Art. 81 c.nav. — Altre attribuzioni di polizia
((Il comandante del porto disciplina, ai sensi dell'articolo 59 del regolamento per l'esecuzione del presente codice (Navigazione marittima), la sicurezza della navigazione, degli accosti e degli ormeggi e provvede alla polizia del porto o dell'approdo e delle relative adiacenze marittime, ferme restando le attribuzioni dell'Autorita' di pubblica sicurezza)).
Testo vigente dal 18 dicembre 2025, tuttora in vigore · versione 108 su Normattiva