Sentenza n. 82/1973
Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 19/06/1973 · relatore Vincenzo Trimarchi
Norme in gioco
dichiarata illegittima
- art. 5legge 1407/1956
- art. 52r.d. 619/1928
applicata al caso
- art. 48r.d. 619/1928
usata come parametro
citata
- art. 52legge 1407/1956
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale:
a) dell'art. 48, primo comma, del r.d. 26 febbraio 1928, n. 619
(approvazione del nuovo testo unico delle disposizioni legislative
sull'Opera di previdenza dei personali civile e militare dello Stato e
dei loro superstiti);
b) dell'art. 52 del predetto r.d. 26 febbraio 1928, numero 619, nel
testo sostituito dall'art. 5 della legge 27 novembre 1956, n. 1407;
promossi con le seguenti ordinanze:
1) ordinanza emessa il 20 ottobre 1970 dal Consiglio di Stato in
sede giurisdizionale - sezione VI - sul ricorso di Lucin Luisa contro
il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e l'Ente nazionale
di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali, iscritta al n.
413 del registro ordinanze 1971 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica n. 323 del 22 dicembre 1971;
2) ordinanza emessa il 30 marzo 1971 dal Consiglio di Stato in sede
giurisdizionale - sezione IV - sul ricorso di Napoli Alfonso ed altri
contro il Ministero di grazia e giustizia e l'Ente nazionale di
previdenza ed assistenza per i dipendenti statali, iscritta al n. 422
del registro ordinanze 1971 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 323 del 22 dicembre 1971;
3) ordinanza emessa il 12 luglio 1971 dal tribunale di Padova nel
procedimento civile vertente tra Bolletti Marcello, Rosetta e Marina e
l'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali,
iscritta al n. 447 del registro ordinanze 1971 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 16 del 19 gennaio 1972;
4) ordinanza emessa il 4 maggio 1971 dal Consiglio di Stato in sede
giurisdizionale - sezione VI - sul ricorso di Mattone Grazia contro
l'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali,
iscritta al n. 487 del registro ordinanze 1971 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 37 del 9 febbraio 1972.
Visti gli atti di costituzione di Lucin Luisa, di Napoli Alfonso ed
altri, di Mattone Grazia, di Bolletti Marcello, Rosetta e Marina,
dell'ENPAS e del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni:
udito nell'udienza pubblica del 21 marzo 1973 il Giudice relatore
Vincenzo Michele Trimarchi;
uditi l'avv. Vitaliano Lorenzoni, per Lucin Luisa, gli avvocati
Franco Salerno e Giuliana Fuà, per Napoli Alfonso ed altri, l'avv.
Carlo Fornario, per Mattone Grazia, ed il sostituto avvocato generale
dello Stato Elio Vitucci, per l'ENPAS e per il Ministero delle poste e
delle telecomunicazioni.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
1. - A seguito della morte di Franca Francescon, insegnante di
ruolo ed iscritta al fondo di previdenza dell'ENPAS da vari anni ed
avente diritto all'indennità di buonuscita, il marito, Marcello
Bolletti, e le figlie, Rosetta e Marina Bolletti, convenivano davanti
al tribunale di Padova per sentirlo condannare al pagamento in loro
favore della detta indennità. Ed avendo l'Ente opposto che, a sensi
dell'art. 52 del r.d. 26 febbraio 1928, n. 619 (come risultante
dall'art. 5 della legge 27 novembre 1956, n. 1047), la domanda non era
fondata perché in fatto il coniuge superstite non aveva diritto a
pensione indiretta e le figlie non erano minorenni o maggiorenni
nubili, eccepivano l'illegittimità costituzionale del citato art. 52,
in riferimento agli artt. 36 e 3 della Costituzione.
Il tribunale di Padova, con ordinanza del 12 luglio 1971,
accoglieva l'eccezione e sollevava la relativa questione di
legittimità costituzionale.
Osservato che, siccome avrebbe rilevato questa Corte con la
sentenza n. 75 del 1968, l'indennità di buonuscita ha carattere
retributivo e costituisce parte del compenso dovuto per il lavoro
prestato, e, pur essendone, per fini previdenziali, differita la
corresponsione al momento della cessazione del rapporto, spetta al
lavoratore appena questi abbia prestato la sua opera, riteneva che la
norma denunciata fosse in contrasto con l'art. 36 della Costituzione
quando prevede che l'indennità possa non essere corrisposta agli
aventi causa del titolare che non versino in stato di bisogno (genitore
inabile al lavoro ed a carico della defunta moglie, figlie maggiorenni
nubili). Riteneva, altresì, riportandosi alla sentenza n. 135 del
1971 con cui questa Corte ha dichiarato l'illegittimità costituzionale
dell'art. 12 della legge 15 febbraio 1958, n. 46, in materia di
pensioni ordinarie a carico dello Stato, che il ripetuto art. 52
violasse anche l'art. 3, comma primo, della Costituzione quando prevede
che l'indennità possa essere corrisposta alle figlie maggiorenni solo
se nubili.
2. - Davanti a questa Corte si costituivano soltanto i Bolletti, a
mezzo degli avvocati Giuseppe Penasa e Carlo Iossa, i quali, con le
deduzioni e con successiva memoria, chiedevano alla Corte di volere
dichiarare fondata la questione.
Si riportavano ai motivi indicati dal tribunale di Padova; e
rilevavano, contro la tesi difensiva svolta dall'ENPAS davanti al
giudice del merito, secondo cui dalla contrapposizione delle due
categorie di lavoratori (pubblico impiego e lavoro privato) si potesse
trarre la giustificazione della differente disciplina in materia di
indennità di buonuscita e di indennità in caso di morte, che invece
da quella contrapposizione scaturisce il duplice vizio denunziato. La
diversità di situazione delle due categorie di lavoratori è puramente
formale e non sostanziale (e sul piano sociale) e per ciò non risulta
ammissibile e ragionevole il detto diverso regolamento.
Dato che l'indennità di fine lavoro è parte del corrispettivo, il
cui pagamento è differito per fini previdenziali al momento della
cessazione del rapporto, il diritto a percepirla sorgerebbe appena il
lavoratore ha prestato la sua attività e solo diventerebbe esigibile
quando viene meno il rapporto.
Si tratterebbe, quindi, di un diritto sorto, la cui esecuzione
sarebbe sottoposta a termine.
E quindi, se l'ENPAS non adempie il correlativo obbligo ed incamera
il corrispettivo dovuto al lavoratore, si ha praticamente
un'espropriazione senza corrispettivo e per ciò illegittima.
3. - La causa veniva trattata all'udienza del 22 novembre 1972.
La Corte costituzionale, con ordinanza n. 181 del 1972, non avendo
potuto decidere la causa prima della cessazione dalle funzioni di uno
dei giudici, disponeva la restituzione alla cancelleria del relativo
fascicolo.
4 - Luisa Lucin, vedova di Guido Migneco, dipendente del Ministero
delle poste e delle telecomunicazioni, che a seguito di condanna penale
era stato destituito dall'impiego, e non aveva maturato il diritto a
pensione, chiedeva al competente Ministero la corresponsione in suo
favore dell'indennità di buonuscita spettante al marito.
Contro la nota ministeriale, con cui la domanda veniva respinta,
perché il Migneco non aveva maturato il diritto a pensione, la Lucin
ricorreva davanti al Consiglio di Stato,
deducendo tra l'altro che la norma invocata dal Ministero (art. 48
del r.d. 26 febbraio 1928, n. 619) fosse in contrasto con gli artt. 36
e 3 della Costituzione.
Il Ministero e l'ENPAS, sul punto, si pronunciavano in senso
contrario.
Il Consiglio di Stato, con ordinanza del 20 ottobre 1970, riteneva
rilevante e non manifestamente infondata, in riferimento agli artt. 3 e
36 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 48, comma primo, del citato t.u. "nella parte in cui
subordina il diritto all'indennità di buonuscita al conseguimento del
diritto a pensione dell'impiegato o, gradatamente, quando, ponendo
l'anzidetta subordinazione, non fa salvo il diritto all'indennità di
buonuscita nell'ipotesi in cui all'impiegato (e per lui alla moglie o
ai suoi congiunti) cessato comunque dal servizio non competa" l'assegno
vitalizio di cui all'art. 12 della legge 19 gennaio 1942, n. 22.
Premetteva il Consiglio di Stato che al Migneco, all'atto in cui
era cessato il rapporto, era stata liquidata l'indennità una volta
tanto in luogo della normale pensione vitalizia per non avere esso
dipendente raggiunto il numero minimo di anni di servizio per ottenere
la pensione e che la maggior parte della somma dovutagli a quel titolo
era stata versata all'INPS per la costituzione della posizione
assicurativa nell'assicurazione per l'invalidità la vecchiaia ed i
supersiti; e che la indennità di buonuscita fosse cosa diversa da
quella una tantum, e corrispondesse, a prescindere dal particolare
sistema adottato per farsi luogo alla sua corresponsione,
all'indennità di anzianità, di cui all'art. 2120 del codice civile e
ora prevista dall'art. 9 della legge 15 luglio 1966, n. 604.
Osservava che l'indennità di anzianità avesse carattere
retributivo, costituendo parte del compenso dovuto per il lavoro
prestato, che il relativo diritto discendesse dall'art. 36 e che la
corresponsione di essa non incidesse sul diritto al conseguimento delle
diverse prestazioni di carattere previdenziale, invocabili,
ricorrendone i presupposti, secondo le norme dell'art. 38 (sentenze
nn. 75 e 112 del 1968); e che sulla base di questi principi, "ancorché
all'indennità di anzianità o buonuscita sia da riconoscersi anche una
finalità di carattere previdenziale", non fosse manifestamente
infondato il dubbio di incostituzionalità della norma denunciata,
atteso che, con il primo comma, si subordina il diritto all'indennità
di buonuscita al conseguimento del diritto alla normale pensione
vitalizia.
Non verificandosi cotesta condizione, l'impiegato verrebbe ad esser
privato, in violazione dell'art. 36, di una parte dello stipendio, di
cui solo il pagamento è differito.
Ricorrerebbe anche il contrasto con l'art. 3. Si avrebbe una
ingiustificata disparità di trattamento degli impiegati dello Stato
rispetto ai dipendenti di datori privati e a quelli di enti pubblici
non economici, e agli impiegati dello Stato non di ruolo, per ciò che
a tutte queste categorie di dipendenti l'indennità di anzianità o
buonuscita viene corrisposta in ragione della durata del servizio
prestato, a prescindere dal raggiungimento di una determinata
anzianità di servizio superiore al semestre e comunque dal
raggiungimento del diritto a pensione, e qualora si tenga presente la
finalità che l'indennità di buonuscita assolve al momento della
cessazione del rapporto di impiego. Ed un ulteriore profilo di
disparità si potrebbe rinvenire, mettendo a raffronto le situazioni
omogenee degli impiegati di ruolo che cessino dal servizio dopo aver
maturato il diritto a pensione e di quelli che, cessando dal servizio,
non abbiano raggiunto l'anzianità per ottenere la stessa pensione,
perché i primi conseguono la pensione e l'indennità di buonuscita ed
i secondi di norma ricevono l'indennità una tantum ed ottengono
l'assegno vitalizio ex art. 12 della citata legge n. 22 del 1942 solo
se dispensati dal servizio per infermità o età avanzata e non anche
se siano stati destituiti (come il marito della Lucin) o si siano
dimessi o comunque siano cessati dal servizio per cause diverse
dall'infermità o dalla loro età avanzata.
5. - Davanti a questa Corte si costituivano Luisa Lucin, a mezzo
degli avvocati Feliciano Benvenuti e Vitaliano Lorenzoni, e il
Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e l'ENPAS, a mezzo
dell'Avvocatura generale dello Stato.
La Lucin, con le deduzioni e con la memoria, chiedeva che fosse
dichiarata l'illegittimità costituzionale della norma denunciata.
Precisava che al di lei marito era stata erogata solo l'indennità
una volta tanto e che tale indennità è cosa ben diversa da quella di
buonuscita, la quale corrisponde, a prescindere dal presupposto che
dovrebbe vincolare la corresponsione, all'indennità di anzianità
disciplinata dall'art. 2120 del codice civile e dall'art. 9 della legge
15 luglio 1966, n. 604, con riferimento sia ai datori privati e sia
agli enti pubblici.
Metteva in evidenza a proposito dell'indennità di anzianità la
sua originaria funzione risarcitoria, il successivo affiorare della sua
portata previdenziale e l'affermarsi infine della funzione retributiva,
ammessa ormai dalla prevalente dottrina.
Rilevato che, quindi, l'indennità di anzianità costituisce la
parte accantonata dello stipendio, che in ogni caso deve essere
proporzionata alla quantità e qualità del lavoro, secondo lo spirito
dell'art. 36 della Costituzione, la Lucin osservava che "il subordinare
la parte accantonata ad un fattore diverso dalla quiescenza (ed in
particolare al conseguimento della pensione) significhi privare il
lavoratore del giusto stipendio e quindi violare, in definitiva, il
dettato costituzionale (articolo 36)".
Secondo la Lucin la norma denunciata sarebbe altresì
incostituzionale per violazione dell'art. 3.
Non esiste sostanziale diversità tra il rapporto di pubblico
impiego e quello privato, né tanto meno nell'ambito dello stesso
rapporto pubblico tra gli impiegati di ruolo e quelli non di ruolo. In
tutti questi casi vi è una uniforme situazione di bisogno in cui si
trova il lavoratore, ed appare quindi inconcepibile che in un caso
(impiego privato e impiego pubblico non di ruolo) si abbia diritto
all'indennità di anzianità e al trattamento pensionistico
previdenziale, e nell'altro (impiego pubblico di ruolo) l'erogazione
dell'indennità una tantum sia sufficiente ad escludere il diritto
all'indennità di anzianità. Il cumulo è negato proprio nell'ipotesi
(di maggior bisogno) di erogazione dell'indennità una tantum, al posto
della pensione, a causa della minore (e non sufficiente) anzianità di
servizio.
L'Avvocatura generale dello Stato sosteneva la tesi della non
fondatezza della questione.
Contestava in riferimento all'art. 36 della Costituzione, che
l'indennità di buonuscita costituisca una (residua) parte dello
stipendio, la cui corresponsione sia differita nel tempo rilevando che
solo la pensione può considerarsi come pagamento differito di una
parte dello stipendio che viene detratta durante la sussistenza del
rapporto d'impiego, proprio per consentirne il protrarsi del pagamento
dopo avvenuta la cessazione del rapporto.
Riteneva poi, da un canto, eccessivo ricondurre qualsiasi
indennità ad una finalità retributiva, e dall'altro, necessario tener
presente che caratteristicamente il sistema previdenziale è basato sul
principio mutualistico della partecipazione del lavoratore alla
formazione dei fondi previdenziali, anche se di essi egli non venga a
beneficiare.
Non ci sarebbe, infine, alcun contrasto con l'art. 3, che va inteso
nel senso che il legislatore non possa dettare norme diverse per
regolare situazioni che sotto il profilo soggettivo od oggettivo si
presentino identiche.
6. - Alfonso, Liliana e Domenico Napoli, eredi legittimi del
magistrato Enrico Napoli, deceduto in servizio, non avendo ottenuto
dall'ENPAS la liquidazione dell'indennità di buonuscita a seguito
della cessazione del rapporto di impiego del loro dante causa,
proponevano ricorso giurisdizionale al Consiglio di Stato, deducendo,
tra gli altri motivi, il contrasto con gli artt. 3, 4 e 36 della
Costituzione, degli artt. 5 della legge 27 novembre 1956, n. 1407; 48
del t.u. 26 febbraio 1928, n. 619, e 12 della legge 25 novembre 1957,
numero 1139, in relazione agli artt. 2120 e 2122 del codice civile e
all'art. 9 della legge 15 luglio 1966, n. 604.
Il Consiglio di Stato, con ordinanza del 30 marzo 1971, riteneva
rilevante solo la questione relativa all'art. 5, comma secondo, della
legge n. 1407 del 1956 (che aveva sostituito l'art. 52 del t.u. del
1928), e la considerava non manifestamente infondata in riferimento
agli artt. 3 e 36 della Costituzione.
Ad avviso del Consiglio di Stato, l'indennità di buonuscita si
presterebbe ad essere qualificata come una forma previdenziale: essa,
infatti, prende origine e sostanza da un contributo, che è a carico in
parte del dipendente ed in parte dell'amministrazione, ed è
ragguagliato nella prevista misura sullo stipendio, paga o retribuzione
del dipendente stesso, e che rappresenta una decurtazione della
retribuzione spettantegli, che si distacca dal di lui patrimonio sino
al giorno della cessazione del rapporto; e l'indennità di buonuscita,
in questo ultimo momento, viene liquidata a favore del lavoratore e
così "l'entità corrispondente ai contributi, commisurati sulla
retribuzione durante l'attività lavorativa, rientra nella
disponibilità del dipendente sotto forma di indennità". Ma
l'indennità di buonuscita presenterebbe altresì caratteristiche per
cui potrebbe essere avvicinata all'indennità di anzianità di cui
all'art. 2120 del codice civile (commisurazione all'ultima retribuzione
e alla durata del rapporto; limitata correlazione fra i contributi
versati dal dipendente e l'entità dell'indennità).
Stante ciò, il Consiglio di Stato si prospettava due ipotesi:
che l'indennità di buonuscita avesse il contenuto e lo scopo
proprio dell'indennità di anzianità ovvero che con quest'ultima
indennità non presentasse alcuna analogia.
Nel primo caso, in cui nell'indennità di buonuscita sarebbe
identificabile una di quelle forme di previdenza che l'ultimo comma
dell'art. 2120 del codice civile contempla, risulterebbe una disparità
di trattamento attraverso la messa a raffronto delle discipline dettate
dal citato art. 5 e dall'art. 2122 del codice civile, e dalle
limitazioni previste dalla prima norma in ordine ai destinatari della
indennità e non esistenti per i legittimati a riscuotere l'indennità
in caso di morte.
In violazione dell'art. 3 della Costituzione, tale restrittivo
trattamento sarebbe riservato ai soli dipendenti dello Stato (e non
anche ai dipendenti degli altri enti pubblici che conseguono il
trattamento pensionistico e godono di regola di indennità di
anzianità in base alle norme previste dall'articolo 2122 del codice
civile).
Sarebbe altresì violato l'art. 36, applicabile secondo la costante
giurisprudenza del Consiglio di Stato al rapporto di pubblico impiego,
che non "consente di collegare allo status pubblico del datore di
lavoro particolari restrizioni ai diritti generalmente riconosciuti ai
lavoratori in relazione alla quantità e qualità del loro lavoro".
Nel secondo caso (e cioè qualora si debba negare all'indennità di
buonuscita ogni analogia con l'indennità di anzianità) una ben più
grave disparità di trattamento si avrebbe in relazione al profilo
economico del rapporto di lavoro con lo Stato.
Questo rapporto, infatti, sarebbe privo di quelle indennità di
anzianità che ormai, insieme con il trattamento di pensione,
costituiscono una forma di retribuzione differita, con carattere di
generalità per tutti i lavoratori (compresi quelli dipendenti da enti
pubblici).
Il trattamento de quo sarebbe iniquo in riferimento all'art. 3
della Costituzione, e ciò rileverebbe in particolare a causa
dell'esclusione dei figli dell'impiegato "perfino dal beneficio di
conseguire le quote versate, nel corso del servizio, dal lavoratore".
Il Consiglio di Stato, quindi, sottoponeva a questa Corte, in
riferimento agli artt. 3 e 36 della Costituzione, la questione di
legittimità costituzionale dell'art. 5, comma secondo, della legge 27
novembre 1956, n. 1407 "limitatamente alla parte in cui esclude la
spettanza dell'indennità di buonuscita alle figlie coniugate nonché
ai figli maggiorenni del pubblico dipendente deceduto prima del
collocamento a riposo".
7. - Davanti a questa Corte si costituivano soltanto i Napoli, a
mezzo degli avvocati Franco Salerno, Giuliana Fuà e Ferdinando Di
Stefano, i quali, con le deduzioni e con la memoria, chiedevano che
fosse dichiarata l'illegittimità costituzionale della norma
denunciata.
A loro avviso l'indennità di buonuscita dei dipendenti statali
avrebbe funzione non esclusivamente ma prevalentemente retributiva: nel
suo complesso infatti è assimilabile all'indennità di anzianità di
cui all'art. 2120 del codice civile e quindi verrebbe ad avere anche
funzione previdenziale.
Tali caratteristiche sarebbero date dalla commisurazione della
indennità di buonuscita all'ultima retribuzione percepita
dall'impiegato statale e alla durata del rapporto di lavoro; e dalla
limitata correlazione tra i contributi di modesto importo versati dal
dipendente durante il corso del rapporto di impiego e l'entità assai
più rilevante dell'indennità dovutagli.
Ad ogni modo, si acceda alla tesi del carattere retributivo o a
quella del carattere previdenziale, è certo - dicevano i Napoli - che
l'indennità di buonuscita è l'unica indennità dovuta all'atto della
cessazione del rapporto.
Da ciò solo discenderebbe una inammissibile, macroscopica
disparità tra il trattamento degli impiegati statali e quello di cui
godono gli impiegati privati o dipendenti da altri enti pubblici, in
relazione all'art. 36 della Costituzione: a carico dei primi, infatti,
si hanno varie esclusioni che non ricorrono per gli altri dipendenti.
Nella specie la disparità di trattamento sarebbe duplice e
risulterebbe dalla semplice messa a raffronto dell'art. 2122 del codice
civile e delle norme del t.u. del 1928 e della legge del 1956 che
rispettivamente prevedono da un lato, il diritto all'indennità in caso
di morte, per i figli ed invece il diritto all'indennità di buonuscita
soltanto per i figli minori e per quelli che abbiano raggiunto la
maggiore età e siano inabili a proficuo lavoro; e dall'altro (giusta
il disposto del terzo comma dell'art. 2122), l'attribuzione
dell'indennità in caso di morte secondo le norme della successione
legittima e quindi senza alcuna limitazione, ed invece la non
applicabilità di tali norme per l'indennità di buonuscita e per gli
eredi legittimi dell'impiegato pubblico.
E tale disparità di trattamento sarebbe inammissibile perché in
contrasto con la Costituzione (artt. 3, 4 e 36).
8. - Grazia Mattone, sorella di Vincenzo Mattone, impiegato presso
l'amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, non essendo
riuscita ad ottenere dall'ENPAS la liquidazione dell'indennità di
buonuscita spettante al fratello deceduto in attività di servizio,
ricorreva davanti al Consiglio di Stato, deducendo, tra l'altro,
l'illegittimità costituzionale dell'art. 48 (recte 52) del t.u. del
1928, modificato con l'art. 5 della legge n. 1407 del 1956, e degli
artt. 12 e 14 della legge 25 novembre 1957, n. 1139, con cui è negato
il diritto all'indennità di buonuscita alle sorelle (e ai fratelli)
dell'impiegato deceduto prima del collocamento a riposo, inabili
permanentemente a qualsiasi proficuo lavoro, conviventi a carico
dell'impiegato stesso.
Il Consiglio di Stato, con ordinanza del 4 maggio 1971, sottoponeva
la norma dell'art. 5 della legge n. 1407 del 1956 al controllo di
legittimità costituzionale in riferimento agli artt. 3, 36 e 38 della
Costituzione.
La questione sarebbe rilevante perché la norma denunciata
conterrebbe l'esclusione delle sorelle e dei fratelli dell'impiegato
dalla categoria dei superstiti aventi diritto all'indennità di
buonuscita.
Considerato poi che la ricorrente aveva fatto valere la propria
pretesa iure proprio dopo avere conseguito, ai sensi della legge 15
febbraio 1958, n. 46, il diritto a pensione, in quanto nubile
maggiorenne, nullatenente, inabile a proficuo lavoro e già convivente
a carico dell'impiegato, la questione, secondo il Consiglio di Stato,
non sarebbe manifestamente infondata, perché non sarebbe razionalmente
giustificato il fatto che la legge del 1958 estende la spettanza del
diritto alla pensione di riversibilità ai fratelli maggiori che si
trovino nelle dette condizioni e che a costoro non spetti l'indennità
di buonuscita, la quale è riconosciuta dalla legge del 1956 a
superstiti trovantisi in eguale relazione assistenziale con defunto e
in eguale stato di bisogno.
L'art. 5 della legge n. 1407 del 1956, in quanto limitativo della
categoria degli aventi diritto iure proprio, sarebbe in contrasto con
l'art. 3 e con l'art. 38 della Costituzione.
Un ulteriore contrasto ricorrerebbe. con l'art. 36 della
Costituzione, per ciò che dai principi lvi consacrati discende il
diritto all'indennità di buonuscita, quale indennità di anzianità.
E si ha che la pubblica Amministrazione, se non la corrisponde,
consegue un ingiustificato arricchimento, a danno di una categoria di
superstiti a cui viene riconosciuto il diritto a pensione di
riversibilità.
Il Consiglio di Stato concludeva sottoponendo al controllo di
questa Corte la norma de qua, in quanto avente carattere limitativo di
diritti.
9. - Davanti a questa Corte si costituivano Grazia Mattone, a mezzo
dell'avv. Carlo Fornario, e l'ENPAS, difeso dall'Avvocatura generale
dello Stato.
La difesa della Mattone, con le deduzioni e con le note aggiuntive,
insisteva perché la Corte dichiarasse fondata la sollevata questione
di legittimità costituzionale, richiamandosi alle ragioni svolte dal
Consiglio di Stato nell'ordinanza di rimessione.
Ammetteva che l'art. 52 del t.u. 26 febbraio 1928, n. 619, che,
nel caso di morte del dipendente statale, riconosceva il diritto
all'indennità di buonuscita solo alla vedova non separata legalmente,
era stato modificato dall'art. 5 della legge 27 novembre 1956, n.
1407, nel senso che la detta indennità dovesse essere corrisposta al
coniuge superstite avente diritto a pensione indiretta e, in mancanza,
alla prole minore ed ai figli maggiorenni inabili a proficuo lavoro. Ma
rilevava che, pur in presenza di cotesta normativa, l'esclusione dal
diritto alla indennità di buonuscita di una categoria di soggetti -
sorelle e fratelli del dipendente inabili a proficuo lavoro e convi
venti a carico di esso - non poteva sottrarsi alla censura di
illegittimità costituzionale. In realtà la mancata estensione in
favore di questi soggetti, anche del diritto alla indennità di
buonuscita è una evidente lacuna; infatti, secondo il complessivo
sistema risultante dalla indicata normativa, condizione per ottenere
l'indennità di buonuscita deve considerarsi il diritto alla pensione
indiretta.
D'altra parte non vi è alcuna ragione logico- giuridica che possa
giustificare razionalmente l'esclusione dei fratelli e delle sorelle,
quando ad essi è riconosciuto il diritto alla pensione indiretta.
Infine, la riprova che l'esclusione dei fratelli e delle sorelle
dal diritto all'indennità di cui si tratta è dovuta ad una evidente
lacuna legislativa può essere facilmente colta ove si consideri l'art.
18 della legge 25 novembre 1957, n. 1139; questa norma, infatti,
modificando il sistema di conferimento degli assegni vitalizi, include
tra gli aventi diritto anche i fratelli e le sorelle inabili, ed è
così dimostrato un preciso intento del legislatore di porre sullo
stesso piano - concorrendo le medesime condizioni obiettive - tali
soggetti e tutti gli altri parenti.
Sotto il profilo, poi, della natura dell'indennità di buonuscita,
la difesa della Mattone poneva in evidenza il carattere retributivo di
essa e quindi la illegittimità in relazione agli artt 36 e 38 della
Costituzione, della norma denunciata, in quanto limita i diritti della
famiglia del lavoratore - nella specie, della sorella inabile
convivente a carico - alla vita libera e dignitosa, ed esclude
l'attuazione di un sistema di assistenza e previdenza nei confronti di
soggetti considerati dal legislatore meritevoli di tutela.
L'assunto difensivo prospettato troverebbe conferma nella
giurisprudenza di questa Corte, che ha considerato l'indennità dovuta
per la cessazione del rapporto di impiego come parte integrante del
complessivo trattamento retributivo ed illegittima la discriminazione
tra orfane e orfani maggiorenni riguardo al trattamento pensionistico
di cui alla legge 26 luglio 1965, n. 965, ritenendo che l'indennità di
anzianità attesa la sua funzione anche previdenziale, debba essere
devoluta in modo che le persone che fanno parte del nucleo familiare
del lavoratore, possano con la riscossione di detta indennità far
fronte ai disagi derivanti dalla perdita del congiunto.
L'ENPAS, con le deduzioni e con la memoria, concludeva per
l'infondatezza della sollevata questione.
Osservava preliminarmente che la norma denunziata indica in modo
tassativo i soggetti aventi diritto all'indennità di buonuscita e che,
se tra questi dovessero essere inclusi componenti della famiglia
originaria, ad esso Ente mancherebbero i fondi necessari per far fronte
alla maggiore spesa.
Riteneva che, intervenuta la legge del 1958 che ha esteso il
diritto alla pensione ai fratelli e alle sorelle del defunto, il
legislatore, di fronte all'alternativa di aumentare le contribuzioni ed
estendere così a quei soggetti il diritto all'indennità di buonuscita
ovvero di escluderli da codesta spettanza, aveva scelto la seconda
soluzione, con un atto posto in essere nell'esercizio di un potere
discrezionale e quindi non sindacabile in sede di controllo di
legittimità costituzionale.
Ciò, secondo l'ENPAS, troverebbe riscontro nella circostanza che
la pensione viene erogata direttamente dallo Stato e questo, attraverso
l'imposizione tributaria, è in grado di reperire i mezzi necessari per
poter affrontare le nuove spese, e l'indennità di buonuscita, invece,
pur essendo retribuzione differita, è corrisposta da un ente diverso
dallo Stato che può giovarsi dei contributi versati coattivamente da
dati soggetti e perciò l'individuazione degli aventi diritto
all'indennità di buonuscita viene effettuata anche nella
considerazione del relativo onere.
Deduceva, infine, l'ENPAS che non era prospettabile alcun
arricchimento senza causa dello Stato per il fatto che in determinate
situazioni l'indennità di buonuscita non viene erogata ad alcuno. Non
è infatti ingiustificato che un diritto (come quello in oggetto) possa
essere concretamente esercitato solo nella ricorrenza delle condizioni
di legge. D'altra parte, ciò è dato rilevare anche in materia di
pensioni. E comunque di siffatte evenienze si tiene il dovuto conto in
sede di previsione delle spese per l'erogazione dell'indennità di
buonuscita.
10. - Le cause di cui alle tre ordinanze sopraindicate del
Consiglio di Stato venivano discusse all'udienza del 6 dicembre 1972.
La Corte costituzionale, con ordinanza n. 222 del 1972, riuniti i
tre procedimenti e rilevato che le questioni erano identiche o
strettamente connesse a quella oggetto dell'altro procedimento in cui
era intervenuta la ricordata ordinanza numero 181 dello stesso anno,
disponeva la restituzione dei fascicoli alla cancelleria.
11. - Fissata nuovamente l'udienza per la discussione delle quattro
cause, i Napoli e l'ENPAS hanno depositato memorie illustrative.
All'udienza (del 21 marzo 1973) hanno svolto le rispettive difese o
insistito nelle richieste gli avvocati Giuliana Fuà e Franco Salerno
per i Napoli, l'avv. Vitaliano Lorenzoni per la Lucin, l'avv. Carlo
Fornario per la Mattone e l'avvocato dello Stato Elio Vitucci per
l'ENPAS e il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni. Considerato in diritto :
1. - Con le ordinanze indicate in epigrafe il Consiglio di Stato ed
il tribunale di Padova sottopongono all'esame della Corte varie
questioni relative a norme del r.d. 26 febbraio 1928, n. 619 (con cui
è stato approvato il nuovo testo unico delle disposizioni legislative
sull'Opera di previdenza dei personali civile e militare dello Stato e
dei loro superstiti, amministrata dalla direzione generale della Cassa
depositi e prestiti e degli istituti di previdenza) e precisamente
avanzano dubbi circa la legittimità costituzionale dell'art. 48 di
detto regio decreto per contrasto con gli artt. 3 e 36 della
Costituzione, e del successivo art. 52 (nel testo risultante dall'art.
5, della legge 27 novembre 1956, n. 1407) per violazione delle dette
disposizioni, nonché dell'art. 38 della Costituzione.
Stante l'identità o la stretta connessione delle questioni, i
procedimenti sono riuniti e vengono decisi con una stessa sentenza.
2. - Le norme che costituiscono oggetto delle presenti denunce di
illegittimità costituzionale si riferiscono all'indennità di
buonuscita che spetta al personale civile e militare dello Stato,
iscritto da almeno un biennio (all'Opera di previdenza, e ora) al fondo
di previdenza gestito dall'ENPAS, il quale abbia diritto alla pensione;
ed in caso di morte dell'iscritto, al coniuge avente diritto a pensione
indiretta, e in mancanza o se questi non ne abbia diritto, alla prole
minore e alle figlie nubili maggiorenni nonché ai figli maggiorenni
inabili a proficuo lavoro.
L'indennità di buonuscita, come già detto da questa Corte in
altra occasione (sentenza n. 19 del 1970), fa parte del trattamento di
quiescenza: si pone cioè accanto alla pensione e ad altre indennità o
prestazioni, per fini previdenziali o assistenziali, nell'ambito del
trattamento previsto in favore del personale collocato a riposo o
comunque cessato dal servizio, e di dati superstiti.
Ha in comune con la pensione un'importante caratteristica: di
diventare oggetto di un diritto attuale e concreto solo dopo che la
prestazione del servizio da parte del dipendente si sia protratta per
un certo periodo, abbia cioè una certa durata.
Per tale sua caratteristica, essa differisce da ogni altra
indennità, ed in particolare da quella di anzianità (e ciò a
prescindere dalle conseguenze connesse alle diversità riscontrabili
tra il rapporto di pubblico impiego e quello di lavoro subordinato
privato), la quale invece sia collegata alla semplice prestazione del
lavoro sia pure dopo un termine minimo variamente considerato
sufficiente ad evidenziarne la continuità. Il che comporta che,
secondo la normativa vigente, mentre per l'indennità di anzianità si
può correttamente parlare di parte differita della retribuzione,
intendendosi con questa espressione dire che il diritto relativo si
matura mano a mano che la prestazione di lavoro abbia luogo e che
dell'indennità, stante il concorrente carattere previdenziale di essa,
è solo differita la corresponsione, a proposito dell'indennità di
buonuscita, essendo necessaria una certa durata della prestazione di
servizio, la cui specifica determinazione, se effettuata dal
legislatore, rientra nei suoi poteri discrezionali, deve riconoscersi
che essa, per quanto faccia parte del complessivo trattamento economico
spettante al personale dipendente dallo Stato, a rigore non si presti
ad essere intesa come parte differita della retribuzione o retribuzione
differita, ma vada piuttosto qualificata come prestazione dell'Ente
collegata alla prestazione di lavoro (in quanto questa si sia)
protratta per tutto il tempo richiesto dalla legge.
Di conseguenza, l'indennità di buonuscita non è retribuzione in
senso stretto, ed invece assolve precipuamente una funzione
previdenziale ed assistenziale nei confronti dell'iscritto al fondo di
previdenza gestito dall'ENPAS o di dati superstiti dello stesso.
Tale indennità infine, trova una più compiuta e qualificante
caratterizzazione se viene valutata nell'ambito del sistema
normativamente predisposto per la sua erogazione. Giova a tal riguardo
tener presente che, allo stato, l'indennità di buonuscita è dovuta ai
sopradetti aventi diritto dall'ENPAS, che gestisce, con strutture e
criteri mutualistico - assicurativi, il fondo di previdenza e che a
fronte dell'erogazione al singolo avente diritto non sta la massa dei
contributi versati dallo stesso o a suo favore ed integranti un suo
conto personale (di modo che la corresponsione dell'indennità possa
derivare dalla liquidazione di quel conto), sibbene un fondo formato
dai contributi di tutti gli iscritti ma anche e soprattutto da quelli
del datore di lavoro, nonché da altri proventi. E poi non va
trascurato che con il fondo di previdenza si provvede da parte
dell'ENPAS a varie prestazioni assistenziali, previdenziali e
creditizie, aventi, complessivamente considerate, un notevole rilievo
sul terreno della solidarietà sociale; e che per ciò ha una sua
razionale giustificazione che il singolo iscritto sia tenuto a versare
i contributi e che lo stesso, per avventura, possa non essere
beneficiario di date prestazioni (e tra le altre, dell'indennità di
buonuscita).
3. - Esaminate le questioni alla luce delle considerazioni che
precedono, non può, anzitutto, dirsi fondato il dubbio che l'art. 48
del citato t.u. urti contro il disposto degli artt. 36 e 3 della
Costituzione.
Posto che l'indennità di buonuscita è dovuta solo per quelle
prestazioni di servizio, la cui durata superi il periodo minimo utile a
pensione, manca il valido presupposto perché l'art. 36 possa essere
invocato come norma di raffronto. È il caso di precisare, a tal
riguardo, che nella tutela costituzionale apprestata con l'art. 36, non
si è voluto e non si può comprendere il diritto ad ogni e qualsiasi
controprestazione a fronte di ogni e qualsiasi prestazione di lavoro,
sibbene solo quelle controprestazioni che sinallagmaticamente collegate
alle prestazioni servano nell'economia del rapporto, proporzionate alla
quantità e qualità del lavoro prestato, ad assicurare al lavoratore e
alla sua famiglia un'esistenza libera e dignitosa. L'art. 36 non copre,
pertanto, tutto il terreno del trattamento economico del dipendente; e
quindi al legislatore ordinario è rilasciato, nella pratica
configurazione dei vari rapporti di lavoro o di impiego, di prevedere
al di fuori di quella normativa controprestazioni (e nella specie,
indennità), che, pur essendo lato sensu retributive, in effetti e a
rigore non presentino tale carattere.
È del pari non fondata la questione in esame, in riferimento
all'art. 3 della Costituzione.
L'assenta ingiustificata disparità di trattamento, infatti, non
ricorre.
Anzitutto, non può dirsi che sia irragionevolmente posta la
differenza di trattamento tra gli impiegati statali di ruolo, da una
parte, ed i dipendenti da datori privati o da enti pubblici non
economici dall'altra e gli impiegati dello Stato non di ruolo, e ciò
perché, a parte il fatto che la categoria degli impiegati dello Stato
non di ruolo fruenti di un trattamento differenziato, si è
notevolmente ristretta a seguito della legge 6 dicembre 1966, n. 1077,
e in sostanza (anche in forza della sentenza n. 40 del 1973) è
precipuamente costituita dai dipendenti (compresi gli insegnanti medi)
assunti per un periodo inferiore ad un anno, sono innegabili non solo
le differenze tra l'indennità di buonuscita e l'indennità di
anzianità sopra rilevate, ma anche e soprattutto quelle riferibili ai
presupposti e alle strutture organizzatorie proprie dell'impiego
statale, di ruolo e non di ruolo, e del lavoro subordinato dai datori
privati o da enti pubblici non economici. A quest'ultimo riguardo si
deve porre mente al fatto che, se è vero che i rapporti ora ricordati
presentano punti di identità o di contatto, per cui è ragionevole
ritenere che a tutti, ed entro questi limiti ed ai fini sopradetti, sia
applicabile la tutela costituzionale ex art. 36, le differenze per
altro riscontrabili non possono non giustificare razionalmente che per
dati rapporti sia dovuta un'indennità come l'indennità di buonuscita
ancorata alla prestazione del servizio per un dato - sia pure lungo -
periodo e che per altri rapporti siano previste diverse o concorrenti
forme di trattamento economico e specificamente diverse o concorrenti
prestazioni previdenziali.
Né sussiste la lamentata disparità di trattamento nell'ambito
della categoria degli impiegati di ruolo, tra quelli cessati dal
servizio dopo aver maturato il diritto a pensione e quelli cessati
prima, perché per i due gruppi è evidente la differenza di situazioni
nonostante che le stesse (come dice il Consiglio di Stato) siano
omogenee, e perché rientra nei poteri discrezionali del legislatore
distinguere le due situazioni con riferimento alla durata del servizio.
Che per i secondi si abbia un trattamento di quiescenza che dal punto
di vista economico, possa essere inferiore a quello previsto per i
primi, è questa una circostanza non irrazionale, atteso che nei due
casi il servizio presenta una differente durata e sottostà quindi ad
una diversa disciplina.
Dovrebbe ad ogni modo aver rilievo - secondo il Consiglio di Stato
- che per i secondi l'assegno vitalizio sarebbe dovuto solo nei casi di
cessazione dal servizio per infermità o per età avanzata. Ma ciò,
anche se dovesse mettere in evidenza una ingiusta sperequazione di
trattamento con riferimento ai rapporti tra pensione e assegno
vitalizio, non può refluire sulla valutazione della questione de qua,
dato che la denuncia attiene alle norme relative alla spettanza
dell'indennità di buonuscita.
4 - Venendo a dire delle questioni sollevate a proposito dell'art.
52 del citato t.u. del 1928 come risultante dall'art. 5 della legge n.
1407 del 1956, deve escludersi l'assenta illegittimità costituzionale
della norma, in riferimento all'art. 36 della Costituzione, nella parte
in cui prevede che l'indennità di buonuscita possa non essere
corrisposta agli aventi causa del titolare che non versino in stato di
bisogno e specificamente al coniuge non avente diritto alla pensione di
riversibilità e alle figlie maggiorenni coniugate. La non fondatezza
di detta questione infatti emerge da quanto sopra detto e precisamente
dalla negazione all'indennità di buonuscita della natura di
retribuzione in senso stretto. Va solo aggiunto che il riferimento sul
punto in esame allo stato di bisogno sembra ultroneo, in considerazione
del fatto che l'art. 36 non è violato non perché l'indennità di
buonuscita è dovuta solo a coloro che versano in stato di bisogno,
sibbene perché detta indennità non soggiace, siccome si è detto,
alla disciplina di quella disposizione costituzionale.
In secondo luogo, e sempre in riferimento all'art. 36, le
considerazioni e conclusioni che precedono non possono non valere
egualmente per la denuncia di illegittimità costituzionale della norma
sopra richiamata per quanto attiene alla disciplina prevista per le
figlie maggiorenni coniugate e per i figli maggiorenni non inabili a
proficuo lavoro.
5 - Deve del pari escludersi che la norma denunciata, in parte qua,
vada contro l'art. 3 della Costituzione.
Il riferimento alla sentenza n. 135 del 1971 di questa Corte,
contenuto nell'ordinanza emessa dal tribunale di Padova, non è
pertinente e quindi l'argomento che se ne vuole trarre, non è valido.
Con la richiamata decisione, infatti, questa Corte ha dichiarato
l'illegittimità costituzionale dell'art. 12 della legge 15 febbraio
1958, n. 46, nella parte in cui disponeva che le orfane avevano diritto
alla pensione solo se nubili, avendo constatato che il trattamento
differenziato previsto per le figlie dell'impiegato o del pensionato e
di sfavore per quelle non nubili, riposava esclusivamente sulla
diversità di sesso dato che solo per le figlie poste in
quell'occasione a raffronto con i figli, dovevano ricorrere particolari
condizioni e requisiti (condizione di nubile o di vedova, e per le
vedove una qualificata convivenza). La norma oggetto della attuale
denuncia, invece, prevede che hanno diritto all'indennità di
buonuscita, le figlie minorenni o, se maggiorenni, nubili, e lo nega
alle maggiorenni non nubili, ma non ricollega la spettanza del diritto
(alla minore età o) allo stato di nubilato della superstite.
Dall'esame dell'intera norma è consentito dedurre che la relativa
disciplina si riporti, come a suo fondamento, allo stato di bisogno,
ancorché ragionevolmente presunto, dei superstiti: ed infatti, ove si
tengano presenti le situazioni del coniuge (il quale deve avere diritto
alla pensione indiretta) e dei figli maggiorenni (i quali devono essere
inabili a proficuo lavoro), è lo stato di bisogno, reale o probabile,
dei superstiti a giustificare la spettanza a loro favore del diritto
all'indennità. E perciò è da escludersi che, nell'ipotesi
considerata, ci sia una disparità di trattamento basata unicamente
sullo stato di nubile.
Va ancora rilevato che la norma denunciata, a proposito del
trattamento previsto per i figli maggiorenni non inabili a proficuo
lavoro e per le figlie maggiorenni coniugate, non è in contrasto con
il principio di eguaglianza.
La Corte, a tal riguardo, ritiene di non poter condividere i dubbi
di legittimità costituzionale prospettati dal Consiglio di Stato con
l'ordinanza sul ricorso di Alfonso Napoli ed altri contro l'ENPAS ed il
Ministero di grazia e giustizia.
Anzitutto, non è dell'avviso che sia quanto meno incerta la natura
dell'indennità di buonuscita reputando per le ragioni sopra indicate
che ai fini della valutazione della dedotta illegittimità
costituzionale non possano essere utilmente prospettate, come fa il
giudice a quo, le due ipotesi che tale indennità acquisti il contenuto
e lo scopo proprio dell'indennità di anzianità ovvero che tra le due
indennità non ci sia alcuna analogia, e che si debba procedere dalla
premessa che l'indennità di buonuscita, anche se presenta dei punti di
contatto con quella di anzianità e con altre indennità dovute alla
fine del rapporto di lavoro in generale, ha proprie caratteristiche che
valgono a diversificarla da ogni altra.
Stante ciò, ritiene, di conseguenza, la Corte che non ricorre la
disparità di trattamento che secondo il giudice a quo invece si
avrebbe nell'ipotesi in cui all'indennità di buonuscita si dovesse
disconoscere ogni analogia con l'indennità di anzianità, e che
sarebbe determinata dal fatto che "il rapporto di lavoro con lo Stato"
messo a raffronto con tutti gli altri rapporti di lavoro a tempo
indeterminato, compreso quello proprio dei lavoratori dipendenti da
enti pubblici, appare privo dell'indennità di anzianità, che invece,
con carattere di generalità, si ha negli altri rapporti.
Per giudicare circa la violazione o no del principio di
eguaglianza, le singole situazioni messe a raffronto vanno considerate
non analiticamente o atomisticamente ma ciascuna nel suo insieme, e per
ciò nulla può dedursi, a proposito di quelle in esame, dalla
circostanza che solo in una mancherebbe l'indennità di anzianità in
quanto tale. Deve invece dirsi che rientri nei poteri discrezionali del
legislatore quello di dettare, per rapporti di lavoro non identici,
discipline complessivamente diverse, e che non sia ragione di
illegittimità costituzionale la mancata previsione del diritto
all'indennità di anzianità in quanto tale in una normativa che per il
caso di cessazione del rapporto preveda (non ricorrendo le condizioni
per l'acquisto del diritto a pensione e di quello all'indennità di
buonuscita) la spettanza al lavoratore o ai superstiti dell'indennità
una tantum e, nelle più comuni ipotesi di cessazione del rapporto per
età avanzata o per infermità, anche dell'assegno vitalizio. A
quest'ultimo riguardo, oltre tutto, non va trascurato che l'indennità
una tantum in quanto spetta al dipendente statale che abbia prestato un
anno di servizio effettivo e va ragguagliata ad una mensilità per ogni
anno di servizio, fa fronte in maniera decisa a quelle esigenze
previdenziali alle quali è riportata sul piano funzionale, anche se in
modo concorrente, l'indennità di anzianità.
Potrebbe avere rilievo, come fa da ultimo osservare il Consiglio di
Stato, e come ragione di iniquità del denunciato trattamento
economico, la circostanza che, non ricorrendo date condizioni, siano
esclusi "i figli dell'impiegato perfino dal beneficio di conseguire le
quote versate, nel corso del servizio, dal lavoratore"; ma ciò
varrebbe, ad avviso della Corte, ove si accedesse alla tesi della
stretta correlazione tra contribuzione e spettanza dell'indennità di
buonuscita. Senonché tale correlazione, nel sistema attuale (del
quale, per altro, sono sollecitate modifiche migliorative e comunque
rivolte ad eliminare o contenere eventuali situazioni di svantaggio)
non sussiste, e sono invece ragionevolmente operanti le notate esigenze
mutualistico- assicurative.
6. - La norma in esame (art. 5 della legge n. 1407 del 1956) è da
ultimo denunciata per contrasto con gli articoli 3, 36 e 38 della
Costituzione, nella parte in cui esclude dal diritto all'indennità di
buonuscita le sorelle ed i fratelli inabili permanentemente a proficuo
lavoro conviventi a carico dell'impiegato.
Si assume al riguardo che da tale norma, messa in relazione con
l'ultimo comma dell'art. 12 della legge 15 febbraio 1958, n. 46 (con
cui è riconosciuta la spettanza della pensione ordinaria a carico
dello Stato, in mancanza di altri aventi diritto, alle sorelle ed ai
fratelli trovantisi nelle dette condizioni), risulterebbe una
ingiustificata disparità di trattamento tra tale categoria di
superstiti e altre categorie, "trovantisi in uguale relazione
assistenziale col defunto e in uguale stato di bisogno" e però
considerate favorevolmente dalla stessa norma.
La doglianza, così prospettata, appare fondata. In effetti, le
situazioni messe a raffronto sono omogenee e presentano sostanzialmente
le stesse note caratterizzanti e meritavano, non ricorrendo in
contrario valide ragioni, lo stesso trattamento giuridico. L'art. 5
della legge n. 1407 del 1956, per ciò, sul punto in esame, si è
trovato in contrasto con l'art. 3 della Costituzione; e lo è più
sicuramente ora dopo che con il citato art. 12, ultimo comma, della
legge n. 46 del 1958, come si è sopra ricordato, è stato esteso il
trattamento pensionistico alle sorelle ed ai fratelli nella ricorrenza
delle condizioni ivi previste.
In conseguenza di ciò, considerato assorbito l'esame dei profili
prospettati in riferimento agli artt. 36 e 38 della Costituzione, deve
dichiararsi l'illegittimità costituzionale del detto art. 5 nella
parte in cui nega l'indennità di buonuscita alle sorelle ed ai
fratelli inabili permanentemente a qualsiasi proficuo lavoro e
conviventi a carico dell'impiegato.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
1) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 5 della legge
27 novembre 1956, n. 1407 (modifiche alle disposizioni del testo unico
sull'Opera di previdenza per i personali civile e militare dello Stato,
approvato con r.d. 26 febbraio 1928, n. 619), che ha sostituito l'art.
52 di detto testo unico, nella parte in cui esclude che l'indennità di
buonuscita spetti alle sorelle ed ai fratelli inabili permanentemente a
qualsiasi proficuo lavoro conviventi a carico dell'impiegato;
2) dichiara non fondate:
a) la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 48,
comma primo, del r.d. 26 febbraio 1928, n. 619 (approvazione del nuovo
testo unico delle disposizioni legislative sull'Opera di previdenza dei
personali civile e militare dello Stato e dei loro superstiti,
amministrata dalla direzione generale della Cassa depositi e prestiti e
degli istituti di previdenza) nella parte in cui subordina il diritto
all'indennità di buonuscita al conseguimento del diritto alla normale
pensione vitalizia, questione sollevata, in riferimento agli artt. 3 e
36 della Costituzione, dal Consiglio di Stato con l'ordinanza indicata
in epigrafe;
b) le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 52 del
detto r.d. 26 febbraio 1928, n. 619, come sostituito dal detto art. 5
della legge 27 novembre 1956, n. 1407, nella parte in cui è esclusa la
spettanza dell'indennità di buonuscita al coniuge del pubblico
dipendente deceduto in servizio, che non sia inabile a proficuo lavoro
e non versi in stato di bisogno, alle figlie maggiorenni che non
versino in questo stato e non siano nubili ovvero siano coniugate ed ai
figli maggiorenni non inabili a proficuo lavoro, questioni sollevate,
in riferimento agli artt. 3 e 36 della Costituzione, dal Consiglio di
Stato e dal tribunale di Padova con le ordinanze indicate in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 12 giugno 1973.
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIUSEPPE
VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI
- LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO -
ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA -
VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO
CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO
ROSSI - LEONETTO AMADEI - GIULIO
GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO
ASTUTI.
ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1973:82 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte