Sentenza n. 85/1974
Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 27/03/1974 · relatore Leonetto Amadei
Norme in gioco
applicata al caso
citata
- art. 17legge 339/1958
- art. 13d.P.R. 1402/1960
- art. 4d.P.R. 1698/1961
- art. 9Licenziamenti individuali
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 2120,
primo e terzo comma, del codice civile; del d.P.R. 2 ottobre 1960, n.
1402, nella parte in cui recepisce l'art. 13 del contratto collettivo
nazionale di lavoro per i viaggiatori e piazzisti delle aziende
industriali 10 giugno 1952; del d.P.R. 26 dicembre 1961, n. 1698, nella
parte in cui ha reso efficace ergs omnes l'art. 4 del contratto
collettivo provinciale 26 gennaio 1955 per i dipendenti di aziende
artigiane della provincia di Macerata; e dell'art. 17, lett. b, della
legge 2 aprile 1958, n. 339 (Tutela del rapporto di lavoro domestico),
promossi con le seguenti ordinanze:
1) ordinanza emessa il 25 febbraio 1971 dal tribunale di Perugia
nel procedimento civile vertente tra Versiglioni Mario e la società
Van Den Bergh, iscritta al n. 486 del registro ordinanze 1971 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 37 del 9
febbraio 1972;
2) ordinanza emessa il 1 maggio 1972 dal pretore di Recanati nel
procedimento penale a carico di Ercoli Giuliano, iscritta al n. 220 del
registro ordinanze 1972 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 187 del 19 luglio 1972;
3) ordinanza emessa il 27 aprile 1972 dal pretore di Legnano nel
procedimento civile vertente tra Pangere Bojona e Terreni Francesco,
iscritta al n. 331 del registro ordinanze 1972 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 296 del 15 novembre 1972.
Udito nella camera di consiglio del 24 gennaio 1974 il Giudice
relatore Leonetto Amadei.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
1. - Con verbale dell'11 ottobre 1971, l'ispettore del lavoro di
Macerata denunciava al pretore di Recanati Giuliano Ercoli di
Montelupone per non aver corrisposto, all'atto della cessazione del
rapporto di lavoro, all'apprendista Umberto Palmioli l'indennità di
anzianità in proporzione al periodo di lavoro prestato (dal 10 giugno
al 12 dicembre 1970).
L'ispettorato precisava nella denuncia che, dovendosi considerare
l'indennità di anzianità come quota parte della retribuzione, al
lavoratore dovevano essere versati tanti dodicesimi di indennità per
ogni mese di lavoro prestato e ciò nonostante il disposto dell'art. 4
del contratto collettivo provinciale per i dipendenti di aziende
artigiane della provincia di Macerata, reso efficace erga omnes con
d.P.R. del 26 dicembre 1961, n. 1698, il quale stabilisce che
l'indennità cui trattasi deve essere corrisposta nella misura di
giorni quattro di salario per ogni anno di anzianità, dal primo anno
compiuto al quinto.
Il pretore, sospeso il procedimento penale correlativo alla
denuncia, sollevava d'ufficio la questione incidentale di legittimità
costituzionale: a) dell'articolo unico del d.P.R. 26 dicembre 1961, n.
1698, limitatamente alla parte in cui ha reso efficace erga omnes
l'art. 4 del contratto collettivo provinciale del 26 gennaio 1955 per i
dipendenti di aziende artigiane della provincia di Macerata, con
specifico riferimento agli incisi del primo comma "licenziato non per
mancanze disciplinari", e "dal primo anno compiuto"; b) dell'art. 2120
del codice civile, comma primo, limitatamente all'inciso "gli anni
di", e comma terzo, nella parte in cui consentono che le norme della
contrattazione collettiva, gli usi o l'equità possano limitare il
diritto del prestatore di lavoro subordinato alla retribuzione
differita costituita dall'indennità di anzianità. Ambedue le
questioni vengono sollevate in riferimento all'art. 36, primo comma,
della Costituzione.
La rilevanza della questione viene prospettata sotto il profilo
della dipendenza del procedimento penale in corso dalla decisione
della Corte della questione stessa.
La non manifesta infondatezza troverebbe riscontro, per il
proponente, in numerose decisioni della Corte costituzionale e, in
particolare, nelle sentenze n. 75 del 1968 e n. 204 del 1971, aventi
per oggetto questioni analoghe.
Per tali sentenze l'indennità di anzianità costituirebbe parte
della retribuzione, la cui corresponsione verrebbe differita alla
cessazione del rapporto di lavoro.
2. - Con atto di citazione notificato il 29 maggio 1971, Bojona
Pangere conveniva in giudizio, davanti al pretore di Legnano,
Francesco Terreni per ottenere il pagamento, oltre ad altre
competenze, anche della indennità di anzianità commisurata al periodo
durante il quale aveva prestato opera di domestica alle sue dipendenze.
Il pretore, con ordinanza 27 aprile 1972, ha sollevato questione di
legittimità costituzionale dell'art. 17, lett. b, della legge 2 aprile
1958, n. 339, in riferimento all'art. 36 della Costituzione.
Detto articolo prevede che l'indennità di anzianità venga
corrisposta a coloro che abbiano maturato un anno di servizio,
escludendo, pertanto, dal godimento di essa i prestatori di opera che
tale anno non abbiano maturato.
La rilevanza della questione nel giudizio cui trattasi sarebbe data
dal fatto che solo dalla decisione dipenderebbe l'accoglimento o meno
della domanda attrice per la parte relativa alla rivendicata
indennità di anzianità.
3. - Con atto di citazione notificato il 10 gennaio 1966, Mario
Versiglioni conveniva in giudizio davanti al tribunale di Perugia, la
società Van Den Bergh, per sentirla condannare al pagamento, tra
l'altro, della indennità di anzianità a seguito di interruzione del
rapporto di lavoro per licenziamento in tronco motivato da "gravi
mancanze".
Nel corso del giudizio l'attore eccepiva la illegittimità
costituzionale dell'art. 13 del contratto collettivo nazionale di
lavoro per viaggiatori e piazzisti delle aziende industriali del 10
giugno 1952, reso efficace con d.P.R. 2 ottobre 1960, n. 1402, laddove
prevede il licenziamento del dipendente, colpevole di gravi mancanze,
senza diritto ad indennità.
Il tribunale, riportandosi al principio affermato in casi analoghi
dalla Corte costituzionale, secondo il quale l'indennità di anzianità
dovuta ai lavoratori dipendenti ha natura di retribuzione accantonata,
per cui è da ritenersi costituzionalmente illegittimo l'art. 2120 del
codice civile nella parte in cui esclude l'obbligo del pagamento di
detta indennità in caso di colpa del lavoratore, faceva propria, con
l'ordinanza suindicata, la richiesta della parte attrice, indubbiamente
con riferimento all'art. 36 della Costituzione, ancorché non precisato
né nella motivazione, né nel dispositivo.
4. - Non vi è stata costituzione delle parti e non è intervenuto
il Presidente del Consiglio dei ministri. Considerato in diritto :
1. - Le tre ordinanze sollevano, in riferimento all'art. 36 della
Costituzione, analoghe questioni di legittimità costituzionale in tema
di liquidazione della indennità di anzianità a seguito di
interruzione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato e in
particolare:
a) dell'articolo unico del d.P.R. 26 dicembre 1961, n. 1698, nella
sua correlazione con l'art. 4 del contratto provinciale 26 gennaio 1955
per i dipendenti di aziende artigiane della provincia di Macerata;
dell'art. 2120, comma primo e terzo, del codice civile (pretore di
Recanati);
b) dell'art. 17, lett. b, della legge 2 aprile 1958, n. 339
(pretore di Legnano);
c) dell'articolo unico del d.P.R. 2 ottobre 1960, n. 1402, nella
sua correlazione con l'art. 13 del contratto nazionale di lavoro per i
piazzisti delle aziende industriali (tribunale di Perugia).
I vari giudizi, trattati congiuntamente, possono, pertanto, essere
riuniti e definiti con unica sentenza.
2. - In varie sentenze la Corte ha riconosciuto il contrasto tra
l'art. 36 della Costituzione e le diverse disposizioni di legge che
limitano o escludono, per questa o quella causa, il diritto del
prestatore di lavoro ad una indennità proporzionata al periodo di
servizio nel caso di cessazione del rapporto di lavoro a tempo
indeterminato.
Vale ricordare che la Corte:
a) con la sentenza n. 75 del 1968, ribadito che la indennità di
anzianità riveste carattere retributivo, costituente parte del
compenso dovuto per lavoro prestato la cui corresponsione viene
differita al momento della cessazione del rapporto, ha dichiarato la
illegittimità costituzionale dell'art. 2120, primo comma, del codice
civile, nella parte in cui, nei casi di cessazione del contratto di
lavoro a tempo indeterminato, esclude il diritto del prestatore ad una
indennità proporzionata agli anni di servizio allorquando la
cessazione stessa derivi da licenziamento per colpa di lui o da
dimissioni volontarie;
b) con sentenza n. 204 del 1971 ha ritenuto l'illegittimità
costituzionale dello stesso articolo, comma primo, nella parte in cui,
secondo la giurisprudenza prevalente, esclude che l'indennità di
anzianità sia dovuta al prestatore di lavoro, quando la prestazione
abbia avuto durata inferiore all'anno, colmando così una lacuna della
legge 15 luglio 1966, n. 604, che, nell'art. 9, nel dettare
disposizioni innovative nei confronti del detto articolo 2120, si è
pur sempre riferita all'anno quale unità minima di tempo produttri -
ce del diritto all'indennità cui trattasi:
c) con sentenza n. 85 del 1972 ha, infine, dichiarato
l'illegittimità costituzionale dell'art. 17, comma primo, della legge
2 aprile 1958, n. 339 (per la tutela del rapporto di lavoro domestico),
nella parte in cui esclude il diritto del prestatore di lavoro
all'indennità di anzianità in caso di cessazione del rapporto per
licenziamento in tronco.
3. - L'ordinanza del pretore di Legnano riguarda un caso di
rivendicazione giudiziale, da parte del prestatore d'opera, della
indennità di anzianità in un rapporto di lavoro domestico a tempo
indeterminato, venuto a cessare prima della scadenza dell'anno.
Per il disposto dell'art. 17, lett. b, della legge 2 aprile 1958,
n. 339, l'indennità non sarebbe dovuta.
Evidente appare il contrasto della norma con il principio enunciato
dalla Corte con la ricordata sentenza n. 204 del 1971 che ha, appunto,
dichiarato incostituzionale l'art. 2120, primo comma, del codice
civile, nella parte in cui la norma impugnata ha tratto la sua
derivazione. L'eccezione, pertanto, è fondata.
4. - A identica soluzione la Corte deve pervenire sulla questione
sollevata dal tribunale di Perugia.
Nel caso, la cessazione del rapporto era stata determinata dal
licenziamento in tronco per "gravi mancanze" del prestatore di lavoro.
La norma impugnata (art. 13 del contratto collettivo per la
categoria di appartenenza del prestatore d'opera licenziato) prevede,
nel primo comma, lett. f, il provvedimento disciplinare del
licenziamento senza diritto ad indennità a carico del viaggiatore o
piazzista.
Anche tale norma ha tratto la sua derivazione dall'articolo 2120
del codice civile, primo comma, dichiarato, come già premesso,
incostituzionale con la sentenza n. 75 del 1968.
Devesi chiarire che la questione cui trattasi ha avuto origine da
rapporti di lavoro già esauriti all'atto dell'entrata in vigore della
legge n. 604 del 1966, che, nell'art. 9, dispone, invece, l'obbligo per
il datore di lavoro di corrispondere al lavoratore l'indennità in
qualsiasi caso di cessazione del rapporto, anche se per colpa di lui o
per dimissioni volontarie.
5. - L'ordinanza del pretore di Recanati investe l'art. 4 del
contratto provinciale del 26 gennaio 1955 per i dipendenti di aziende
artigiane della provincia di Macerata nella parte in cui esclude il
diritto all'indennità di anzianità qualora il rapporto di lavoro
interrotto abbia avuto una durata inferiore all'anno o qualora
l'interruzione di esso sia dovuta a licenziamento per mancanze
disciplinari; nonché l'art. 2120 del codice civile, nella parte in
cui, nel primo comma, prevede il decorso di un anno per il sorgere del
diritto all'indennità e nella parte in cui, nel terzo comma,
stabilisce che gli usi e l'equità possono concorrere a determinare
l'ammontare dell'indennità stessa.
Per le argomentazioni svolte nel paragrafo terzo, è da accogliersi
la prima eccezione relativa all'art. 4 del contratto collettivo
(rapporto di lavoro cessato prima della scadenza dell'anno dal suo
inizio).
È da respingersi, invece, perché inammissibile per difetto di
rilevanza, la seconda eccezione relativa allo stesso art. 4
(licenziamento per mancanza disciplinare) e ciò in forza dell'art. 9
della legge n. 604 del 1966, attesoché il rapporto di lavoro di cui è
controversia è sorto e cessato dopo l'entrata in vigore della legge.
Sono inammissibili, inoltre, per lo stesso motivo, le eccezioni che
investono l'art. 2120 del codice civile, la prima delle quali rimane
assorbita da quella identica sollevata per l'art. 4 del contratto
collettivo; la seconda per essere, nel caso di specie, determinato
dallo stesso contratto collettivo l'ammontare dell'indennità di
anzianità.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
1. - dichiara:
a) l'illegittimità costituzionale dell'art. 17, lett. b, della
legge 2 aprile 1958, n. 339 (per la tutela del lavoro domestico), nella
parte in cui esclude il diritto del prestatore di lavoro alla
indennità di anzianità quando il rapporto di lavoro sia venuto a
cessare prima della scadenza dell'anno;
b) l'illegittimità costituzionale dell'art. 13 del contratto
nazionale di lavoro per i viaggiatori e piazzisti delle aziende
industriali 10 giugno 1952, recepito dall'articolo unico del d.P.R. 2
ottobre 1960, n. 1402, nella parte in cui prevede il licenziamento
senza indennità del dipendente colpevole di gravi mancanze;
c) l'illegittimità costituzionale dell'art. 4 del contratto 26
gennaio 1955 per i dipendenti di aziende artigiane della provincia di
Macerata, recepito dall'articolo unico del d.P.R. 26 dicembre 1961, n.
1698, nella parte in cui prevede la non corresponsione della indennità
di licenziamento quando il rapporto di lavoro sia venuto a cessare
prima della scadenza dell'anno;
2. - dichiara inammissibili per difetto di rilevanza le questioni
di legittimità costituzionale sollevate dal pretore di Recanati con
l'ordinanza in epigrafe:
a) dell'art. 4 del precitato contratto collettivo per i dipendenti
di aziende artigiane della provincia di Macerata, nella parte in cui
esclude il diritto all'indennità di anzianità per interruzione del
rapporto di lavoro per mancanze disciplinari, per essere stata la norma
implicitamente abrogata dall'art. 9 della legge 15 luglio 1966, n. 604;
b) dell'art. 2120, primo e terzo comma, del codice civile.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 marzo 1974.
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIUSEPPE
VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI
- LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO -
ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA -
VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO
CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO
ROSSI - LEONETTO AMADEI - GIULIO
GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO
ASTUTI.
ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1974:85 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte