Sentenza n. 79/1967
Questione dichiarata infondata · depositata il 03/07/1967 · relatore Aldo Sandulli
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1238 del
Codice della navigazione, promosso con ordinanza emessa il 17 marzo
1966 dal Tribunale di Roma nel procedimento penale a carico di Biferini
Alfredo e Risi Mario, iscritta al n. 81 del Registro ordinanze 1966 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 124 del 21
maggio 1966.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
Ministri;
udita nell'udienza pubblica del 14 giugno 1967 la relazione del
Giudice Aldo Sandulli;
udito il sostituto avvocato generale dello Stato Francesco Agrò,
per il Presidente del Consiglio dei Ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
Con ordinanza emessa all'udienza del 17 marzo 1966, nel
procedimento penale di appello a carico di Biferini Alfredo e Risi
Mario, imputati di contravvenzione a un'ordinanza normativa della
Capitaneria di porto di Civitavecchia, e condannati in primo grado dal
Comandante di quel porto, il Tribunale di Roma ha sollevato taluni
dubbi circa la legittimità costituzionale dell'art. 1238 del Codice
della navigazione, e ha rimesso a questa Corte la soluzione di essi.
Afferma il Tribunale che il cumulo nel Comandante di porto della
funzione regolamentare e di quella giurisdizionale "sembra violare il
principio della divisione dei poteri sancito dall'art. 104, primo
comma, della Costituzione (che costituisce uno dei principi generali
dell'ordinamento giuridico), in quanto lo stesso organo, al quale si
riconosce il potere normativo in materia di polizia e sicurezza dei
porti (art. 81 del Codice della navigazione), è chiamato a giudicare
preliminarmente in ordine alla legittimità di norme da esso stesso
emanate".
L'ordinanza, letta all'udienza, presente il P.M., è stata
notificata ai due imputati, rispettivamente il 23 e 26 marzo 1966, e al
Presidente del Consiglio dei Ministri il 6 aprile successivo. Essa era
stata comunicata ai Presidenti dei due rami del Parlamento
rispettivamente il 22 e 25 marzo, e fu pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 124 del 21 maggio.
Davanti a questa Corte si è costituito soltanto il Presidente del
Consiglio dei Ministri con atto di intervento depositato il 10 giugno
1966. In questo l'Avvocatura dello Stato osserva innanzi tutto che
l'art. 104 della Costituzione è malamente invocato, poiché riguarda
la Magistratura ordinaria intesa come ordine autonomo, e non la
funzione giurisdizionale nel suo aspetto oggettivo. Quanto al principio
della divisione dei poteri, che indubbiamente informa la nostra
Costituzione, l'Avvocatura rileva - invocando al riguardo vari esempi
tratti dalla stessa Costituzione - che esso "non può essere attuato in
maniera assoluta per una evidente esigenza di coordinamento tra le
varie funzioni". Aggiunge infine che la giurisdizione del Comandante di
porto appare legittimata dalla VI disposizione transitoria della
Costituzione, e invoca il principio, affermato da questa Corte, anche
con riferimento alla giurisdizione del Comandante di porto, secondo cui
il termine per la revisione delle giurisdizioni speciali enunciato
nella disposizione stessa non ha carattere perentorio. Conclude perciò
per la infondatezza della questione sollevata dal Tribunale.
All'udienza di trattazione l'Avvocato dello Stato ha insistito nei
medesimi sensi. Considerato in diritto :
Nei termini in cui è stata formulata e sottoposta a questa Corte,
la questione proposta dal Tribunale di Roma appare infondata.
Il dubbio sollevato è se l'art. 1238 del Codice della navigazione,
il quale conferisce al Comandante di porto attribuzioni giurisdizionali
in materia penale, in occasione del cui esercizio tale organo potrebbe
esser chiamato a conoscere della legittimità di provvedimenti
normativi da esso stesso posti in esame in veste di autorità
amministrativa, contrasti col "principio della divisione dei poteri
sancito dall'art. 104, primo comma, della Costituzione".
L'art. 104 della Costituzione è però fuori causa. A parte ogni
considerazione circa il suo contenuto, esso riguarda soltanto la
Magistratura, e cioè l'Ordine dei giudici ordinari. E a tale Ordine i
Comandanti di porto (la cui competenza giurisdizionale sopravvive ex VI
disposizione transitoria della Costituzione, come questa Corte ha
affermato con la sentenza n. 41 del 1960) sono estranei anche quando
operano in veste di giudici. Essi sono, in tale loro veste, giudici
speciali, non organi specializzati della giurisdizione ordinaria ai
sensi dell'art. 102, secondo comma, della Costituzione. Né con questo
carattere contrasta il fatto che la loro competenza giurisdizionale si
articola con quella dei tribunali ordinari, ai quali può esser
proposto appello avverso le loro sentenze.
Il nostro ordinamento ha conosciuto e conosce anche altri complessi
giurisdizionali costituiti, nei gradi inferiori, di organi di
giurisdizione speciale e, nei gradi superiori, di giudici ordinari
(sono noti gli esempi della materia del contenzioso elettorale e di
quella degli usi civici).
D'altro canto l'appello al principio della divisione dei poteri non
può valere se non con riferimento ai precetti della normativa
costituzionale. Infatti l'anzidetto principio risulta accolto, nel
vigente ordinamento, non in astratto, bensì entro i limiti consacrati
nelle norme della Costituzione. Comunque esso non può considerarsi
leso quando - come nel caso in esame - una legge non attribuisca a un
organo compiti che una norma costituzionale abbia riservato ad organi
diversi.
Non essendo stata denunciata la violazione di altre norme
costituzionali, la questione deve essere perciò dichiarata non
fondata.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione, proposta dal Tribunale di Roma
con ordinanza 17 marzo 1966, relativa alla legittimità costituzionale
dell'art. 1238 del Codice della navigazione in riferimento all'art.
104, primo comma, della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 15 giugno 1967.
GASPARE AMBROSINI - ANTONINO PAPALDO
- NICOLA JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO
- BIAGIO PETROCELLI - ANTONIO MANCA -
ALDO SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA -
MICHELE FRAGALI - GIUSEPPE CHIARELLI
- GIUSEPPE VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA
BENEDETTI - FRANCESCO PAOLO BONIFACIO
- LUIGI OGGIONI.
ECLI:IT:COST:1967:79 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte