Sentenza n. 85/1985
Questione dichiarata infondata · depositata il 28/03/1985 · relatore Brunetto Bucciarelli Ducci
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 1legge 751/1976
- art. 3legge 751/1976
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale degli artt. 1 e
3 della legge 12 novembre 1976, n. 751 (Norme per la determinazione e
riscossione delle imposte sui redditi dei coniugi per gli anni 1974 e
precedenti e altre disposizioni in materia tributaria), promossi con
ordinanze emesse il 9 maggio 1977, il 9 dicembre 1977, il 12 ottobre
1977, il 7 giugno 1978 e il 13 marzo 1979 dalle Commissioni tributarie
di 1 grado di Verbania, Latina, Como, Milano e Pistoia, iscritte al n.
427 del registro ordinanze 1977, ai nn. 143, 328 del registro ordinanze
1978, ai nn. 89 e 839 del registro ordinanze 1980 e pubblicate nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 306 dell'anno 1977, nn. 138 e
271 dell'anno 1978, n. 112 dell'anno 1980 e n. 56 dell'anno 1981.
Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
udito nella camera di consiglio del 26 febbraio 1985 il Giudice
relatore Brunetto Bucciarelli Ducci.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
1. - Le Commissioni tributarie di primo grado di Verbania, Latina e
Milano, con ordinanze rispettivamente del 9 maggio e 9 dicembre 1977 e
del 7 giugno 1978, hanno sollevato questione di legittimità
costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione,
dell'art. 3 Legge 12 novembre 1976, n. 751 (norme per la determinazione
e riscossione delle imposte dirette sui redditi dei coniugi per gli
anni 1974 e precedenti e altre disposizioni in materia tributaria)
nella parte in cui subordina l'imputabilità dei redditi dei figli
minori per metà a ciascuno dei genitori a condizione che essi siano
entrambi titolari di reddito proprio.
Secondo i giudici a quibus tale disposizione violerebbe i principi
di uguaglianza e di proporzionalità della imposizione alla capacità
contributiva, in quanto, nei casi in cui, come in quelli di specie,
sussistono redditi imponibili di un solo genitore e del figlio, il
primo è sottoposto al cumulo dei due redditi, con conseguente aliquota
maggiore; mentre quando anche la madre del minore sia titolare di
reddito, sia pur minimo, il reddito del figlio si cumula per metà con
quello di ciascuno dei genitori, che viene quindi assoggettato ad una
aliquota inferiore.
2. - Anche la Commissione tributaria di primo grado di Pistoia
solleva la stessa questione (ordinanza del 13 marzo 1979) impugnando
però l'art. 1 della legge n. 751/1976, sempre nella parte (commi primo
e secondo) in cui dispone che i redditi dei figli minori siano imputati
a ciascuno dei coniugi per metà del loro ammontare solo allorché
entrambi i genitori siano provvisti di redditi propri.
3. - Infine la Commissione tributaria di primo grado di Como, con
l'ordinanza del 12 ottobre 1977, impugna le stesse norme (artt. 1,
primo comma, e 3, primo comma, della legge n. 751/1976), ma oltre che
sotto il profilo di cui al n. 1, anche sotto quello della mancata
esclusione dai redditi imputabili ai genitori dei redditi di lavoro dei
figli minori. Assume l'ordinanza di rimessione che per effetto della
nuova formulazione dell'art. 324 c.c. (che esclude dall'usufrutto
legale i beni acquistati dai figli con i proventi del loro lavoro) non
si vede perché ai fini dell'imposizione tributaria, i genitori debbano
presentare una maggiore capacità contributiva per l'esistenza di
redditi, come quelli dei minori, di cui non hanno legalmente la
disponibilità.
Risulterebbero quindi violati secondo il giudice a quo: il
principio della proporzionalità dell'imposizione alla capacità
contributiva (art. 53 Cost.); quello dell'uguaglianza giuridica dei
coniugi (artt. 3 e 29 Cost.); della loro parità di doveri nel
mantenere, istruire ed educare i figli (art. 30 Cost.); della tutela
della famiglia e dell'agevolazione dei compiti relativi (art. 31
Cost.), per il maggiore onere tributario che deriva dal concorso dei
redditi in capo al solo genitore reddituario.
4. - È intervenuto in tutti i giudizi (salvo quello proposto dalla
Commissione tributaria di Pistoia) il Presidente del Consiglio dei
ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato
con atti tutti anteriori alla sentenza n. 266/1983 di questa Corte,
assumendo l'infondatezza delle questioni sollevate.
Ragionevole appare, infatti, secondo l'Avvocatura dello Stato, la
scelta del legislatore di imputare i redditi dei figli minori in parti
uguali al reddito complessivo di ciascuno dei coniugi. Altrimenti - si
argomenta - dividendo per metà, nell'ipotesi in cui uno dei genitori
non abbia alcun reddito, si esonererebbe dall'imposizione tributaria la
metà del reddito dei figli. L'Avvocatura osserva, inoltre, che le
norme - di carattere peraltro transitorio - non contrastano con il
sistema normale relativo alla cumulabilità dei redditi dei figli
minori, ai sensi dell'art. 4, lett. b), d.P.R. 29 settembre 1973, n.
597 (che dispone che al reddito del contribuente si cumulano i redditi
dei figli minori non emancipati con lui conviventi, compresi i figli
naturali, i figli adottivi, gli affiliati e i figli dell'altro coniuge;
dei quali cioè il contribuente abbia sostanzialmente la
disponibilità) e dell'art. 4, lett. e), Legge 13 aprile 1977, n. 114,
emanato dopo l'entrata in vigore del nuovo diritto di famiglia, il
quale dispone che i redditi dei beni dei figli minori soggetti
all'usufrutto legale dei genitori siano imputati per metà del loro
ammontare netto a ciascun genitore, e che se vi sia un solo genitore o
se ad uno solo spetti l'usufrutto legale, i redditi gli siano imputati
per l'intero ammontare. Considerato in diritto :
1. - Le ordinanze in epigrafe prospettano questioni di
costituzionalità sostanzialmente identiche e comunque connesse:
pertanto i relativi giudizi vanno riuniti per essere decisi con unica
sentenza.
2. - La questione sollevata con le ordinanze delle Commissioni
tributarie di primo grado di Verbania, Latina e Milano è stata già
risolta sotto gli stessi profili da questa Corte con la sentenza n. 266
del 20 settembre 1983, che ne ha dichiarato l'infondatezza; essa va
quindi dichiarata manifestamente infondata.
3. - La Commissione tributaria di Pistoia solleva la medesima
questione (essendo anche identica la disposizione impugnata, che
risulta dal combinato disposto degli artt. 1 e 3 della legge n. 751 del
1976) sotto due profili: il primo, in riferimento all'art. 3 della
Costituzione, identico a quello prospettato nel giudizio deciso con la
sentenza già sopra indicata il secondo, in relazione all'art. 29 della
Costituzione, per il dubbio che la norma impugnata - considerando in
sostanza il lavoro della "casalinga" in seno alla famiglia non di pari
dignità rispetto a quello prestato per conto terzi, tanto da negarle
di essere produttrice di reddito - collocherebbe "la donna in una
posizione subalterna rispetto al marito", in contrasto con il principio
della parità morale e giuridica dei coniugi.
Anche questo profilo, tuttavia, viene ad essere ricompreso nel
principio affermato nella citata sentenza di questa Corte n. 266 del
1983, secondo il quale compete al legislatore apprestare adeguati
rimedi ai possibili effetti distorsivi del sistema di tassazione
separata del reddito dei coniugi, operando le più convenienti scelte
normative nell'ambito del suo potere discrezionale, il cui esercizio si
sottrae al sindacato di legittimità costituzionale tutte le volte che
non sconfini nell'irrazionalità o nell'arbitrio. E la scelta del
legislatore con la norma impugnata "non è censurabile - si legge nella
sentenza - in sede di legittimità costituzionale perché trova
razionale giustificazione nel proposito di non conferire soggettività
tributaria al coniuge privo di reddito solo per effetto della
sussistenza di reddito proprio dei figli minori".
Anche tale questione risulta pertanto manifestamente infondata.
4. - Le questioni sollevate dalla Commissione tributaria di primo
grado di Como sono sostanzialmente due. Con la prima di esse vengono
impugnate le stesse norme (artt. 1, primo comma, e 3, primo comma,
della legge n. 751 del 1976) nella parte in cui subordinano
l'imputabilità dei redditi dei minori per metà a ciascuno dei coniugi
solo se entrambi siano titolari di reddito; con la seconda questione
invece le stesse norme vengono impugnate, in riferimento agli artt. 53
e 31 - nonché agli artt. 3, 29 e 30 della Costituzione, senza peraltro
offrire un'adeguata motivazione - nella parte in cui esse imputano ai
genitori i redditi da lavoro dei figli minori.
La prima questione - come si è detto - è stata già risolta dalla
sentenza di questa Corte più volte citata n. 266 del 1983 e
conseguentemente va dichiarata manifestamente infondata.
La seconda, per il diverso profilo con cui le norme vengono
denunciate, si presenta in modo del tutto diverso in quanto censura il
criterio di attribuire al reddito dei genitori quello dei figli minori
provenienti da attività lavorative. La questione tuttavia è da
ritenersi infondata, proprio alla luce dei principi affermati da questa
Corte nelle sue precedenti decisioni (sentenze nn. 76 e 266 del 1983).
Infatti, dovendo il legislatore adattare in via transitoria, e
quindi limitatamente ai redditi per gli anni 1974 e precedenti, la
preesistente normativa al nuovo sistema di tassazione separata del
reddito dei coniugi, rientrava pienamente nell'ambito della sua scelta
discrezionale rispettare, per quanto riguardava il reddito dei figli
minori, il criterio di tassazione all'epoca vigente, quale era definito
dall'art. 4, lett. b) del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597, che
imputava al padre, ai fini della determinazione del reddito
complessivo, "i redditi dei figli minori non emancipati conviventi con
il contribuente, compresi i figli naturali, i figli adottivi, gli
affiliati e i figli dell'altro coniuge".
Senza toccare, quindi, il criterio generale di imputare ai genitori
i redditi dei figli minori, il legislatore si è limitato ad
attribuirli per metà a ciascuno di essi, purché titolare di reddito
proprio. Né infirmava la razionalità della sua scelta l'intervenuta
riforma del diritto di famiglia, a seguito della legge 19 maggio 1975,
n. 151, dal momento che si trattava di regolare in via transitoria la
tassazione relativa al 1974 ed agli anni precedenti; quindi ad un'epoca
anteriore alla sopraggiunta riforma.
Del tutto razionale - rispetto al sistema normativo vigente nel
periodo considerato - era pertanto il criterio adottato dal legislatore
con la norma impugnata ed esorbita, quindi, dal giudizio di questa
Corte sindacare l'esercizio del suo potere discrezionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
a) - dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di
legittimità costituzionale degli artt. 1 e 3 della legge 12 novembre
1976, n. 751 sollevate, in riferimento agli artt. 3, 53 e 29 della
Costituzione, dalle Commissioni tributarie di primo grado di Verbania,
Latina, Milano, Como e Pistoia con le ordinanze indicate in epigrafe;
b) - dichiara non fondata la seconda questione di legittimità
costituzionale delle stesse norme sollevata, in relazione agli artt. 3,
53, 29, 30 e 31 della Costituzione, dalla Commissione tributaria di
primo grado di Como con l'ordinanza del 12 ottobre 1977 (r.o. n.
328/1978).
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27 marzo 1985.
F.to: GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO
REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI -
ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO PALADIN -
ANTONIO LA PERGOLA - VIRGILIO
ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI -
FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO -
ETTORE GALLO - ALDO CORASANITI -
GIUSEPPE BORZELLINO - FRANCESCO
GRECO.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1985:85 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte