Sentenza n. 78/1958
Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 30/12/1958 · relatore Mario Cosatti
Norme in gioco
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale del decreto legislativo
del Capo provvisorio dello Stato 16 settembre 1947, n. 929, ratificato
con legge 17 maggio 1952, n. 621, contenente norme circa il massimo
impiego di lavoratori agricoli, promosso con ordinanza 22 gennaio 1957
del Tribunale di Trani nel procedimento civile tra Tondolo Pasquale e
la Commissione comunale per la massima occupazione agricola di
Minervino Murge, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 104 del 20 aprile 1957 e iscritta al n. 40 del Registro ordinanze
1957.
Vista la dichiarazione di intervento del Presidente del Consiglio
dei Ministri;
udita nell'udienza pubblica del 22 ottobre 1958 la relazione del
Giudice Mario Cosatti;
uditi l'avvocato Antonio Putzolu per il Tondolo e il sostituto
avvocato generale dello Stato Giuseppe Malinconico per il Presidente
del Consiglio dei Ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
Nel giugno 1954 l'esattore comunale di Andria (Bari) eseguì per
delega pignoramento mobiliare a carico di Tondolo Pasquale per
morosità nel pagamento di somme dovute per mano d'opera assegnatagli
dalla Commissione comunale per la massima occupazione agricola di
Minervino Murge e non assunta.
Avverso l'esecuzione il Tondolo propose opposizione innanzi al
Pretore di Andria e chiese che il Pretore stesso sospendesse
l'esecuzione, rimettendo le parti al Tribunale competente per valore e
territorio.
Il Pretore, in accoglimento dell'istanza, ordinò la sospensione
dell'esecuzione e rimise le parti innanzi al Tribunale di Trani.
Il Tondolo, riassumendo il giudizio, convenne innanzi al detto
Tribunale la Commissione comunale per la massima occupazione agricola
di Minervino Murge, in persona del Sindaco presidente pro tempore, per
sentir dichiarare non dovuti i richiesti pagamenti di mano d'opera
agricola. Per la Commissione si costituì il Sindaco.
In corso di istruttoria, la difesa della Commissione eccepì la
nullità della citazione per difetto di legittimazione passiva del
Sindaco; quella del Tondolo sollevò eccezione di illegittimità
costituzionale del decreto legislativo del Capo Provvisorio dello Stato
16 settembre 1947, n. 929, ratificato con legge 17 maggio 1952, n. 621,
contenente norme circa il massimo impiego di lavoratori agricoli, in
riferimento agli artt. 2, 3, 23, 41, 42, 44 della Costituzione,
chiedendo la sospensione del procedimento e la rimessione degli atti
alla Corte costituzionale. Si oppose la Commissione, insistendo sul
difetto di legittimazione passiva del Sindaco.
Il Tribunale, con ordinanza 22 gennaio 1957, richiamata una propria
sentenza in materia del 1951 e giurisprudenza della Corte di
cassazione, ha ritenuto legittimamente istituito il contraddittorio.
Passando poi all'esame della fondatezza o meno della proposta questione
di legittimità costituzionale del decreto n. 929 del 1947, ha
considerato le norme in esso contenute in riferimento agli artt. 38,
41, 42, 44 della Costituzione.
Ha osservato che le norme del ricordato decreto pongono una
limitazione all'autonomia contrattuale nei rapporti tra datori di
lavoro e lavoratori e possono trovare non pacifico fondamento nelle
disposizioni della Costituzione.
Scopo del decreto appare principalmente quello di favorire il
massimo impiego di lavoratori agricoli, riducendo la disoccupazione;
tal fine involge invero un problema di interesse generale e sembra
dubbio che esso possa rientrare nella disciplina della proprietà
terriera quale posta dalla Costituzione. Né sembra che il diritto dei
lavoratori involontariamente disoccupati ad adeguati mezzi di
sussistenza, di cui all'art. 38 della Costituzione, possa trovare
tutela limitando l'autonomia contrattuale soltanto nel settore
dell'agricoltura; venendo in tal modo a violare il principio della
libertà di iniziativa economica fissato nell'art. 41 della
Costituzione stessa. Non sembra, infine, che obblighi e vincoli della
proprietà terriera siano dagli artt. 42 e 44 della Costituzione
previsti in funzione del problema della disoccupazione.
Il Tribunale pertanto ha sospeso il procedimento e ha disposto la
rimessione degli atti alla Corte costituzionale.
La detta ordinanza, notificata alle parti il 4 marzo 1957 e il 7
successivo al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai
Presidenti delle due Camere, è stata pubblicata, per disposizione del
Presidente di questa Corte ai sensi dell'art. 25 della legge 11 marzo
1953, n. 87, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 104 del 20
aprile 1957 e iscritta al n. 40 del Registro ordinanze 1957.
Nel giudizio innanzi a questa Corte il Tondolo si è costituito
depositando in cancelleria il 9 maggio 1957 le sue deduzioni, con
procura conferita agli avvocati Domenico Pastina e Aldo Dedin con
elezione di domicilio in Roma presso quest'ultimo; successivamente il
Tondolo ha associato alla propria difesa anche gli avvocati Antonio
Putzolu e Odoardo Censi del Foro di Roma.
Nelle predette deduzioni la difesa del Tondolo osserva che il
decreto n. 929 del 1947 è in contrasto con i seguenti articoli della
Costituzione:
a) con l'art. 38, che, pur riconoscendo il diritto dei lavoratori
involontariamente disoccupati a mezzi adeguati alle loro esigenze di
vita, fa a tal uopo riferimento ad organi e istituti predisposti dallo
Stato, che si concretano in quelle che sogliono qualificarsi
assicurazioni sociali; non è quindi legittimo porre a carico di
singole aziende agricole l'assistenza a lavoratori agricoli
disoccupati.
b) con l'art. 41, che proclama la libertà dell'iniziativa
economica privata purché non in contrasto con l'utilità sociale, la
sicurezza, la libertà, la dignità umana. Le norme del decreto n.
929 annullano invece ogni facoltà di iniziativa dei conduttori delle
aziende agricole in materia di assunzione di mano d'opera, perché i
criteri di massimo carico obbligatorio sono stabiliti dai Prefetti e lo
svolgimento e l'interruzione del rapporto di lavoro sono sottratti alla
volontà dei datori di lavoro.
c) con gli artt. 42 e 44, in quanto il decreto impone gravi oneri
alla proprietà terriera di alcune zone, ed anzi di quelle
economicamente più depresse, non allo scopo di assicurarne la funzione
e l'utilità sociale, di conseguire il razionale sfruttamento del suolo
e di stabilire equi rapporti sociali, ma a quello di favorire il
massimo impiego possibile di mano d'opera agricola.
d) con l'art. 23, per il quale nessuna prestazione personale o
patrimoniale può essere imposta se non in base alla legge. Il decreto
invece prevede genericamente imposizioni di oneri per effetto di
provvedimenti prefettizi e quindi praticamente lascia al criterio
discrezionale dell'Amministrazione di individuare provincie o zone di
esse nelle quali il decreto stesso deve anno per anno trovare
applicazione.
e) con l'art. 3, perché, violando il principio in esso affermato,
crea una disuguaglianza di trattamento tra gli agricoltori di varie
provincie.
Conclude chiedendo che la Corte voglia dichiarare la illegittimità
costituzionale del decreto n. 929 del 1947.
Il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso
dall'avvocato generale dello Stato, è intervenuto nel presente
giudizio con atto depositato in cancelleria il 25 marzo 1957.
L'Avvocatura dello Stato anzitutto solleva eccezione di
inammissibilità dell'ordinanza poiché il Tribunale di Trani non
avrebbe pregiudizialmente risolto l'eccezione sollevata nel giudizio a
quo anche sotto il profilo della legittimazione passiva ad causam del
Sindaco presidente della Commissione comunale, né avrebbe esaminato
altra eccezione relativa alla competenza del Tribunale adito ai sensi
degli artt. 25 Cod. proc. civ. e 6 del T.U. 30 ottobre 1933, n. 1611,
delle leggi sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato.
Nel merito l'Avvocatura deduce che:
a) il sistema di assunzione di lavoratori agricoli disoccupati, con
conseguente limitazione dell'autonomia contrattuale nei rapporti di
lavoro, risponde ad una evoluzione della concezione sociale di siffatti
rapporti. Tale sistema trova fondamento nell'interesse generale del
massimo impiego di lavoratori agricoli ed è informato al concetto di
un tipo di proprietà aperta ai bisogni della collettività per
incrementare il benessere (art. 42 della Costituzione);
b) non vale osservare che il diritto dei lavoratori,
involontariamente disoccupati, ad adeguati mezzi di sussistenza è
previsto come onere di carattere generale e che, come tale, non può
far carico soltanto su di una particolare categoria di cittadini (art.
38), poiché per risolvere tale problema non si è fatto ricorso a una
imposizione pecuniaria ad esclusivo carico dei datori di lavoro, ma ad
una prestazione di opera che logicamente deve essere retribuita;
c) né le norme contenute nel decreto n. 929 vengono a violare la
libertà dell'iniziativa economica privata (art. 41), perché tale
libertà di iniziativa è prevista appunto in funzione di utilità
sociale.
L'Avvocatura dello Stato conclude chiedendo che la Corte, ove
ritenga di poter superare l'eccezione di inammissibilità, voglia
dichiarare non fondata la questione sulla legittimità costituzionale
delle norme contenute nel decreto n. 929 del 1947.
In replica alle deduzioni dell'Avvocatura dello Stato, la difesa
del Tondolo, con memoria depositata il 31 ottobre 1957, rileva, per
quanto riguarda la eccezione pregiudiziale sollevata dall'Avvocatura,
che nel giudizio a quo l'unica pregiudiziale posta dalla difesa della
Commissione è stata decisa dal Tribunale, che ha riconosciuto la
legittimazione passiva del Sindaco quale presidente pro tempore della
Commissione, e che in quella sede non era stata proposta alcuna
eccezione di incompetenza.
Nel merito la difesa, dopo aver insistito sul rilievo che il
decreto n. 929 ha finalità contingenti proprie dell'eccezionale
momento storico-politico nel quale fu emanato onde tende a favorire il
massimo impiego possibile di lavoratori agricoli e non a favorire la
produzione, ribadisce, con richiami giurisprudenziali, argomentazioni
in riferimento agli artt. 23, 38, 41, 44 e 3 della Costituzione.
L'Avvocatura dello Stato, con memoria depositata il 31 ottobre
1957, si rimette al giudizio della Corte per l'eccezione pregiudiziale
e svolge le deduzioni contenute nell'atto di intervento, confermando le
sue conclusioni.
Nell'udienza del 13 novembre 1957, udita la relazione del Giudice
Cosatti, gli avvocati Aldo Dedin e Antonio Putzolu per il Tondolo e il
sostituto avvocato generale dello Stato Giuseppe Malinconico per il
Presidente del Consiglio dei Ministri hanno illustrato le tesi e le
conclusioni enunciate negli scritti difensivi.
La Corte costituzionale, con ordinanza n. 128 del 28 novembre
1957, ha ritenuto che prima di esaminare le questioni della causa fosse
opportuno acquisire elementi circa i luoghi, i modi e i risultati della
concreta applicazione del decreto legislativo n. 929 del 1947 e ha
ordinato che tali elementi fossero forniti, con riferimento alle
rispettive competenze, dal Ministero dell'agricoltura e foreste e dal
Ministero del lavoro e della previdenza sociale.
I predetti Ministeri hanno rispettivamente trasmesso alla Corte le
relazioni n. 5444 del 29 marzo 1958 e n. 67264/16-371 del 1 aprile
1958 con allegati prospetti in materia; documenti che sono stati
depositati in cancelleria.
La difesa del Tondolo ha depositato il 9 ottobre 1958 deduzioni
aggiuntive, nelle quali trae dall'esame degli elementi di cui sopra
conferma dei denunziati vizi di illegittimità costituzionale delle
norme contenute nel decreto n. 929; l'imponibile di mano d'opera, a
dire della difesa, si risolverebbe essenzialmente in un aggravio per le
aziende agricole senza alcun corrispondente apporto produttivo.
L'Avvocatura dello Stato ha, a sua volta, depositato l'8 ottobre
1958 "osservazioni" con le quali sostiene che le norme del decreto sono
state in concreto applicate in conformità degli scopi che intendevano
perseguire, e cioè incrementare lo sviluppo dell'economia agricola e
alleviare la disoccupazione dei lavoratori di tale settore, e che esse
sono state applicate nei luoghi ove concorrevano i due presupposti:
possibilità di maggiore produttività dei fondi, sia pure intesa in
senso economico-sociale, ed esistenza di lavoratori agricoli
disoccupati.
Nell'udienza del 22 ottobre 1958 l'avv. Putzolu e il sostituto
avvocato generale dello Stato Malinconico si sono riportati alle
memorie scritte. Considerato in diritto :
1. - L'Avvocatura generale dello Stato ha sollevato eccezione
pregiudiziale di inammissibilità dell'ordinanza di rimessione 22
gennaio 1957 del Tribunale di Trani, deducendo che con la stessa il
Tribunale non sì è compiutamente pronunciato su due questioni
pregiudiziali relative l'una al difetto di legittimazione passiva del
Sindaco di Minervino Murge quale presidente pro timore della
Commissione comunale per la massima occupazione agricola, l'altra alla
competenza del Tribunale medesimo.
Il Tribunale ha ritenuto di risolvere con la citata ordinanza la
prima questione, espressamente pronunciando su di essa e facendo anche
riferimento ad una precedente sua sentenza. La seconda questione,
invero, non è stata in quella sede proposta dalla Commissione
comunale; comunque essa verrebbe ad essere implicitamente risolta dalla
pronuncia emessa sulla prima questione.
Pertanto la pregiudiziale - per la quale l'Avvocatura dello Stato
nella memoria depositata il 31 ottobre 1957 si è rimessa al giudizio
di questa Corte senza insistervi nella discussione orale - deve essere
disattesa.
2. - Con l'ordinanza 22 gennaio 1957 il Tribunale di Trani propone
la questione di legittimità costituzionale non già di alcune norme
contenute nel decreto legislativo del Capo Provvisorio dello Stato 16
settembre 1947, n. 929, ratificato con legge 17 maggio 1952, n. 621, ma
dell'intero decreto.
Ritiene questa Corte - come già in precedenti giudizi - di
impostare il suo esame sul decreto n. 929 nel suo complesso, poiché
trattasi di norme intimamente collegate le une con le altre, onde, ai
fini del presente giudizio, non è dato enucleare singole disposizioni,
ma tuttte devono essere considerate e valutate nel loro insieme in
ordine al sistema che esse pongono ed attuano.
3. - Non è anzitutto inopportuno brevemente tratteggiare il
contenuto delle norme del decreto n. 929.
Per l'art. 1, "al fine di favorire il massimo impiego possibile di
lavoratori agricoli", il Prefetto ha facoltà di prendere l'iniziativa
affinché in tutta la provincia o in singole zone o in determinati
comuni di essa, in cui particolarmente grave si manifesti la
disoccupazione, possa trovare applicazione il decreto n. 929.
A tale scopo il Prefetto, previo parere favorevole della
Commissione centrale per la massima occupazione in agricoltura
costituita presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale,
stabilisce con proprio decreto "l'obbligo per i conduttori a qualsiasi
titolo di aziende agrarie o boschive di assumere la mano d'opera da
adibirsi nell'annata agricola o durante le singole stagioni di essa
alla coltivazione, alla manutenzione ordinaria o straordinaria dei
fondi, delle vie di accesso e delle piantagioni nonché all'allevamento
di bestiame".
Il decreto prefettizio - sulla base delle proposte e dei criteri
enunciati dalla Commissione provinciale sotto indicata - precisa il
massimo carico obbligatorio di giornate lavorative per ettaro-coltura
da imporsi alle categorie suddette ed i criteri per la determinazione
del numero delle unità lavorative disoccupate da assegnare ad ogni
azienda entro il limite del carico predetto.
All'uopo nelle provincie, per le quali la Commissione centrale ha
espresso parere favorevole, vengono costituite la Commissione
provinciale, a cura del Prefetto, presso l'Ufficio provinciale del
lavoro e la Commissione comunale per iniziativa dell'Ufficio
provinciale del lavoro (ove i disoccupati agricoli superino il numero
di cinquanta).
Compiti essenziali della Commissione provinciale: stabilire i
criteri in base ai quali la Commissione comunale deve predisporre gli
elenchi qui di seguito precisati; proporre al Prefetto, sulla base
degli elenchi stessi, i provvedimenti da adottarsi a termini del
decreto n. 929.
La Commissione comunale compila gli elenchi dei lavoratori agricoli
disoccupati, ripartendoli per gruppi di specializzazione, e gli elenchi
delle aziende agricole con indicazione della superficie, qualità delle
colture, forme di conduzione e numero dei lavoratori stabilmente
occupati nelle aziende medesime.
La Commissione comunale, infine, cura l'applicazione del decreto
prefettizio, assegnando nominativamente i lavoratori disoccupati alle
varie aziende.
Per la misura delle retribuzioni dovute dai conduttori di aziende
ai lavoratori loro assegnati si applicano gli accordi sindacali o, in
in mancanza, le tariffe locali vigenti. I conduttori di aziende che si
rendano, in tutto o in parte, inadempienti all'obbligo dell'assunzione
della mano d'opera sono tenuti a versare, oltre l'equivalente delle
mancate retribuzioni, una penale pari alla metà dell'importo di esse;
la Commissione comunale compila mensilmente il ruolo dei conduttori
inadempienti, che, reso esecutivo dal Prefetto, è rimesso all'esattore
comunale per la riscossione.
4. - Come è noto l'imponibile di mano d'opera ebbe prima origine
in contratti collettivi, con i quali le associazioni sindacali degli
agricoltori, in alcune regioni, si impegnavano verso quelle dei
lavoratori all'assunzione di un certo contingente di prestatori
d'opera. In località ove più pressante e preoccupante si presentava
il problema della disoccupazione e in pari tempo mancavano relative
clausole nei contratti collettivi, intervenivano i Prefetti con
provvedimenti adottati in base all'art. 19 del T.U. della legge
comunale e provinciale; provvedimenti nella competente sede dichiarati
illegittimi.
In tale stato di cose fu predisposto ed emanato il decreto n. 929
del 1947.
5. - Osserva la Corte che il sistema attuato con le norme contenute
nel decreto si muove attraverso poteri di ampia discrezionalità
dall'iniziativa del Prefetto per provocare il parere della Commissione
centrale ai compiti della Commissione provinciale, poiché il decreto,
riferendosi con generica formulazione alle provincie o zone in cui
particolarmente grave si manifesti la disoccupazione, non pone
condizioni e criteri determinati per l'esercizio delle facoltà nelle
quali si concreta l'imponibile di mano d'opera.
Nel decreto è testualmente indicato un solo fine: "favorire il
massimo impiego possibile di lavoratori agricoli". L'incremento della
produzione può discendere come conseguenza, ma tale scopo non è
direttamente ed espressamente prospettato nelle norme in esame.
Esse - attraverso il decreto del Prefetto, le proposte e i criteri
formulati dalla Commissione provinciale, gli elenchi delle aziende e
dei lavoratori agricoli predisposti dalla Commissione comunale -
sostanzialmente impongono "l'obbligo per i conduttori a qualsiasi
titolo di aziende agrarie o boschive di assumere la mano d'opera da
adibirsi nell'annata agricola o durante le singole stagioni di essa
alla coltivazione e alla manutenzione ordinaria o straordinaria dei
fondi".
Non è al riguardo superfluo rilevare che, mentre l'Avvocatura
dello Stato nelle "osservazioni" depositate l'8 ottobre 1958 pone come
presupposti per l'applicazione del decreto l'esistenza di mano d'opera
disoccupata e la possibilità di una maggiore produttività dei fondi,
intesa in senso economico- sociale e cioè proiettata anche nel futuro
in quanto sono previsti lavori di manutenzione straordinaria, la
competente Amministrazione, nel dettare direttive per l'applicazione
del decreto stesso (particolareggiata circolare dell'1 ottobre 1947 del
Ministero del lavoro e della previdenza sociale, acquisita agli atti
del giudizio in seguito alla richiesta di elementi di cui all'ordinanza
della Corte n. 128 del 1957) precisa che "nella dizione manutenzione
straordinaria non debbono intendersi compresi i lavori di
trasformazione o miglioramento fondiario, bensì quelli diretti a
ripristinare uno stato preesistente che il naturale deperimento o uno
straordinario evento abbiano alterato".
6. - L'ordinanza del Tribunale di Trani ha proposto la questione di
legittimità costituzionale del decreto n. 929 in riferimento agli
artt. 38, 41, 42 e 44 della Costituzione.
In primo luogo la Corte esamina la questione in riferimento
all'art. 41, poiché reputa che tale indagine fornisca argomenti
assorbenti e risolutivi.
Statuisce l'art. 41: "L'iniziativa economica privata è libera".
Nella locuzione "iniziativa economica" devono comprendersi le attività
di operatori non solo dirette a creare e costituire un'azienda, ma
anche inerenti alla vita e allo svolgimento di essa; né vi è alcuna
ragione per non comprendere nel disposto costituzionale le attività
aziendali, intese nel senso indicato, proprie del settore
dell'agricoltura.
L'iniziativa economica in questo settore tende a regolare l'azienda
in modo che - valutate, con i sussidi della scienza, della tecnica e
dell'esperienza, la natura del terreno e le possibilità di rendimento
- venga nell'azienda stessa impiegata mano d'opera che per numero,
qualità, specializzazione, operosità il conduttore ritenga necessaria
e idonea al raggiungimento dei fini economici prefissi.
Ora, il decreto viene a gravemente interferire e incidere sulla
personale iniziativa dell'operatore agricolo; la libera valutazione e
conseguente autodeterminazione in ordine a quelli che, a suo giudizio,
possono essere gli adeguati elementi per dimensionare l'azienda e
provvedere alla sua interna organizzazione sono notevolmente turbate o
sostituite da immissione, nel complesso equilibrio dell'azienda, di
elementi non richiesti, spesso non ritenuti idonei.
A prescindere da ogni indagine, che qui non appare necessaria,
sulla natura giuridica del sistema dell'imponibile di mano d'opera,
certo è che il conduttore - ancorché di azienda assai modesta - viene
obbligato all'assunzione di prestatori d'opera e all'esborso
dell'importo delle relative retribuzioni maggiorate di una penale
qualora egli non intenda usufruire dell'opera di tali lavoratori.
Né ritiene la Corte che nel secondo e nel terzo comma dell'art. 41
possa rinvenirsi giustificazione, sempre dal punto di vista della
legittimità costituzionale, del sistema attuato col decreto n. 929.
Nel secondo comma sono posti limiti di ordine negativo alla libera
iniziativa privata: essa non può svolgersi in contrasto con l'utilità
sociale in senso collettivo, essa non può comunque recar danno alla
sicurezza, alla libertà, alla dignità umana (attività nocive alla
sanità e incolumità dei cittadini o che importino umiliazione o
sfruttamento dei lavoratori).
Dispone il terzo comma del citato articolo che siano determinati
programmi e controlli opportuni perché l'attività economica pubblica
e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali. Non
gioverebbe, a sostegno di tesi opposta a quella che viene dalla Corte
accolta nella presente sentenza, invocare la locuzione costituzionale
per ravvisare in essa l'ammissibilità di una compressione
dell'iniziativa economica privata così penetrante da dar fondamento al
sistema dell'imponibile di mano d'opera. Nel terzo comma, invero, la
Corte ravvisa possibilità di norme idonee a delineare, da un punto di
vista della generale utilità, programmi di retti a stimolare,
indirizzare, coordinare l'attività economica al fine di dare effettivo
incremento alla produzione, agganciandosi eventualmente anche a nuove
risorse offerte dal mercato internazionale, e di creare, come è
auspicabile, una situazione tale che possa naturalmente determinare
fruttuoso assorbimento di mano d'opera.
Non può pertanto la Corte riconoscere la legittimità di norme le
quali, anziché informate a una generale visione nelle prospettate
direzioni, siano congegnate in modo da interferire nell'attività
economica di singoli operatori, turbando e comprimendo quell'iniziativa
privata che è garantita dal primo comma dello stesso articolo.
L'obbligo imposto ad operatori di assumere prestatori d'opera anche
contro la valutazione da essi fatta della organizzazione della propria
azienda resta estraneo al disposto del terzo comma e non può
inquadrarsi nelle provvidenze di ordine generale ivi previste.
7. - Nell'ordinanza di rimessione è fatto riferimento anche agli
articoli 42 e 44 della Costituzione.
La Corte ritiene che neppure nel disposto di tali articoli il
sistema dell'imponibile di mano d'opera possa trovare fondamento.
Mentre il secondo comma dell'art. 42 prevede limiti alla proprietà
privata - riconosciuta e garantita dal comma medesimo - allo scopo di
assicurarne la funzione sociale e di renderla accessibile a tutti,
l'art. 44, relativo in particolare alla proprietà terriera privata,
prevede, al fine di conseguire il razionale sfruttamento del suolo e di
stabilire equi rapporti sociali, norme legislative che impongano
obblighi e vincoli, limiti, bonifica delle terre, trasformazione del
latifondo, ricostituzione delle unità produttive, aiuti alla piccola e
media proprietà. Razionale sfruttamento del suolo ed equi rapporti
sociali sono quindi i fini essenziali cui le norme legislative devono
informarsi e tendere per promuovere il massimo rendimento delle terre e
insieme disciplinare con equità i rapporti inerenti alla armonica e
solidale collaborazione tra i vari soggetti che concorrono alla
realizzazione del ciclo produttivo; onde manifesto appare che da tali
fini esula un sistema diretto a imporre obbligatoria assunzione di mano
d'opera a carico di singoli conduttori di singole aziende agricole.
8. - Nell'ordinanza del giudice a quo è fatto, infine, riferimento
all'art. 38.
Pur apparendo superfluo proseguire nell'indagine sotto altri
profili dopo i risultati cui il Collegio è pervenuto con le
argomentazioni sopra enunciate, rileva la Corte che anche dal
riferimento all'art. 38 è dato trarre conferma del suo convincimento.
Le norme in esame non possono inquadrarsi neppure nel disposto del
richiamato articolo e trovare in esso fondamento costituzionale.
L'art. 38 nell'ultimo suo comma dichiara libera l'assistenza
privata; nei precedenti commi statuisce in ordine a forme di assistenza
in favore di cittadini sprovvisti di mezzi necessari per vivere, in
quanto inabili al lavoro, e di educazione e di avviamento
professionale, in favore di inabili e minorati, e a forme di previdenza
e assicurazione in favore dei lavoratori in caso di infortunio,
malattia, invalidità e vecchiaia, disoccupazione involontaria: "Ai
compiti previsti in questo articolo provvedono organi ed istituti
predisposti o integrati dallo Stato" (comma quarto).
Trattasi pertanto di forme di assistenza e previdenza poste quale
compito e onere della collettività e non già di singoli o di gruppi e
categorie di cittadini; anche per quanto riguarda la disoccupazione
involontaria, le provvidenze in parola devono riportarsi agli schemi di
assistenza sociale nel suo significato storico e tecnico.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
respinge l'eccezione di inammissibilità sollevata dall'Avvocatura
generale dello Stato;
dichiara la illegittimità costituzionale delle norme contenute nel
decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 settembre 1947,
n. 929, ratificato con legge 17 maggio 1952, n. 621, in riferimento
agli articoli 38, 41, 42, 44 della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 16 dicembre 1958.
GAETANO AZZARITI - GIUSEPPE CAPPI -
TOMASO PERASSI - GASPARE AMBROSINI -
ERNESTO BATTAGLINI - MARIO COSATTI -
FRANCESCO PANTALEO GABRIELI -
GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - ANTONINO
PAPALDO - NICOLA JAEGER - GIOVANNI
CASSANDRO - BIAGIO PETROCELLI - ALDO
SANDULLI.
ECLI:IT:COST:1958:78 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte