Sentenza n. 75/1981
Questione dichiarata infondata · depositata il 26/05/1981 · relatore Guglielmo Roehrssen
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 19 della
legge 15 febbraio 1958, n. 46, come modificato dall'articolo unico
della legge 28 aprile 1967, n. 264 (Pensione di riversibilità al
vedovo di dipendente o di pensionata statale) promosso con ordinanza
emessa il 7 marzo 1977 dalla Corte dei conti - Sezione terza
giurisdizionale, sul ricorso di Turoni Pellegrino, iscritta al n. 166
del registro ordinanze 1978 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica n. 154 del 1978.
Udito nell'udienza pubblica del 18 febbraio 1981 il Giudice
relatore Guglielmo Roehrssen.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
Con ordinanza emessa il 7 marzo 1977 - nel corso di un giudizio
promosso da Turoni Pellegrino, al quale era stata negata la pensione
di riversibilità quale vedovo di un'insegnante elementare, per avere
contratto il matrimonio quando costei aveva già superato il
cinquantesimo anno di età - la Corte dei conti ha sollevato questione
di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3, 29, 36 e
38 della Costituzione, dell'art. 19 della legge 15 febbraio 1958, n.
46 ("Nuove norme sulle pensioni ordinarie a carico dello Stato"), come
modificato dall'articolo unico della legge 28 aprile 1967, n. 264, e
riprodotto nel testo unico approvato col decreto del Presidente della
Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092 ("Approvazione del testo unico
delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e
militari dello Stato"), "in quanto escludente dalla disapplicazione
della normativa sui requisiti legali chiesti alle vedove, già
sposatesi anteriormente al 24 febbraio 1958, la norma contenuta nel
sesto comma di detto art. 19 della legge n. 46/1958 e nel sesto comma
dell'art. 81 di detto testo unico, per la parte disponente che il
matrimonio della dante causa con il chiedente la pensione di
riversibilità sia stato contratto quando la stessa non aveva superato
i 50 anni di età".
Nell'ordinanza si deduce che avendo il ricorrente contratto
matrimonio quando il coniuge aveva superato già i 50 anni di età,
secondo la normativa impugnata, non poteva essergli concessa la
pensione di riversibilità, pur essendo egli inabile al lavoro e
ricorrendo gli altri requisiti di legge. Ciò, secondo la Corte dei
conti, contrasterebbe con le sopra citate norme di raffronto, per
contenere l'art. 19 della legge n. 46 del 1958, così come modificato
dall'articolo unico della legge n. 264 del 1967 e riprodotto nel testo
unico approvato col d.P.R. n. 1092 del 1973, una disciplina più
sfavorevole per i vedovi rispetto alle vedove, in quanto solo per le
vedove prevede una deroga al requisito dell'età in caso di matrimonio
contratto anteriormente alla pubblicazione della legge n. 46 del 1958
e non anche per i vedovi che abbiano contratto matrimonio prima di tale
pubblicazione.
Nel giudizio non vi è stata costituzione di parti davanti a
questa Corte. Considerato in diritto :
1. - La Corte dei conti ha sollevato questione di legittimità
costituzionale dell'art. 19 della legge 15 febbraio 1958, n. 46
("Nuove norme sulle pensioni ordinarie a carico dello Stato"), come
modificato dall'articolo unico della legge 28 aprile 1967, n. 264, e
riprodotto poi nell'art. 271 del t.u. approvato con d.P.R. 29 dicembre
1973, n. 1092 ("Approvazione del testo unico delle norme sul
trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello
Stato"), "in quanto escludente dalla disapplicazione della normativa
sui requisiti legali chiesti alle vedove, già sposatesi anteriormente
al 24 febbraio 1958, la norma contenuta nel sesto comma dell'art. 11
della legge n. 46 del 1958 e nel sesto comma dell'art. 81 di detto
testo unico, per la parte disponente che il matrimonio della dante
causa con il richiedente sia stato contratto quando la stessa non
aveva superato i 50 anni di età".
Secondo l'ordinanza di rimessione, tale normativa sarebbe in
contrasto con gli artt. 3, 29, 36 e 38 della Costituzione, prevedendo
una disciplina più sfavorevole per i vedovi rispetto alle vedove.
2. - La questione non è fondata.
Le disposizioni denunciate, e cioè l'art. 19 della legge 15
febbraio 1958, n. 46, modificato dall'articolo unico della legge 28
aprile 1967, n. 264, e riprodotto, da ultimo, con modifiche, nell'art.
271 del t.u. 29 dicembre 1973, n. 1092, nello estendere
retroattivamente la norma che ha concesso la pensione di
riversibilità anche in caso di matrimonio contratto dopo il
collocamento a riposo del dipendente statale, ha in effetti trattato
in maniera diversa i vedovi e le vedove: infatti l'art. 19 derogava ai
requisiti di età e di durata del matrimonio solo per le vedove e non
anche per i vedovi, ai quali ultimi si sarebbero dovuti applicare,
anche per il caso predetto, gli usuali requisiti prescritti.
Senonché in prosieguo di tempo è intervenuto l'art. 11 della
legge 9 dicembre 1977, n. 903 ("Parità di trattamento tra uomini e
donne in materia di lavoro"), il quale ha stabilito, anche per i
dipendenti statali e degli enti pubblici, che "le prestazioni ai
superstiti, erogate dall'assicurazione generale obbligatoria per
l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, gestita dal fondo
pensioni per i lavoratori dipendenti, sono estese, alle stesse
condizioni previste per la moglie dell'assicurato o del pensionato, al
marito dell'assicurata o della pensionata deceduta posteriormente alla
data di entrata in vigore della presente legge".
Questa Corte, con la sentenza n. 6 del 1980, ha dichiarato la
illegittimità costituzionale delle parole "deceduta posteriormente
alla data di entrata in vigore della presente legge", dando in tal
modo alla disposizione or citata effetto retroattivo.
In conseguenza di ciò le disposizioni denunciate sono venute meno
con efficacia retroattiva e la posizione dei vedovi è stata
parificata, sempre con effetto retroattivo, a quella delle vedove.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art.19 della legge 15 febbraio 1958, n.46 ("Nuove norme sulle
pensioni ordinarie a carico dello Stato"), come modificato
dall'articolo unico della legge 28 aprile 1967, n. 264 ("Modificazione
dell'art. 19 della legge 15 febbraio 1958, n. 46, recante nuove norme
sulle pensioni ordinarie a carico dello Stato") e dall'art. 271 del
d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092 ("Approvazione del testo unico delle
norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari
dello Stato", sollevata con l'ordinanza indicata in epigrafe, in
riferimento agli artt. 3, 29, 36 e 38 della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 3 aprile 1981.
F.to: LEONETTO AMADEI - GIULIO
GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA -
MICHELE ROSSANO - LEOPOLDO ELIA -
GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO REALE -
BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO
MALAGUGINI - LIVIO PALADIN ARNALDO
MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA -
VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1981:75 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte