Corte costituzionale

Ordinanza n. 812/1988

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 14/07/1988 · relatore Aldo Corasaniti

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 3 del d.P.R. 30

giugno 1965, n. 1124, in relazione all'allegata tabella 4 e

successive modificazioni (Testo unico delle disposizioni per

l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le

malattie professionali) promosso con ordinanza emessa il 27 novembre

1987 dal Pretore di Lecco nei procedimenti civili riuniti vertenti

tra Grimaldi Luigi ed altro e l'I.N.A.I.L., iscritta al n. 68 del

registro ordinanze 1988 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 11, prima serie speciale dell'anno 1988;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella Camera di consiglio del 9 giugno 1988 il Giudice

relatore Aldo Corasaniti.

Ritenuto che il Pretore di Lecco, nei procedimenti civili riuniti

promossi da Luigi Grimaldi e da Ambrogio Galli nei confronti

dell'INAIL, con ordinanza emessa il 27 novembre 1987 (R.ord. n. 68

del 1988) ha sollevato questione incidentale di legittimità

costituzionale, in riferimento agli artt. 3, 35 e 38 Cost., dell'art.

3 del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 (Testo unico delle disposizioni

per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie

professionali), correlato alla Tabella all. n. 4, come modificata dal

d.P.R. 9 giugno 1975, n. 482, censurando la tassatività della

indicazione tabellare delle lavorazioni morbigene alle quali il

lavoratore deve essere adibito, ai fini del riconoscimento della

ipoacusia da rumori come malattia professionale;

che l'ordinanza di rimessione richiama, per l'identità delle

questioni, altra ordinanza (R.ord. n. 528 del 1986) della stessa

autorità, con la quale "è stata sollevata questione di

costituzionalità del principio di tassatività della tabella";

che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei

ministri chiedendo che venga dichiarata la inammissibilità e,

comunque, la manifesta infondatezza della questione;

Considerato che, anche a voler prescindere dal fatto che

l'ordinanza è interamente motivata, sia in punto di rilevanza che di

manifesta infondatezza, per relationem ad altra ordinanza della

stessa autorità giudiziaria, questa Corte, con sentenza n. 179 del

1988, pronunciandosi su questioni sollevate, tra le altre, dalla

ordinanza (R.O. n. 528 del 1986) del Pretore di Lecco dalla stessa

autorità ora richiamata, ha già dichiarato la illegittimità

costituzionale della norma impugnata nella parte in cui non prevede

che "l'assicurazione contro le malattie professionali nell'industria

è obbligatoria anche per malattie diverse da quelle comprese nelle

tabelle allegate concernenti le dette malattie e da quelle causate da

una lavorazione specificata o da un agente patogeno indicato nelle

tabelle stesse, purché si tratti di malattie delle quali sia

comunque provata la causa di lavoro".

Che, pertanto, in consenguenza della già intervenuta

dichiarazione di illegittimità costituzionale, nei sensi anzidetti,

della norma oggetto dell'incidente sollevato dal Pretore di Lecco con

l'ordinanza indicata in epigrafe, la questione è divenuta

manifestamente inammissibile.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 3 del d.P.R. 30 giugno 1965, n.

1124 (T.U. delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro

gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali) sollevata in

riferimento agli artt. 3, 35 e 38 Cost. dal Pretore di Lecco con

l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 4 luglio 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: CORASANITI

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 14 luglio 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1988:812 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte