Corte costituzionale

Ordinanza n. 793/1988

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 07/07/1988 · relatore Francesco Paolo Casavola

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 608 del codice

di procedura civile, promosso con ordinanza emessa il 16 novembre

1987 dal Pretore di Finale Ligure nel procedimento civile vertente

tra Imassi Sergio e Franco Pier Giuseppe, iscritta al n. 53 del

registro ordinanze 1988 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 9, 1ª serie speciale, dell'anno 1988;

Udito nella camera di consiglio del 9 giugno 1988 il Giudice

relatore Francesco Paolo Casavola.

Ritenuto che il Pretore di Finale Ligure, con ordinanza emessa il

16 novembre 1987, ha denunciato, in riferimento all'art. 42, secondo

comma, della Costituzione, nel combinato disposto con gli artt. 1, 2,

3, secondo comma, 29, 31, 36 e 47, secondo comma, della Costituzione,

l'illegittimità costituzionale dell'art. 608 del codice di procedura

civile;

che il giudice rimettente si limita a trascrivere un precedente

provvedimento, emesso in data 21 novembre 1981, dalla stessa

Autorità rimettente in causa Bergallo contro Milano;

Considerato che il giudice a quo ha omesso qualsiasi motivazione

sia in ordine alla rilevanza sia in ordine alla non manifesta

infondatezza, limitandosi a trascrivere altra ordinanza di rimessione

e, quindi, a motivare per relationem, con ciò eludendo il precetto

dell'art. 23, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, che fa

obbligo al giudice a quo di esporre nell'ordinanza di rimessione i

termini ed i motivi della questione (v., fra le più recenti, sent.

n. 128 del 1987; ordd. nn. 204, 281 e 306 del 1986 e n. 511 del

1987);

che, comunque, la questione sollevata con l'ordinanza alla quale

il Pretore fa riferimento nella motivazione relativa al presente

giudizio è stata dichiarata da questa Corte, con ordinanza del 10

dicembre 1987 n. 571, manifestamente inammissibile in quanto il

giudice a quo richiedeva una decisione additiva, legata alla scelta

discrezionale tra molteplici, possibili interventi a favore del

conduttore, attività questa riservata al legislatore;

che, pertanto, per le ragioni sopraesposte, il giudizio relativo

alla proposta questione non può essere ammesso;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte

costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 608 del codice di procedura

civile, sollevata, in riferimento all'art. 42, secondo comma, nel

combinato disposto con gli artt. 1, 2, 3, secondo comma, 29, 31, 36 e

47, secondo comma, della Costituzione, dal Pretore di Finale Ligure

con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 giugno 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: CASAVOLA

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 7 luglio 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1988:793 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte