Sentenza n. 9/1973
Questione dichiarata infondata · depositata il 20/02/1973 · relatore Luigi Oggioni
Norme in gioco
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale della legge 29
novembre 1971, n. 1097 (norme per la tutela delle bellezze naturali ed
ambientali e per le attività estrattive nel territorio dei Colli
Euganei), promossi con le seguenti ordinanze:
1) ordinanza emessa il 26 aprile 1972 dal pretore di Este nel
procedimento penale a carico di Lorenzin Mario, iscritta al n. 194 del
registro ordinanze 1972 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 165 del 28 giugno 1972;
2) ordinanza emessa il 15 maggio 1972 dal pretore di Monselice nel
procedimento penale a carico di Fiocco Leonzio, iscritta al n. 218 del
registro ordinanze 1972 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 180 del 12 luglio 1972.
Visti gli atti d'intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri e di costituzione di Lorenzin Mario e di Fiocco Leonzio,
nonché del Ministero della pubblica istruzione e del Consorzio per la
valorizzazione dei Colli Euganei, parti civili nel procedimento penale
a carico di Fiocco Leonzio;
udito nell'udienza pubblica del 10 gennaio 1973 il Giudice relatore
Luigi Oggioni;
uditi gli Avvocati Antonio Scieri, Girolamo Bellavista e Aldo
Sandulli, per Lorenzin e Fiocco, gli avvocati Giorgio Berti, Leopoldo
Mazzarolli e Guido Viola, per il Consorzio per la valorizzazione dei
Colli Euganei, ed il vice avvocato generale dello Stato Raffaello
Bronzini, per il Presidente del Consiglio dei ministri e per il
Ministero della pubblica istruzione.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
Il pretore di Este, con ordinanza del 26 aprile 1972 emessa nel
procedimento penale a carico di Lorenzin Mario, imputato di
contravvenzione agli artt. 2 e 4 della legge 29 novembre 1971, n. 1097
(concernente la tutela delle bellezze naturali ed ambientali dei Colli
Euganei), per avere continuato la propria attività estrattiva nella
Cava di Baone, nonostante il divieto disposto dal citato art. 2 della
legge n. 1097, ha sollevato, sotto vari profili, questione di
legittimità costituzionale degli artt. 1, 2, 3 e del complesso di
tutta la legge predetta.
Nell'ordinanza il pretore rileva anzitutto che, avendo l'articolo 2
della legge in esame vietato, a decorrere dal 31 marzo 1972, la
continuazione di ogni attività delle cave di materiale di riporto e di
materiale trachitico, liparitico e calcareo e pietrisco basaltico
trachitico, lifacitico e calcareo, avrebbe violato l'art. 42, terzo
comma, della Costituzione, perché avrebbe privato i proprietari del
loro diritto sulle cave, dando luogo ad una vera e propria
espropriazione senza prevedere alcun indennizzo.
Risulterebbero anche violati gli artt. 3 e 41 della Costituzione,
poiché l'imprenditore, a suo tempo autorizzato a coltivare la cava, si
vedrebbe colpito da una legge particolare nel legittimo affidamento
sulla continuazione ditale attività economica.
Altra violazione dell'art. 3 dovrebbe rilevarsi nel divieto imposto
nell'ambito dei soli Colli Euganei, che sarebbe discriminatorio sia nei
confronti di altre località dove l'esercizio delle cave produrrebbe
eguali effetti negativi sul paesaggio sia nell'ambito dei Colli stessi,
a danno dei proprietari delle cave vietate, rispetto a quelli delle
cave per cui è invece autorizzata la coltivazione dell'attività
estrattiva.
Inoltre, pur dovendosi ammettere che nelle Regioni a Statuto
ordinario, come è appunto il Veneto, la tutela del paesaggio
appartiene allo Stato, e, pur dando atto che la ragione ispiratrice
della legge in esame è appunto la tutela delle bellezze naturali
minacciate dalla prosecuzione indiscriminata dello sfruttamento delle
cave esistenti nella zona, resterebbe pur sempre il fatto che la legge
avrebbe disposto in materia di "cave e torbiere" che, a norma dell'art.
117 della Costituzione, sarebbe viceversa di competenza esclusiva della
Regione.
Ed anche se volesse osservarsi che, al momento dell'entrata in
vigore della legge, i poteri legislativi in materia non erano stati
ancora trasferiti alla Regione, ciò avrebbe, se mai, autorizzato
l'emanazione da parte dello Stato di norme aventi efficacia solo
transitoria, e non già definitiva, come quelle in esame, la quale
natura non sarebbe certo smentita dal terzo comma dell'art. 3, che fa
salva "per tutta la materia afferente alle cave, la competenza della
Regione ad emanare norme legislative" e, così disponendo, si porrebbe,
oltre tutto, in contrasto con il restante contenuto normativo della
legge medesima.
Infine, la legge nel suo complesso sarebbe in contrasto con gli
artt. 1, 4 e 35 Cost. perché, omettendo di provvedere alla creazione
di nuovi posti di lavoro per i lavoratori privati della loro
occupazione per effetto della entrata in vigore delle disposizioni
restrittive in esame, avrebbe violato i principi fondamentali di tutela
del lavoro, nonché il diritto al lavoro riconosciuto a tutti i
cittadini espressamente dall'art. 4 della Costituzione.
L'ordinanza, debitamente notificata e comunicata, è stata
pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 165 del 28 giugno 1972.
Davanti alla Corte si è costituito il Lorenzin, rappresentato e
difeso dagli avvocati prof. Girolamo Bellavista, prof. Aldo Sandulli e
Antonio Scieri che, con deduzioni tempestivamente depositate, hanno
fatto proprie le censure di illegittimità formulate nell'ordinanza di
rinvio.
Si è inoltre costituito il Presidente del Consiglio dei ministri,
rappresentato e difeso come per legge dall'Avvocatura generale dello
Stato, che ha depositato nei termini le proprie deduzioni difensive.
L'Avvocatura osserva preliminarmente che la questione concernente
la pretesa violazione dell'art. 117 Cost. sarebbe improponibile
perché si risolverebbe in un conflitto di attribuzioni che, come tale,
avrebbe potuto essere sollevato nella specie soltanto dalla Regione.
L'art. 117 e l'art. 133 Cost. porrebbero, comunque, una riserva di
legge regionale destinata a divenire operante solo previo trasferimento
alla Regione di poteri legislativi in discorso, ciò che nella specie
non sarebbe ancora avvenuto al momento della emanazione della legge
impugnata.
In ogni caso, secondo l'Avvocatura, la competenza legislativa della
Regione troverebbe un limite negli interessi nazionali, la cui tutela
spetterebbe allo Stato, che avrebbe anche il compito di provvedere al
coordinamento con essi di quelli particolari.
Secondo l'Avvocatura, poi, la questione sollevata in relazione
all'art. 42, terzo comma, Cost. sarebbe irrilevante giacché
dall'eventuale accoglimento della censura potrebbe derivare soltanto
l'illegittimità della mancata previsione di un indennizzo a favore dei
proprietari delle cave, ma non già l'illegittimità del divieto di
prosecuzione dell'attività estrattiva, fondato su un potere di
espropriazione che non potrebbe venire in discussione nella specie,
mentre il reato ascritto all'imputato consisterebbe appunto nella
violazione del detto divieto.
La questione sarebbe d'altra parte infondata nel merito, poiché la
limitazione imposta sarebbe espressione di una disciplina concernente
una categoria generale di beni il cui godimento verrebbe' assoggettato
ad un determinato regime in relazione alla tutela di un interesse
pubblico come quello della conservazione delle bellezze naturali, ed in
casi del genere la giurisprudenza della Corte avrebbe escluso
l'illegittimità della mancata previsione dell'indennizzo. Né la
limitazione territoriale dell'oggetto della legge impugnata potrebbe
condurre a diverse conclusioni, nulla togliendo tale circostanza alla
generalità della previsione legislativa, che si concreta nella sua
applicazione a tutte le situazioni del genere considerato. E ciò senza
dire che, trattandosi, nella specie, di beni da qualificarsi come
bellezze naturali, essi avrebbero in sé una intrinseca rilevanza
pubblica cui sarebbe coessenziale una originaria limitazione della
facoltà di godimento, soltanto evidenziata dalla legge impugnata, la
quale pertanto non integrerebbe la compressione di un precedente
diritto soggettivo pieno. Onde, nella specie, conformemente alla
giurisprudenza di questa Corte, si verserebbe in materia del tutto
estranea alla espropriazione per pubblico interesse.
Il richiamo all'art. 41 Cost. sarebbe poi manifestamente erroneo,
non tenendo conto che la garanzia della iniziativa economica privata è
apprestata da tale norma indipendentemente dall'eventuale affidamento
del privato e solo contro quelle limitazioni che non siano giustificate
da considerazioni di tutela della utilità sociale. In quest'ultima
nozione non potrebbe non rientrare la tutela delle bellezze naturali,
cui, come è pacifico, è informata l'impugnata disciplina, la quale,
d'altra parte, avrebbe predisposto mezzi logicamente idonei allo scopo,
e sfuggirebbe pertanto a censure anche sotto questo profilo.
Egualmente infondata sarebbe la doglianza mossa in relazione
all'art. 3 Cost. poiché la diversità delle situazioni ambientali
giustificherebbe razionalmente l'adozione della normativa in relazione
alla zona dei Colli Euganei, anche in vista della urgenza ed
indifferibilità dell'intervento, mentre anche razionale apparirebbe la
differenziazione di disciplina a seconda dei tipi di cava, in relazione
alla diversa incidenza delle une e delle altre sulla conservazione del
bene tutelato.
Infine neppure meriterebbe ingresso la censura formulata in
relazione agli artt. 1, 4, 35 Cost. poiché, mentre l'obbligo di
tutela del paesaggio non sarebbe condizionato dalla creazione di posti
di lavoro a coloro che dall'esercizio di questa tutela vengano
danneggiati in via di fatto, la tutela del lavoro apprestata dalla
Costituzione non potrebbe intendersi come garanzia del lavoratore a
mantenere un determinato posto o ad ottenerne un altro in via
sostitutiva.
Conclude pertanto chiedendo dichiararsi improponibili o comunque
manifestamente infondate le sollevate questioni.
Con ordinanza emessa in data 15 maggio 1972 in analogo procedimento
penale a carico di Fiocco Leonzio, il pretore di Monselice ha sollevato
questione di legittimità costituzionale degli artt. 2 e 4 della detta
legge n. 1097 del 1971 in relazione all'art. 42, terzo comma, Cost. per
motivi sostanzialmente corrispondenti a quelli contenuti nell'ordinanza
sopra menzionata del pretore di Este. Il pretore di Monselice svolge
anche argomenti analoghi a quelli esposti nell'ordinanza del pretore di
Este a sostegno della pretesa violazione dell'art. 41 Cost.,
correlandoli peraltro con la questione sollevata espressamente in
relazione alla mancata previsione dell'indennizzo, e specificamente
puntualizzata e limitata nel dispositivo all'assunta violazione
dell'art. 42, terzo comma, della Costituzione.
Il pretore aggiunge altresì che, se è vero che la giurisprudenza
della Corte, ha negato la obbligatorietà dell'indennizzo nel caso in
cui la limitazione della proprietà privata abbia carattere generale,
nella specie tali concetti non sarebbero applicabili perché la legge
impugnata avrebbe carattere singolare, riflettendo soltanto il
territorio dei Colli Euganei.
Infine il giudice a quo, motivando sulla rilevanza della questione,
afferma che "la mancata previsione dell'indennizzo potrebbe far venir
meno l'obbligo della cessazione dell'attività estrattiva di cui
all'art. 2 della legge impugnata e la conseguente sanzione penale
prevista dal successivo art. 4".
L'ordinanza, debitamente notificata e comunicata, è stata
pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 180 del 12 luglio 1972.
Il Fiocco Leonzio si è costituito avanti alla Corte
costituzionale, rappresentato e difeso dagli avvocati prof. Girolamo
Bellavista, prof. Aldo Sandulli ed Antonio Scieri, che, con le loro
deduzioni tempestivamente depositate, insistono nel lamentare il
contrasto delle norme impugnate con gli artt. 41 e 42, terzo comma,
della Costituzione.
Si è anche costituito il Presidente del Consorzio per la
valorizzazione dei Colli Euganei, prof. Candido Tecchio, già
costituito parte civile nel giudizio principale, rappresentato e difeso
dagli avvocati Giorgio Berti, Leopoldo Mazzarolli e Guido Viola, i
quali hanno depositato nei termini deduzioni difensive con cui,
preliminarmente, eccepiscono l'irrilevanza della questione, per ragioni
analoghe a quelle già svolte al riguardo dall'Avvocatura dello Stato
nelle difese concernenti il giudizio proveniente dal pretore di Este.
Quanto al merito, la difesa osserva, con argomenti in parte
analoghi a quelli già svolti dall'Avvocatura, che le cave sarebbero
"beni privati di interesse pubblico", come tali destinati ad essere
strumento di realizzazione di un interesse pubblico, onde il diritto
del proprietario sarebbe sottoposto originariamente alle limitazioni
previste dalla legge mineraria, cui, per scopi di tutela paesaggistica
e quindi sempre di portata generale, si aggiungerebbero le limitazioni
ora previste dalla legge impugnata. Le quali d'altra parte
apparirebbero non come una disciplina singolare, ma come una
specificazione della disciplina delle bellezze naturali contenute nella
legge 29 giugno 1939, n. 1497, che prevede vincoli la cui concreta
applicazione presuppone necessariamente singoli provvedimenti
applicativi di natura amministrativa relativi a zone ben determinate,
dai quali la legge impugnata si differenzierebbe solo per la sua veste
formale di atto legislativo.
Tutto ciò troverebbe conferma in particolare nell'art 11 della
detta legge n. 1497, che consente interventi limitativi del
Sopraintendente nei confronti di attività estrattive in vista della
tutela delle bellezze paesistiche.
Conclude pertanto chiedendo dichiararsi l'irrilevanza o comunque
l'infondatezza delle questioni sollevate.
Si sono infine costituiti anche il Presidente del Consiglio dei
ministri ed il Ministero della pubblica istruzione in persona dei
titolari pro tempore, rappresentati e difesi come per legge
dall'Avvocatura generale dello Stato, che ha depositato nei termini le
proprie deduzioni.
L'Avvocatura insiste nell'eccepire la irrilevanza della questione,
ribadendo l'affermazione secondo cui la decisione potrebbe, se mai,
influire soltanto sulla eventuale pretesa risarcitoria del Fiocco ma
non sull'obbligo della cessazione dell'attività estrattiva, e nel
merito ripropone le ragioni già svolte nel giudizio proveniente dal
pretore di Este per sostenere l'infondatezza della questione sollevata
in relazione all'art. 42, terzo comma, della Costituzione.
Sono state presentate memorie difensive per le parti Lorenzin e
Fiocco e per il Consorzio per la valorizzazione dei Colli Euganei. Considerato in diritto :
1. - Le due cause, provenienti, rispettivamente, dalle ordinanze
dei pretori di Este e di Monselice e discusse congiuntamente
all'udienza, hanno lo stesso oggetto e presentano identità di
questioni: per cui vanno riunite per essere decise con unica sentenza.
2. - Con l'ordinanza del pretore di Este viene sollevata questione
di costituzionalità della legge n. 1097 del 1971 sulla tutela di
bellezze naturali ed ambientali nel territorio dei Colli Euganei, legge
che, nel suo complesso e nella sua specifica articolazione, vietando
ivi dall'aprile 1972 l'attività estrattiva del minerale di cave di
determinata natura e comminando per di più sanzioni penali contro i
trasgressori, avrebbe violato le seguenti norme della Costituzione: a)
l'art. 117 perché in materia di "cave" spetta alla Regione emanare
norme legislative; b) gli artt. 41 e 42, terzo comma, perché il
divieto, in contrasto con la libertà dell'iniziativa economica privata
e col diritto di affidameno nella continuità del suo esercizio, si
risolverebbe in una espropriazione del bene, non congiunta ad alcun
indennizzo; c) gli artt. 1, 4, 35 perché, dando luogo a licenziamenti
delle maestranze e, quindi, a disoccupazione senza provvidenze
sostitutive, violerebbe il diritto al lavoro; d) l'art. 3, perché
tratterebbesi di norma ristretta ad una parte sola del territorio della
Repubblica e perché, senza una razionale differenziazione, la stessa
legge, agli artt. 2 e 3 consente per altre determinate cave della
stessa zona, la continuazione delle attività estrattive.
Con l'ordinanza del pretore di Monselice viene sollevata, in
riferimento all'art. 42, comma terzo, della Costituzione e con
particolare riguardo agli artt. 2 e 4 della legge in esame, la stessa
questione di costituzionalità sollevata dal pretore di Este.
3. - L'Avvocatura dello Stato eccepisce l'improponibilità della
questione nella parte in cui, secondo l'ordinanza del pretore di Este,
viene prospettata la violazione dell'art. 117 Cost. che conferisce alla
Regione il potere di emanare norme legislative in materia di cave. Ciò
in quanto tale questione si risolverebbe qui sostanzialmente in un
conflitto di attribuzioni che avrebbe potuto essere sollevato (e non lo
è stato) soltanto dalla Regione, unica legittimata a far valere la
propria sfera di competenza.
L'eccezione non è fondata.
Va tenuta distinta l'ipotesi del conflitto di attribuzioni che solo
alla Regione spetta sollevare, a tutela della propria sfera di
competenza che si pretenda sia stata invasa da un "atto dello Stato"
(art. 39 della legge n. 87 del 1953), dalla ben diversa ipotesi in cui
venga sollevata, in giudizio ed in via incidentale, questione di
costituzionalità di una legge statale che si assuma violi una
competenza legislativa regionale.
Questa seconda e diversa ipotesi, coincidente con la situazione in
esame, è stata più volte considerata dalla giurisprudenza della Corte
(sentenze nn. 105 del 1957; 44 del 1959; 22 del 1960; 67 del 1962; 94
del 1971) e decisa nel senso della sua piena autonomia e
proponibilità.
4. - L'Avvocatura dello Stato eccepisce che la questione di
legittimità sollevata sul punto avente particolare riferimento
all'art. 42, comma terzo, Cost. non sarebbe rilevante nel giudizio
penale a quo per asserita indipendenza dell'accertamento del reato
dall'indennizzabilità del vincolo.
La Corte osserva che detta questione risulta presentata dalla prima
ordinanza come uno dei vari profili convergenti a far ritenere
l'incostituzionalità del contestato sistema generale della legge, la
quale, se riconosciuta fondata detta questione, verrebbe ad essere
travolta in toto nelle premesse e nelle conseguenze, tra cui quella
della sanzione penale.
L'eccezione di non rilevanza viene, quindi, a mancare di base.
Lo stesso dicasi per quanto riguarda l'ordinanza del pretore di
Monselice, con la quale, pur se formalmente è richiamata la violazione
del solo art. 42, comma terzo, Cost., tuttavia il problema, anche agli
effetti della rilevanza, è in motivazione ricondotto ed esteso, a
tutti gli effetti, alla caducazione dell'intera legge.
5. - Superate queste eccezioni e passando all'esame delle singole
impugnative, la Corte considera per prima quella sollevata in relazione
all'art. 117 Cost. che elenca la materia delle cave tra le materie
riservate alla competenza normativa regionale.
Al riguardo va posto, anzitutto, in rilievo che, al momento
dell'emanazione della legge impugnata, il passaggio delle funzioni
statali alle Regioni a statuto ordinario in relazione alle cave non era
ancora intervenuto, essendosi ciò verificato solo per effetto del
d.P.R. 14 gennaio 1972, n. 2.
In secondo luogo, va considerato, anche in funzione dell'esame che
sarà svolto sulle ulteriori censure, che la legge del 1971 ha per
oggetto materia che trascende quella propriamente attinente alle cave e
cioè ha per oggetto la tutela delle bellezze naturali ed ambientali
dei Colli Euganei. Ciò è significato in epigrafe e nell'art. 1,
mentre nell'art. 5 si fa riferimento, per tutto quanto ivi non
previsto, alla legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle
bellezze naturali ed al relativo Regolamento. È soltanto contenuto
nell'art. 3 della legge impugnata un richiamo alla materia riguardante
le cave, ma ciò con esclusivo "riguardo" a quelle, tra di esse, di cui
sia eccezionalmente consentito, nei limiti di un quinquennio e previa
autorizzazione del Soprintendente ai monumenti, il proseguimento
provvisorio dell'attività estrattiva di un particolare tipo di
materiale.
La dichiarata tutela di bellezze naturali formanti paesaggio è
dall'art. 9 inclusa tra i "principi fondamentali" della Costituzione,
unitamente alla tutela del patrimonio storico ed artistico, quale
appartenente all'intera comunità nazionale.
Pertanto, né nell'elenco dell'art. 117 Cost. né nella legge
delega 16 maggio 1970, n. 281, sul trasferimento delle funzioni statali
alle Regioni a statuto ordinario, la materia in esame risulta compresa.
Ed è anche da rilevare che l'art. 7 del cennato d.P.R. del 1972 sul
trasferimento delle funzioni in materia di cave ha espressamente fatto
salve le attribuzioni degli organi statali in relazione ad attività
che, pur collegate con quelle trasferite, riguardano materie non
comprese nell'art. 117 della Costituzione.
Può, infine, essere ricordato che la Corte, con sentenza n. 141
del 1972 ha ciò ribadito ritenendo che "la tutela delle bellezze
naturali d'insieme" non rientri nella materia urbanistica e nel suo
trasferimento di cui al d.P.R. n. 8 del 1972.
Il dedotto contrasto con l'art. 117 Cost. va, di conseguenza,
escluso.
6. - Si prospetta la violazione degli artt. 41 e 42 Cost., sia per
effetto di compressione dell'iniziativa economica privata, sia per
effetto di atti espropriativi, di cui non è previsto il relativo
indennizzo.
Le questioni non sono fondate.
Per quanto concerne l'art. 41, va considerato che esso prevede
(secondo comma) che l'iniziativa economica privata trovi un suo limite
nell'utilità sociale. E con la sentenza n. 55 del 1968 questa Corte ha
posto in rilievo la identità dei fini che, negli artt. dal 41 al 44,
la Costituzione ha indicato, ora come fini sociali, ora di utilità
sociale, ovvero di interesse generale.
Tale indubbiamente, per le suaccennate preminenti ragioni, il fine
di tutela delle bellezze naturali.
La dedotta violazione dell'art. 41 Cost. non è, quindi,
fondatamente prospettata.
Per quanto concerne l'art. 42 Cost., va ricordato che questa Corte
ha già esaminato, con la sentenza n. 56 del 1968, la questione della
indennizzabilità del valore dei beni immobili sottratti alla
disponibilità dei privati, perché facenti parte di un complesso a
dimensione territoriale, unitariamente considerato e sottoposto a
vincolo paesistico.
L'esclusione dell'indennità è stata giustificata per la
considerazione che trattasi di una categoria di beni "originariamente
di interesse pubblico perché naturalmente paesistici" e condizionati a
limitazioni di godimento secondo particolare regime "al quale rimane
del tutto estranea la materia dell'espropriazione".
Agli stessi principi si è uniformata la successiva sentenza n. 79
del 1971, dai quali la Corte non intende discostarsi nel caso in esame,
per identità di motivi.
Va altresì ricordato che trattasi di principi già insiti nella
citata legge n. 1497 del 1939 (che, tra l'altro, nell'art. 11 contiene
anche la previsione dei riflessi dell'apertura di cave sul paesaggio)
la quale legge dispone che "non è dovuto alcun indennizzo per i
vincoli imposti alla proprietà per la tutela delle bellezze
panoramiche, considerate come quadri naturali"(art. 16 in relazione
all'art. 1, n. 4) ciò "a causa del loro notevole interesse pubblico".
Non occorre aggiungere altro sul punto, poiché la questione
sollevata con le ordinanze concerne esclusivamente la mancata
previsione di un indennizzo secondo l'art. 42 ultimo comma: è tuttavia
chiaro che l'inesistenza a questo proposito di un obbligo dello Stato
non è incompatibile con misure legislative intese al ristoro della
inutilizzabilità di impianti estrattivi, predisposti in previsione di
attività continuativa, o per la perdita di materiale disponibile "in
loco".
7. - Altra questione di generale incostituzionalità della legge
impugnata viene basata sul rilievo che il licenziamento degli addetti
alle opere di escavazione, in conseguenza del divieto d'esercizio per
lo innanzi praticato, contrasterebbe, anche perché non accompagnata da
provvidenze sostitutive, con la tutela dell'attività lavorativa e dei
relativi diritti, garantiti dagli artt. 1, 4 e 35 della Costituzione.
La questione non è fondata.
Secondo la giurisprudenza della Corte (sentenze nn. 45 del 1965;
194 del 1970; 174 del 1971), il diritto al lavoro costituzionalmente
riconosciuto come fondamentale diritto dei cittadini non comprende un
interesse, pure costituzionalmente protetto, alla intangibilità di
ogni situazione che sia presupposto di conservazione del posto di
lavoro.
8. - Infine, in relazione all'art. 3 Cost., viene posta questione
di disparità di trattamento, considerata. comparativamente tanto con
riguardo a tutto il restante territorio nazionale, quanto con riguardo
all'interno della stessa zona di territorio dei Colli Euganei.
La Corte osserva che i limiti di localizzazione della legge in
esame non costituiscono trattamento singolare e differenziato da quello
di situazioni che, altrove, siano ritenute, di volta in volta,
sottoponibili ad eguale tutela. Trattasi, anche qui, di attuazione
collegata, in concreto, ai principi informatori contenuti nella legge
del 1939 che ha carattere di generalità e, come si è detto al n. 6,
tutela espressamente tutte le bellezze panoramiche considerate come
quadri naturali.
Per quanto concerne le pretese disparità che sarebbero contenute
entro il sistema stesso della legge impugnata, la Corte osserva che la
discriminazione operata dal legislatore tra cave sottoposte ad
immediata cessazione di esercizio e cave di tipo diverso per le quali
l'esercizio è consentito nei limiti di un quinquennio, non risulta
irrazionale. Ciò per la cautela data dall'intervento autorizzativo, e
motivato, caso per caso, dal Sovrintendente in relazione alla seconda
categoria di beni e tenuto in proposito anche conto che dagli Atti
parlamentari risulta essersi considerata la loro ubicazione più
appartata e meno incidente sull'armonia del paesaggio. Il che basta per
escludere il sindacato di questa Corte circa la valutazione
tecnico-discrezionale operata dal legislatore.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
della legge 29 novembre 1971, n. 1097, contenente norme per la tutela
delle bellezze naturali ed ambientali e per le attività estrattive nel
territorio dei Colli Euganei: questione sollevata nei confronti
dell'intera legge nel suo complesso ed in particolare degli artt. 1, 2
e 3, in riferimento agli artt. 1, 3, 4, 35, 41 e 42, terzo comma,
della Costituzione, con le ordinanze di cui in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 6 febbraio 1973.
GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ
- GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI
OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE
ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO
MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI
- PAOLO ROSSI - GIULIO GIONFRIDA.
ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1973:9 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte