Sentenza n. 89/1995
Questione dichiarata infondata · depositata il 17/03/1995 · relatore Cesare Ruperto
Norme in gioco
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 271 del codice
penale e dell'art. 28 della legge 20 maggio 1970, n. 300 (Norme sulla
tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà
sindacale e dell'attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul
collocamento), promosso con ordinanza emessa l'11 gennaio 1994 dal
Tribunale di Torino nel procedimento civile vertente tra AMIAT,
Azienda municipale igiene ambientale torinese e FALIA, Federazione
autonomista lavoratori igiene ambientale - SALP, Sindacato
autonomista lavoratori piemontesi, iscritta al n. 97 del registro
ordinanze 1994 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 12, prima serie speciale, dell'anno 1994;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 22 febbraio 1995 il Giudice
relatore Cesare Ruperto.
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - In una controversia ex art. 28 della legge 20 maggio 1970, n.
300 (Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori,
della libertà sindacale e dell'attività sindacale nei luoghi di
lavoro e norme sul collocamento), promossa dall'organismo locale
(FALIA, Federazione autonomista lavoratori igiene ambientale - SALP,
Sindacato autonomista lavoratori piemontesi) dell'associazione
sindacale CONFEDERSAL (Confederazione sindacati autonomisti
lavoratori), il Pretore aveva ritenuto che quest'ultima
organizzazione possedesse il requisito di associazione a livello
nazionale in quanto, seppure presente soltanto in sei regioni, mirava
statutariamente a diffondersi su tutto il territorio, nell'ottica
"della auspicata federalizzazione dello Stato italiano" (la
Confederazione si poneva infatti come insieme di tre Federazioni:
nord, centro e sud), "irrilevante essendo che questa" fosse prevista
"nell'interesse della collettività dei popoli italiani e di tutte le
risorse delle rispettive nazioni".
Nel corso del giudizio di appello avverso la sentenza pretorile
che, su tale premessa, aveva ravvisato l'antisindacabilità del
comportamento della azienda, il Tribunale di Torino ha sollevato, con
ordinanza emessa l'11 gennaio 1994, questione di legittimità
costituzionale degli artt. 271 del codice penale e 28 della legge n.
300 del 1970, in riferimento agli artt. 2, 3, 18, 21, 24, 35 e 39,
primo comma, della Costituzione.
Premette il giudice a quo che la sommatoria di nazioni distinte di
cui allo statuto della CONFEDERSAL non può considerarsi equivalente
al concetto di nazione unitaria, non riducibile ad un mero àmbito
territoriale, di cui al citato art. 28. A sostegno di tale assunto il
Tribunale compie un excursus dell'uso che del concetto di nazione è
stato fatto dal Costituente, concludendo nel senso che la norma dello
statuto dei lavoratori postula associazioni che svolgono funzioni a
beneficio del sistema nel suo complesso e non dei soli iscritti,
così incentivando le più ampie forme possibili di aggregazione
sindacale.
Tuttavia - prosegue il giudice remittente - l'art. 39 della
Costituzione non richiede il "requisito nazionale"; la stessa
formulazione della norma, inoltre, indicherebbe che vi sono
interessi-base (qual è quello alla libertà sindacale nell'azienda)
insiti nel diritto al lavoro, la cui garanzia sarebbe possibile
soltanto attraverso la tutela immediata dell'organizzazione sindacale
(intesa come comunità dei lavoratori). In tal senso potrebbe
dubitarsi della legittimità costituzionale, in relazione all'art.
39, primo comma, della Costituzione, dell'art. 28 citato, là dove
esclude la legittimazione delle associazioni sindacali che non siano
nazionali "ancorché esistenti come sindacati di fatto".
Nel merito della controversia il giudice a quo rileva come la
CONFEDERSAL non possa essere qualificata nazionale, aggiungendo
altresì che essa appare anzi essere antinazionale ex art. 271 c.p.
e, come tale, non meritevole di tutela ai sensi dell'art. 1322 c.c.
L'art. 271 c.p., che tutela il sentimento nazionale ed opera come
limite esterno dell'autonomia negoziale, non potrebbe considerarsi
investito dalla declaratoria d'illegittimità costituzionale
dell'art. 272, secondo comma, c.p., di cui alla sentenza n. 168 del
1986. Di conseguenza parrebbe necessario un intervento della Corte
sulla norma onde rimuovere detto limite, intervento reso necessario
anche dal fatto che "l'esistenza di organismi sindacali di distinte
nazionalità nell'ambito dello Stato costituisce un quid novum nel
vigente ordinamento".
2. - È intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri,
rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, che ha concluso
nel senso dell'inammissibilità per irrilevanza della questione
relativa all'art. 271 c.p. e dell'infondatezza delle censure rivolte
all'art. 28 della legge n. 300 del 1970.
Sotto il primo profilo l'Autorità intervenuta osserva che, ove
dalla norma penale potesse argomentarsi l'illiceità
dell'associazione, ciò si rifletterebbe sulla legittimità della
stessa, a prescindere dal connotato definitorio "nazionale" adottato
nell'art. 28.
Rileva altresì l'Avvocatura come il carattere nazionale riguardi
la dimensione organizzativa della presenza sul territorio
dell'organizzazione e non già la coerenza del suo statuto con la
concezione politica di nazione intesa in senso unitario. Elemento,
questo, d'incerta verificabilità ed inconferente al fine della
delimitazione della legittimazione, siccome non rilevante quanto a
rappresentatività e quindi non sintomatico dell'idoneità
dell'azione sindacale. Considerato in diritto
1. - Il Tribunale di Torino dubita, in riferimento agli artt. 2,
3, 18, 21, 24, 35 e 39, primo comma, della Costituzione, della
legittimità costituzionale degli artt. 271 c.p. e 28 della legge n.
300 del 1970. La prima norma è censurata in quanto, con l'affermare
il disvalore dell'antinazionalità vietando le associazioni che si
propongono o che svolgono un'attività diretta a distruggere o a
deprimere il sentimento nazionale, viene a limitare l'autonomia
associativa e a privare del requisito della nazionalità dette
associazioni, non consentendo inoltre che siano costituite
associazioni sindacali di distinte nazionalità nell'a'mbito dello
Stato. La norma dello statuto dei lavoratori è invece sospettata
d'illegittimità costituzionale nella parte in cui consente la
legittimazione attiva esclusivamente agli organismi locali delle
associazioni sindacali nazionali.
2. - La questione concernente l'art. 271 c.p. è manifestamente
inammissibile per l'evidente irrilevanza nel giudizio in corso
dinanzi al giudice remittente, il quale è chiamato a pronunciarsi
sull'appello avverso la sentenza del Pretore in tema di comportamento
antisindacale. La totale estraneità al thema decidendum, della
citata norma incriminatrice, non consente di estrapolare dalla stessa
criteri e definizioni utilizzabili a fini diversi da quelli penali.
Il sindacato di legittimità non può quindi essere ammesso; sul
punto l'ordinanza di rimessione appare, non a caso, del tutto
carente, sia con riguardo alla motivazione circa la rilevanza, sia in
ordine al giudizio di non manifesta infondatezza.
3. - Analoga carenza, a prima vista, sembra ravvisabile anche con
riferimento alla seconda delle descritte censure. Risulta tuttavia
sufficientemente comprensibile il senso di queste, proponendosi il
Tribunale di ottenere dalla Corte una decisione ampliativa delle
ipotesi di legittimazione ad agire ex art. 28 con riferimento al
requisito della dimensione nazionale. E dunque va esclusa
l'inammissibilità della sollevata questione; la quale è peraltro
infondata.
3.1. - Il procedimento di repressione della condotta antisindacale
si aggiunge alle tutele già assicurate alle associazioni sindacali,
e rappresenta un mezzo ulteriore per garantire in modo
particolarmente rapido ed efficace i diritti del sindacato. Il fatto
che il legislatore abbia riservato la relativa azione a determinati
soggetti collettivi, risulta coerente con la razionalità delle
scelte poste a base di criteri per individuare la maggiore
rappresentatività degli stessi, più volte scrutinate positivamente
da questa Corte. In particolare la concezione che assume la
dimensione organizzativa nazionale come indice di adeguato livello di
rappresentatività (cfr. la sentenza n. 54 del 1974 e, soprattutto,
la sentenza n. 334 del 1988) è apparsa idonea a "consentire la
selezione, tra i tanti possibili, dell'interesse collettivo rilevante
da porre a base del conflitto con la parte imprenditoriale". Più in
generale e con riferimento all'unica norma costituzionale sulla quale
si sofferma in proposito il giudice a quo , questa Corte ha osservato
come l'opzione nel senso di un livello rappresentativo nazionale,
oltre a corrispondere al ruolo tradizionalmente svolto dal movimento
sindacale italiano, si uniformi al principio solidaristico nel quale
va inserito anche l'invocato art. 39 della Costituzione.
Ciò, naturalmente, non esclude che lo stesso legislatore possa in
futuro dettare nuove regole idonee a realizzare diversamente "i
principi di libertà e pluralismo sindacale additati dal primo comma
dell'art. 39 della Costituzione", anche prevedendo strumenti di
verifica dell'effettiva rappresentatività delle associazioni
(sentenza n. 30 del 1990). Ma il controllo di compatibilità tra
l'indice della dimensione organizzativa nazionale e la realtà
sociale esistente non può concludersi, allo stato, che con la
conferma della non contrarietà del modello statutario al disegno del
Costituente.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 271 del codice penale,
sollevata, in riferimento agli artt. 2, 3, 18, 21, 24, 35 e 39, primo
comma, della Costituzione, dal Tribunale di Torino con l'ordinanza di
cui in epigrafe;
Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 28 della legge 20 maggio 1970, n. 300 (Norme sulla tutela
della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e
dell'attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul
collocamento), sollevata, in riferimento alle medesime norme, dallo
stesso Tribunale di Torino con l'ordinanza citata.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, l'8 marzo 1995.
Il Presidente: BALDASSARRE
Il redattore: RUPERTO
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 17 marzo 1995.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
ECLI:IT:COST:1995:89 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte