Corte costituzionale

Ordinanza n. 89/1991

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 16/02/1991 · relatore Giovanni Conso

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 464, 438,

primo comma, e 440, primo comma, del codice di procedura penale, in

relazione all'art. 442 dello stesso codice, promossi con le seguenti

ordinanze:

1) ordinanza emessa il 30 marzo 1990 dal Giudice per le indagini

preliminari presso il Tribunale di Genova nel processo penale a

carico di Francesconi David, iscritta al n. 417 del registro

ordinanze 1990 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 27, prima serie speciale, dell'anno 1990;

2) ordinanza emessa il 5 giugno 1990 dal Giudice per le indagini

preliminari presso la Pretura circondariale di Termini Imerese nel

processo penale a carico di Coniglio Giuseppe, iscritta al n. 513 del

registro ordinanze 1990 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 34, prima serie speciale, dell'anno 1990;

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 12 dicembre 1990 il Giudice

relatore Giovanni Conso;

Ritenuto che il Giudice per le indagini preliminari presso il

Tribunale di Genova - chiamato ad emettere il decreto di citazione a

giudizio immediato in conseguenza della mancata prestazione ad opera

del Pubblico ministero del consenso alla richiesta di giudizio

abbreviato che era stata avanzata dall'imputato opponente al decreto

penale di condanna - ha, con ordinanza del 30 marzo 1990, sollevato,

in riferimento agli artt. 3, 24, 25, 27, 101, 102 e 107 della

Costituzione, questione di legittimità degli artt. 464, 438, primo

comma, e 440, primo comma, del codice di procedura penale, in

relazione all'art. 442 dello stesso codice, "nella parte in cui non

prevedono che il pubblico ministero, nel negare il proprio consenso

alla definizione del processo con rito abbreviato 'allo stato degli

atti' sia tenuto a motivarlo e "nella parte in cui, conseguentemente,

non è consentito al giudice, a dibattimento concluso, di poter

ritenere ingiustificato il dissenso del pubblico ministero e di poter

applicare all'imputato la riduzione di pena contemplata nell'art.

442, secondo comma, del codice di procedura penale";

e che il Giudice per le indagini presso la Pretura circondariale

di Termini Imerese - chiamato ad emettere anch'esso decreto di

citazione a giudizio immediato in conseguenza della mancata

prestazione del consenso da parte del pubblico ministero alla

richiesta di giudizio abbreviato avanzata dall'imputato che aveva

proposto opposizione al decreto penale di condanna - ha, con

ordinanza del 5 giugno 1990, denunciato, in riferimento agli artt. 3

e 24, secondo comma, della Costituzione, l'illegittimità dell'art.

464, primo comma, del codice di procedura penale, "nella parte in cui

il menzionato articolo del c.p.p. non prevede l'obbligo per il p.m.

di motivare il proprio dissenso alla definizione dell'opposizione a

decreto penale di condanna con il rito abbreviato e nella parte in

cui non prevede la possibilità per il giudice di valutare le

motivazioni addotte a giustificazione del dissenso stesso, al fine di

applicare la riduzione di pena prevista dall'art. 442, secondo comma,

del c.p.p.";

che in entrambi i giudizi è intervenuto il Presidente del

Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura

Generale dello Stato, chiedendo che la questione venga dichiarata, in

via preliminare, inammissibile e, in subordine, non fondata;

Considerato che le ordinanze sollevano questioni identiche o

analoghe e che, quindi, i relativi giudizi vanno riuniti;

che questa Corte con sentenza n. 81 del 1991 ha dichiarato

l'illegittimità costituzionale del combinato disposto degli artt.

438, 439, 440 e 442 del codice di procedura penale, nella parte in

cui non prevede che il pubblico ministero, in caso di dissenso, sia

tenuto ad enunciarne le ragioni e nella parte in cui non prevede che

il giudice, quando a dibattimento concluso, ritiene ingiustificato il

dissenso del pubblico ministero, possa applicare all'imputato la

riduzione di pena contemplata dall'art. 442, secondo comma, dello

stesso codice, nonché, in applicazione dell'art. 27 della legge 11

marzo 1953, n. 87, l'illegittimità costituzionale dell'art. 464,

primo comma, del codice di procedura penale, nella parte in cui non

prevede che il pubblico ministero, in caso di dissenso, sia tenuto ad

enunciarne le ragioni e nella parte in cui non prevede che il

giudice, quando a dibattimento concluso, ritiene ingiustificato il

dissenso del pubblico ministero, possa applicare all'imputato la

riduzione di pena contemplata dall'art. 442, secondo comma, dello

stesso codice;

che, di conseguenza, le questioni qui proposte devono essere

dichiarate manifestamente inammissibili;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale degli artt. 438, primo comma, e 440,

primo comma, del codice di procedura penale, in relazione all'art.

442 dello stesso codice, già dichiarati costituzionalmente

illegittimi nel loro combinato disposto, unitamente all'art. 439 del

codice di procedura penale, con sentenza n. 81 del 1991, nella parte

in cui non prevede che il pubblico ministero, in caso di dissenso,

sia tenuto ad enunciarne le ragioni e nella parte in cui non prevede

che il giudice, quando, a dibattimento concluso, ritiene

ingiustificato il dissenso del pubblico ministero, possa applicare

all'imputato la riduzione di pena contemplata dall'art. 442 dello

stesso codice, questione sollevata dal Giudice per le indagini

preliminari presso il Tribunale di Genova con ordinanza del 30 marzo

1990;

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 464, primo comma, del codice di

procedura penale, già dichiarato costituzionalmente illegittimo, in

applicazione dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, con

sentenza n. 81 del 1991, nella parte in cui non prevede che il

pubblico ministero, in caso di dissenso, sia tenuto ad enunciare le

ragioni e nella parte in cui non prevede che il giudice, quando, a

dibattimento concluso, ritiene ingiustificato il dissenso del

pubblico ministero, possa applicare all'imputato la riduzione di pena

contemplata dall'art. 442 dello stesso codice, questione sollevata

dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Genova

con ordinanza del 30 marzo 1990 e dal Giudice per le indagini

preliminari presso la Pretura circondariale di Termini Imerese con

ordinanza del 5 giugno 1990.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 28 gennaio 1991.

Il Presidente e redattore: CONSO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 16 febbraio 1991.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1991:89 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte