giuseppe Chiarelli
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 28legge 454/1961
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 28, comma
ottavo, della legge 2 giugno 1961, n. 454, "Piano quinquennale per lo
sviluppo dell'agricoltura", promosso con ordinanza emessa il 5 novembre
1963 dal Giudice conciliatore di Pantelleria nel procedimento civile
vertente tra D'Aietti Angelo e Belvisi Pietro, iscritta al n. 212 del
Registro ordinanze 1963 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica, n. 34 dell'8 febbraio 1964.
Visti l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
Ministri e l'atto di costituzione in giudizio di D'Aietti Angelo;
udita nell'udienza pubblica del 10 giugno 1964 la relazione del
Giudice Giuseppe Chiarelli;
uditi gli avvocati Gustavo Minervini e Giuseppe Guarino, per
D'Aietti Angelo, e il sostituto avvocato generale dello Stato Umberto
Coronas, per il Presidente del Consiglio dei Ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
Il notaio Angelo D'Aietti, con atto 3 ottobre 1963, citava dinanzi
al Conciliatore di Pantelleria il signor Pietro Belvisi, per il
pagamento della somma di lire 8.818, residuo di compenso a lui dovuto
per la redazione di un atto di compravendita.
Il convenuto eccepiva che per alcune prestazioni il compenso doveva
essere ridotto alla metà, a norma dell'art. 28, comma ottavo, della
legge 2 giugno 1961, n. 454, avente per oggetto il piano quinquennale
per lo sviluppo dell'agricoltura. Detta norma dispone che tutti gli
atti e documenti inerenti all'applicazione delle leggi riguardanti la
formazione e l'arrotondamento della piccola proprietà contadina e dei
territori montani sono esenti dalle tasse di bollo, e gli onorari
notarili sono ridotti a metà.
Di questa norma il notaio D'Aietti contestava la legittimità
costituzionale, in riferimento agli artt. 36, 35 e 3 della
Costituzione.
Il Conciliatore riteneva la questione non manifestamente infondata
e rimetteva gli atti a questa Corte, con ordinanza 5 novembre 1963,
regolarmente notificata, comunicata e pubblicata.
Si è costituito nel presente giudizio il notaio D'Aietti,
rappresentato e difeso dagli avvocati Gustavo Minervini e Giuseppe
Guarino, con deduzioni depositate il 21 febbraio 1964, nelle quali si
sostiene che, dovendo la tariffa professionale essere stabilita sulla
base del valore delle singole prestazioni, è palese l'illegittimità,
ai sensi degli artt. 35 e 36 della Costituzione, di una legge che
stabilisca che per dati atti tale tariffa debba essere ridotta a metà,
quando non sussiste alcuna ragione obiettiva che giustifichi detta
riduzione.
Conseguenza della violazione dei menzionati articoli è la
violazione del principio di eguaglianza (art. 3 della Costituzione),
sia che ci si riferisca ai professionisti, sia che ci si riferisca agli
atti, venendosi - tra l'altro - ad attuare fra i professionisti una
discriminazione ingiustificata, a seconda del settore e del distretto
nel quale svolgono la loro attività. Né, prosegue la difesa del
notaio D'Aietti, il fine di incentivazione può giustificare la
riduzione della tariffa.
Infine, il principio di eguaglianza sarebbe violato in quanto non
si hanno esempi di analoghe situazioni per le tariffe di altri
professionisti.
È intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei
Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato,
con atto depositato il 17 gennaio 1964, col quale si chiede che la
questione sia dichiarata non fondata per le seguenti ragioni.
Non sussiste il contrasto con l'art. 3 della Costituzione, perché
la norma impugnata pone una modifica alla tariffa notarile in relazione
ad alcuni atti, oggettivamente determinati, indipendentemente dai
requisiti soggettivi a cui si riferisce il detto art. 3.
Comunque, anche se, in non concessa ipotesi, ci fosse la
discriminazione affermata dall'ordinanza, essa sarebbe giustificata
dalle finalità sociali garantite dall'art. 44 della Costituzione.
Né sussiste il contrasto con l'art. 36, il quale trova
applicazione esclusivamente nell'ambito del lavoro subordinato;
comunque, se fosse applicabile ai rapporti di prestazione d'opera
professionale, dovrebbe aversi riguardo alle prestazioni complessive
del professionista.
Si ricorda, infine, la speciale disciplina della professione
notarile, la quale fornisce una completa tutela degli interessi
economici di questa categoria di professionisti.
La difesa del notaio, nella memoria difensiva, ha insistito sulla
dedotta violazione dell'art. 3 della Costituzione, in base al quale
l'unico elemento che potrebbe servire di base per una differenziazione
dell'ammontare delle tariffe sarebbe il valore qualitativo-quantitativo
dell'atto che deve essere compiuto dal professionista: valore che è
stato fissato dall'ordine professionale nella determinazione delle
tariffe. Con la violazione del principio di eguaglianza - prosegue la
memoria - è connessa la violazione degli artt. 35 e 36, essendo stati
presi in considerazione elementi del tutto irrilevanti al fine della
determinazione della tariffa. Né per aiutare la piccola e media
proprietà il legislatore può ledere posizioni riconosciute ad altri
soggetti da norme costituzionali.
L'Avvocatura dello Stato ha sviluppato, nella sua memoria, gli
argomenti addotti nelle deduzioni. In particolare ha insistito
nell'affermare che nel caso in esame si è del tutto fuori dai
presupposti e dalla situazione ipotizzati dall'art. 36, in quanto il
reddito del lavoratore autonomo, e in particolare del prestatore
d'opera professionale, risulta dalla totalità dei suoi rapporti con i
clienti, mentre la sua attività sfugge a una valutazione diretta a
determinare se ogni compenso si adegui al minimo vitale. E che si è
fuori dell'ambito dell'art. 36 è confermato dalla particolare
disciplina della professione di notaro, caratterizzata dalla posizione
di monopolio professionale, dal numero chiuso delle sedi, e dalla
garanzia di integrazione mensile a carico dello Stato. Né la tutela
del lavoro, affermata con l'art. 35, è contraddetta dalla previsione
di onorari ridotti per il compimento di atti di speciale interesse
pubblico.
In relazione alla asserita violazione dell'art. 3 si ribadisce che
la riduzione della tariffa è fatta in relazione ad atti oggettivamente
determinati, e si osserva che l'incidenza della sede sugli onorari
complessivi rientra nella normale alea dell'attività professionale, se
di alea si può parlare nei riguardi della professione notarile, e che
comunque la disposizione impugnata non ha carattere di singolarità,
essendo la riduzione degli onorari prevista da altre leggi
pubblicistiche, anche per professionisti diversi dai notai.
Nell'udienza del 10 giugno 1964 le difese delle parti costituite
hanno confermato le loro conclusioni. Considerato in diritto :
1. - L'art. 28, comma ottavo, della legge 2 giugno 1961, n. 454,
non contrasta, a giudizio di questa Corte, con gli artt. 35, primo
comma, 36, primo comma, e 3 della Costituzione.
In relazione alle norme di tutela del lavoro, contenute negli artt.
35 e 36, è da osservare che nel caso presente si può prescindere
dalla questione se il primo comma dell'art. 36 sia applicabile ai
rapporti di lavoro autonomo. Infatti, anche ove si dia risposta
affermativa a tale quesito, non ne deriva come conseguenza
l'illegittimità della impugnata disposizione legislativa.
La norma dell'art. 36, primo comma, è intesa ad assicurare la
tutela della persona del lavoratore e la soddisfazione dei bisogni
fondamentali suoi e della sua famiglia; non già a garantire la parità
delle prestazioni nel rapporto sinallagmatico di lavoro. Se, pertanto,
i principi contenuti nella detta norma debbono considerarsi applicabili
nel campo del lavoro autonomo, e in particolare nel campo delle
professioni intellettuali, tale applicazione non può aversi se non in
considerazione dell'attività complessiva del professionista, nei modi
e nei limiti in cui essa sia accertabile e valutabile, e non in
relazione ai singoli rapporti e alle singole prestazioni in cui si
esplica l'attività del libero professionista. Oltre tutto,
quest'ultimo criterio non varrebbe ad assicurare al professionista
l'esistenza libera e dignitosa, voluta dalla Costituzione.
Né la norma in esame può essere scomposta in precetti distinti,
con diversi campi di efficacia, isolando dal contesto della
disposizione il precetto della corrispondenza della retribuzione alla
quantità e qualità di lavoro prestato, come il solo applicabile al
lavoro autonomo. Una tale interpretazione, oltre a non corrispondere a
fondamentali esigenze di ermeneutica, contrasterebbe, come si è visto,
con la ragione storica e sociale della norma, considerata nella sua
unità. Non ha, pertanto, fondamento la tesi, sostenuta nel presente
giudizio, secondo la quale le tariffe professionali, una volta fissate
con la collaborazione degli Ordini, sarebbero inderogabili dallo stesso
legislatore, in quanto, essendo basate sulla corrispondenza della
retribuzione al lavoro prestato, ogni deroga ad esse implicherebbe
violazione dell'art. 36. A parte che, come si è detto, il senso
dell'art. 36, primo comma, non è di garantire la parità delle
contrapposte prestazioni, non è neanche esatto che le tariffe siano
stabilite con esclusivo riferimento alla quantità e qualità di lavoro
prestato. È, invece, ben noto che esse tengono conto anche di altri
elementi considerati come indici dell'importanza dell'opera, ai sensi
dell'art. 2233 del Codice civile, quali, ad esempio, il valore
dell'atto o della controversia nelle tariffe dei notai e degli avvocati
e procuratori: è chiaro che al valore economico di un atto o di una
controversia non corrisponde necessariamente la quantità e qualità di
lavoro richiesto al professionista.
Dalle esposte considerazioni deriva che non può riscontrarsi
alcuna violazione dell'art. 36, primo comma, della Costituzione nel
fatto che il legislatore, cui compete l'emanazione delle tariffe
notarili, abbia stabilito con la norma impugnata che per determinate
prestazioni le tariffe siano ridotte a metà.
Né tale disposizione viola il principio generale della tutela del
lavoro, sancito dall'art. 35 della Costituzione, giacché essa si
inserisce in quella disciplina legale della professione notarile, la
quale, mentre regola nell'interesse pubblico l'esercizio di tale
professione, assicura una particolare tutela degli interessi del
professionista e del decoro della categoria. Tale tutela si connette
alla situazione in cui operano i notai e al numero chiuso delle loro
sedi, e si manifesta anche nella garanzia di un assegno supplementare a
completamento degli onorari che non raggiungano un minimo determinato:
garanzia che, assicurata attraverso la Cassa del notariato, si basa
sulla particolare struttura dell'ordinamento della professione di
notaio.
Su questa tutela complessiva dell'attività notarile non incide la
riduzione degli onorari di alcuni atti, disposta dal legislatore con la
norma in esame.
2. - Ugualmente infondata è la dedotta violazione dell'art. 3
della Costituzione.
È giurisprudenza costante di questa Corte che il principio di
eguaglianza contenuto in detto articolo consente al legislatore
ordinario di emanare norme differenziate rispetto a situazioni
obiettivamente diverse.
La previsione di atti e documenti inerenti all'applicazione delle
leggi riguardanti la formazione e l'arrotondamento della piccola
proprietà contadina dà luogo evidentemente alla configurazione di
situazioni obiettivamente determinate e specificamente definite, le
quali ben possono essere considerate distintamente dalla formazione o
dalla stipulazione di atti di tipo diverso o aventi un diverso oggetto.
Né ha valore l'argomento che la norma impugnata è stata emanata a
scopo di incentivo dell'agricoltura, o che le misure che, come questa,
sono dirette a fini economici di utilità generale non possono essere
poste a carico di una determinata categoria di persone.
Intanto va considerato che nel nostro ordinamento sono ben numerosi
i casi in cui è prevista la riduzione degli onorari notarili, anche al
di fuori del campo degli incentivi economici (art. 34 del R. D. L. 16
settembre 1926, n. 1606, sull'Opera nazionale combattenti; art. 151 del
R. D. 28 aprile 1938, n. 1165, sulla edilizia popolare; art. 93 del D.
L.10 aprile 1947, n. 261, sull'alloggio ai senza tetto; art. 38 del D.
L.7 maggio 1948, n. 1235, sui consorzi agrari; art. 18 della legge 3
agosto 1949, n. 589, sulle opere pubbliche di interesse degli enti
locali; art. 26 della legge 10 agosto 1950, n. 646, sulla Cassa del
Mezzogiorno; art. 8 della legge 2 dicembre 1961, n. 1330, sull'Ente di
gestione per il cinema, ecc. ecc.).
Queste riduzioni trovano il loro fondamento nel fatto che, com'è
ben noto, l'attività del notaio consiste nell'esercizio di una
pubblica funzione, e che la determinazione degli onorari, di competenza
del legislatore, è diretta non soltanto a stabilire la rimunerazione
del professionista, ma a fissare il prezzo del pubblico servizio svolto
dal notaio, in relazione alle esigenze del servizio stesso e agli
interessi della generalità di coloro che della attività notarile
debbono servirsi. È pertanto perfettamente legittimo che, in questa
determinazione affidata alle valutazioni del legislatore ordinario,
questi tenga conto di particolari finalità sociali, quali che esse
siano, purché non in contrasto con la Costituzione.
In tal modo il legislatore non crea arbitrariamente situazioni di
sfavore per una categoria, o per alcuni appartenenti alla categoria,
ma, nel legittimo esercizio del potere di stabilire la disciplina
dell'attività notarile, fissa il compenso per la redazione di atti
pubblici, tenendo conto, oltre che dell'interesse del professionista a
cui tale redazione è affidata, della funzione e delle finalità degli
atti stessi.
Che sull'attuazione in concreto delle differenti tariffe possa, in
alcuni casi, influire la sede in cui si esercita la professione,
rientra nella normale alea della attività professionale; alea che per
altro, come si è accennato, per la professione del notaio trova
attenuazione nella ricordata disciplina, e comunque non è tale, per le
ragioni già dette, da contrastare con alcuna norma della Costituzione.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 28, comma ottavo, della legge 2 giugno 1961, n. 454, relativa
al piano quinquennale per lo sviluppo dell'agricoltura, sollevata dal
giudice conciliatore di Pantelleria con ordinanza del 5 novembre 1963,
in riferimento agli artt. 3, 35, primo comma, e 36, primo comma, della
Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 23 giugno 1964.
GASPARE AMBROSINI - GIUSEPPE CASTELLI
AVOLIO - ANTONINO PAPALDO - NICOLA
JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO
PETROCELLI - ANTONIO MANCA - ALDO
SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA - MICHELE
FRAGALI - COSTANTINO MORTATI -
GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ
- GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO.
ECLI:IT:COST:1964:75 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte