Corte costituzionale

Ordinanza n. 847/1988

Questione dichiarata infondata · depositata il 21/07/1988 · relatore Francesco Greco

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 13, primo

comma, del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092 (Approvazione del testo

unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili

e militari dello Stato), e 14 della legge 29 aprile 1976, n. 177

(Collegamento delle pensioni del settore pubblico alla dimanica delle

retribuzioni.

Miglioramento del trattamento di quiescenza del personale statale e

degli iscritti alle casse pensioni degli istituti di previdenza),

promosso con ordinanza emessa il 19 ottobre 1983 dalla Corte dei

Conti - Sezione III giurisdizionale - sui ricorsi riuniti proposti da

Barrella Antonio ed altri, iscritta al n. 457 del registro ordinanze

1984 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 273

dell'anno 1984;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 23 marzo 1988 il Giudice

relatore Francesco Greco;

Ritenuto che la Corte dei Conti, con ordinanza in data 19 ottobre

1983, ha sollevato questione incidentale di legittimità

costituzionale dell'art. 13, primo comma, del d.P.R. 29 dicembre

1973, n. 1092, e dell'art. 14 della legge 29 aprile 1976, n. 177,

nella parte in cui, in violazione degli artt. 3, primo comma, 35,

secondo comma, e 36, primo comma, Cost., stabiliscono, nei confronti

dei dipendenti civili dello Stato, diversamente da quanto previsto

dall'art. 32 dello stesso d.P.R. n. 1092/73 per gli ufficiali in

servizio permanente effettivo, l'onere del pagamento di un contributo

di riscatto, per conseguire la valutazione in pensione del periodo

corrispondente alla durata legale degli studi universitari, nel caso

che il relativo diploma costituisca condizione necessaria per

l'ammissione in servizio:

che, ad avviso del giudice a quo, la normativa censurata viola

il principio di eguaglianza in quanto l'istituto del riscatto si

configura in modo sostanzialmente unitario per identità di scopo

(formazione del servizio utile per la pensione), di entità del

beneficio (durata legale del corso di studi superiori), di

presupposto giuridico (possesso del titolo come condizione per

l'ammissione in servizio), sia per il personale civile che per quello

militare, onde non si giustifica il regime di onerosità previsto

soltanto per il primo;

che, inoltre, ad avviso dello stesso giudice, la disposizione

sul riscatto senza oneri del periodo di studi universitari - vigente

per i soli ufficiali - non dovrebbe considerarsi una norma di favore

nei riguardi di costoro, sibbene una norma conseguente

all'applicazione dei principi direttamente scaturenti dagli artt. 35

e 36 Cost., con la conseguenza che gli oneri, imposti, invece, in

parte qua, al personale civile dello Stato, si porrebbero in

contrasto anche con queste disposizioni costituzionali;

Considerato che, in materia di contributo di riscatto, come questa

Corte ha già ritenuto (v. sent. n. 218/84), spetta al legislatore

ordinario un ambito di discrezionalità, non solo nello scegliere i

periodi e i servizi da ammettere al riscatto medesimo, ma anche nello

stabilire se porre a carico del dipendente il relativo onere in tutto

o in parte;

che nella specie, tale discrezionalità appare correttamente

esercitata in relazione alle peculiarità proprie dell'impiego

militare, rispetto a quello civile, destinate a ripercuotersi anche

sulle modalità e sui tempi del trattamento di quiescenza;

che quest'ultimo rilievo vale in particolare riguardo ai più

bassi limiti di età per la cessazione dal servizio permanente degli

ufficiali (limiti, tra l'altro, decrescenti in relazione al grado

censeguito: v. legge n. 113/54), per i quali la conseguente maggior

difficoltà, rispetto agli impiegati civili, di raggiungere il

massimo di anzianità ai fini del trattamento di quiescenza, trova

compensazione nel previsto beneficio della valutabilità, non

onerosa, del periodo corrispondente alla durata del corso di studi

universitari;

che, pertanto, la questione si palesa manifestamente infondata;

Visti gli artt. 26, secondo comma, legge 11 marzo 1953, n. 87, e

9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla

Corte costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale degli artt. 13, primo comma, del d.P.R. 29 dicembre

1973, n. 1092 (Approvazione del testo unico delle norme sul

trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello

Stato), e 14 della legge 29 aprile 1976, n. 177 (Collegamento delle

pensioni del settore pubblico alla dinamica delle retribuzioni.

Miglioramento del trattamento di quiescenza del personale statale e

degli iscritti alle casse pensioni degli istituti di previdenza),

sollevata, in riferimento agli artt. 3, primo comma, 35, secondo

comma, e 36, primo comma, Cost., dalla Corte dei Conti con

l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 luglio 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: GRECO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 21 luglio 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1988:847 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte