Corte costituzionale

Ordinanza n. 83/2001

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 23/03/2001 · relatore Franco Bile

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1168 del codice

civile, promosso con Ordinanza emessa il 11 agosto 2000 dal tribunale

di Ancona, sezione distaccata di Jesi, nel procedimento civile

vertente tra Alfredo Giovagnola ed altra e la Provincia di Ancona,

iscritta al n. 668 del registro ordinanze 2000 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 46, 1a serie speciale,

dell'anno 2000.

Udito nella camera di consiglio del 21 febbraio 2001 il giudice

relatore Franco Bile.

Ritenuto che con ordinanza in data 11 agosto 2000 il tribunale di

Ancona, sezione distaccata di Jesi, ha sollevato - in riferimento

agli artt. 3, 41, 42, 43, 44 e 97 della Costituzione - la questione

di legittimità costituzionale dell'art. 1168 del codice civile,

concernente la disciplina dell'azione di reintegrazione nel possesso,

"nei limiti in cui è applicabile ad atti della pubblica

amministrazione";

che l'ordinanza è stata pronunziata in un giudizio promosso

dai proprietari di un fondo, per essere reintegrati nel possesso

della parte di esso occupata dalla Provincia di Ancona, per

l'esecuzione di lavori di manutenzione e consolidamento di una strada

provinciale, senza alcun previo provvedimento ablatorio;

che l'ordinanza dà atto dei risultati di una consulenza

tecnica d'ufficio, secondo cui alcune delle opere eseguite

insistevano effettivamente sul terreno dei ricorrenti;

che - ad avviso del giudice rimettente - nella specie la

pubblica amministrazione ha, da un lato, agito "nel solco delle sue

funzioni istituzionali" (conservazione e manutenzione di beni

demaniali) e, dall'altro, indebitamente occupato il terreno dei

ricorrenti, in via di mero fatto e senza esercitare, nemmeno per

implicito, alcun potere idoneo a degradare il diritto dominicale;

che, pertanto, l'azione possessoria dovrebbe, secondo

consolidata giurisprudenza, essere ritenuta proponibile;

che questa conclusione - prosegue il rimettente -

comporterebbe un'irragionevole estensione della tutela possessoria

nei confronti della pubblica amministrazione, "ben superiore rispetto

a quella che subirebbe la lesione del diritto dominicale

corrispondente" con la conseguente trasformazione del possesso in una

posizione soggettiva nel concreto intangibile nei confronti della

pubblica amministrazione, in violazione del principio di eguaglianza

di cui all'art. 3 della Costituzione (e di quello, ad esso sotteso,

di ragionevolezza), del principio di buon andamento dell'azione

amministrativa di cui all'art. 97, non essendo in discussione

l'utilità intrinseca delle opere contestate, e di tutti i poteri

conformativi di cui agli artt. 41 e seguenti, che "non possono

limitarsi ad incidere sulla proprietà e sull'iniziativa economica in

genere", onde "occorre conseguentemente modulare le forme di tutela

del possesso al sistema generale", anche per "l'esigenza che

l'emergere di interessi pubblici venga soddisfatto con modalità e

tempi ragionevoli".

Considerato che l'ordinanza di rimessione riconduce tanto la

violazione dell'art. 3 quanto quella degli artt. 41, 42, 43, 44 e 97

della Costituzione all'asserita irragionevole illimitatezza della

tutela possessoria nei confronti della pubblica amministrazione (che

abbia operato in via di mero fatto, ma pur sempre nell'ambito delle

sue funzioni istituzionali), a fronte dei limiti più rigorosi cui,

nella stessa ipotesi, sarebbe soggetta la tutela petitoria;

che peraltro - proprio sul punto concernente l'irragionevole

disparità di disciplina che distinguerebbe, nel caso indicato, le

due tutele - l'ordinanza fornisce una motivazione inadeguata,

oscillando fra una pluralità di profili, non sempre reciprocamente

compatibili, e non scegliendo una precisa linea argomentativa;

che, infatti, il giudice rimettente afferma dapprima, con

riferimento alternativo alla sede nella quale il privato reagisca,

che la tutela possessoria non incontrerebbe alcun limite mentre

invece "il rilievo dell'interesse pubblico, anche nel caso di atto

illecito, è stato da tempo soddisfatto dalla giurisprudenza, nel

campo del diritto dominicale, con la figura della c.d. accessione

invertita";

che, subito dopo, però, la motivazione si sposta su un piano

diverso e, con riferimento all'esito globale dei giudizi nelle due

sedi, l'irragionevolezza viene ravvisata nel differente trattamento

che sarebbe riservato al privato possessore vittima dello spoglio,

che "troverà pur sempre, alla fine, soddisfazione in sede petitoria"

[facendo evidentemente valere la sua posizione di "titolare del

diritto dominicale"], ed alla pubblica amministrazione, la quale

"trova definitiva preclusione, rebus sic stantibus (e a meno che non

promuova una procedura ablativa) alla propria attività

amministrativa" [versando quindi in una situazione in cui per

definizione non vanterebbe alcun diritto];

che, infine, nel dispositivo il rimettente censura

l'art. 1168 del codice civile "nei limiti in cui è applicabile ad

atti della pubblica amministrazione", e così pone la questione in

termini del tutto diversi da quelli desumibili dalla motivazione,

nella quale aveva sempre escluso l'esistenza in concreto di un

qualsiasi atto e aveva invece parlato di comportamenti di mero fatto;

che - in ragione di tali ripetuti mutamenti di impostazione

della motivazione, che impediscono di individuare con precisione le

ragioni per le quali il giudice rimettente ha sollevato la questione

- essa appare priva dei requisiti di inequivocità e chiarezza

necessari per un'adeguata valutazione sia della rilevanza sia della

fondatezza, e deve quindi essere dichiarata manifestamente

inammissibile (cfr., da ultimo, ordinanza n. 68 del 2000).

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,

n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi

davanti alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 1168 del codice civile,

sollevata, in riferimento agli artt. 3, 41, 42, 43, 44 e 97 della

Costituzione, dal tribunale di Ancona, sezione distaccata di Jesi,

con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 19 marzo 2001.

Il Presidente: Ruperto

Il redattore: Bile

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 23 marzo 2001.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:2001:83 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte