Sentenza n. 92/1981
Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 08/06/1981 · relatore Edoardo Volterra
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 6legge 824/1971
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 6
della legge 9 ottobre 1971, n. 824 (Norme di attuazione, modificazione
ed integrazione della legge 24 maggio 1970, n. 336, concernente norme
a favore dei dipendenti dello Stato ed enti pubblici, ex combattenti
ed assimilati) promossi con le ordinanze emesse dal Pretore di Brescia
il 26 novembre 1974, il 3 febbraio 1975, il 13 luglio e il 15 ottobre
1976, il 18 gennaio e il 14 aprile 1977, dal Tribunale di Torino il 17
e il 28 gennaio 1977, dal Pretore di Salerno il 22 giugno 1977, dal
Pretore di Vicenza il 26 settembre 1977, dal Pretore di Varese il 23
novembre 1977 (numero due ordinanze), dal Pretore di Brescia il 25
gennaio, l'8 febbraio e il 30 giugno 1978 e dal Pretore di Torino il 6
novembre 1978, rispettivamente iscritte ai nn. 91 e 138 del registro
ordinanze 1975, al n. 603 del registro ordinanze 1976, ai nn. 13, 76,
294, 311, 350, 493 e 552 del registro ordinanze 1977, ed ai nn. 42,
43, 153, 203, 510 e 662 del registro ordinanze 1978 e pubblicate nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 88 e 159 del 1975, n. 300 del
1976, nn. 51, 100, 237, 230, 272 e 353 del 1977, nn. 39, 94, 149 e
179 del 1978 e nn. 17 e 59 del 1979;
Visti gli atti di costituzione dell'Azienda servizi
municipalizzati del Comune di Brescia, del Ministero del Tesoro, dei
Comuni di Roccafranca, Lograto, Castelcovati e Ospitaletto, dei Comuni
di Saviore dell'Adamello, Prevalle e Pezzase, dei Monti riuniti di
credito su pegno di Brescia, del Comune di Vobarno, del Comune di
Piancagno, del Comune di Alfianello, del Comune di Iseo, dell'Istituto
nazionale della Previdenza sociale, delle Aziende industriali
municipalizzate di Vicenza, della Congrega di carità apostolica e
Fondazione conte Gaetano Bonoris di Brescia e del Comune di Capriano
del Colle;
Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
udito nell'udienza pubblica del 15 ottobre 1980 il Giudice
relatore Edoardo Volterra;
uditi l'avvocato Cesare Trebeschi, per i Comuni di Roccafranca,
Lograto, Castelcovati, Ospitaletto, Saviore dell'Adamello, Prevalle,
Pezzase, per i Monti riuniti di credito di Brescia, per i Comuni di
Piancogno e Vobarno, di Alfianello e Iseo, per la Congrega di carità
apostolica e Fondazione conte Gaetano Bonoris e per il Comune di
Capriano del Colle; l'avvocato Emilio Romagnoli per i Comuni di
Piancogno e Vobarno; l'avvocato Fabio Roversi Monaco per i Comuni di
Alfianello e Iseo; l'avvocato Antonio Amorth per l'Azienda servizi
Municipalizzati di Brescia; l'avvocato Egidio Tosato per l'A.I.M. di
Vicenza e l'avvocato dello Stato Renato Carafa per il Ministero del
tesoro e per il Presidente del Consiglio dei ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
1. - Nel corso di un procedimento del lavoro, vertente tra
l'azienda servizi municipalizzati del Comune di Brescia e Tommaso
Gradeschi, procedimento avente ad oggetto il pagamento di retribuzione
per un periodo in cui il convenuto, poi riammesso in servizio, era
stato collocato a riposo, ai sensi della legge 24 maggio 1970, n. 336,
il pretore di Brescia, con ordinanza emessa il 26 novembre 1974,
rilevava che nella specie avrebbe dovuto trovare applicazione l'art. 6
della legge 9 ottobre 1971, n. 824, secondo cui "l'onere finanziario
derivante dall'applicazione della legge 24 maggio 1970, n. 336, al
personale indicato dall'art. 4 della legge stessa, è a carico
dell'ente, istituto o azienda datore di lavoro", e quindi sollevava
questione di legittimità costituzionale di tale disposizione, in
riferimento agli artt. 52 e 53 della Costituzione.
Osservava il giudice a quo che la norma impugnata, ricompresa
nelle provvidenze a favore dei dipendenti dello Stato e di enti
pubblici, ex combattenti o assimilati, poneva a carico di enti diversi
dallo Stato benefici connessi alla prestazione del servizio militare.
Il che sarebbe potuto apparire in contrasto con quanto affermato da
questa Corte nella sentenza n. 27 del 1965 secondo cui: "il sussidio o
pensione che la Regione (sarda) con lodevole intento vorrebbe
assegnare agli ex combattenti della guerra 1915 - 18 ... è di quelle
misure che Io Stato e soltanto lo Stato, può adottare, perché in
corresponsione di un servizio, il più alto e il più nobile, che il
cittadino è tenuto a prestargli. Una Regione che si arrogasse di
provvedere in questa materia, al posto dello Stato
... commette un'invasione della sfera di competenza dello Stato".
Con tale decisione, per il giudice a quo, si sarebbe quindi
affermata la esclusiva competenza dello Stato in ordine ad eventuali
benefici disposti a favore di chi adempia al dovere di difesa della
Patria sancito dall'art. 52, e conseguentemente, la illegittimità
della norma che ponga tali oneri a carico di diverso ente pubblico.
D'altra parte, il pretore di Brescia non ignora il diverso
indirizzo seguito dalla Corte con sentenza 16 febbraio 1963, n. 8,
decisione, che rafforza il principio per cui il periodo di servizio
militare va computato nel calcolo della indennità di anzianità e che
pone indubbiamente a carico del datore di lavoro un onere derivante
dalla prestazione di servizio militare, onere di cui è dichiarata la
piena legittimità costituzionale.
Stante, peraltro, le due diverse tendenze, che il giudice ravvisa
nelle decisioni citate, egli non ritiene manifestamente infondata la
eccezione formulata, in relazione all'art. 52 della Costituzione.
Quanto poi all'art. 53 si profila la sua violazione, nel senso che
- essendo "spesa pubblica" quella conseguente alla difesa della Patria
- tale spesa andrebbe posta a carico di tutti i cittadini, in ragione
della loro capacità contributiva e non dei singoli enti, istituti o
aziende, come invece dispone la norma denunziata.
2. - Con ordinanza emessa il 3 febbraio 1975, il pretore di
Brescia sollevava nuovamente questione di legittimità costituzionale
dell'art. 6 della legge n. 824 del 1971, nel procedimento del lavoro
vertente tra Giovanni Moroni e la Centrale comunale del latte di
Brescia. In tale ordinanza il pretore lamentava la violazione del solo
art. 52 della Costituzione, con argomenti identici a quelli formulati
nell'ordinanza 26 novembre 1974.
3. - Sempre il pretore di Brescia, con ordinanza emessa il 13
luglio 1976 nel procedimento civile vertente tra il Comune di
Roccafranca, l'INADEL e la direzione provinciale del Tesoro di Brescia,
riproponeva la questione di legittimità costituzionale dell'art. 6
della legge n. 824 del 1971, in riferimento agli artt. 3, 36, 52, 53,
81 comma quarto, 117, 118 e 38 della Costituzione.
Per quanto riguarda gli artt. 52 e 53 della Costituzione, il
pretore ripeteva sostanzialmente gli argomenti già ricordati,
precisando, peraltro, che la sentenza n. 8 del 1963 (computo del
servizio militare ai fini dell'indennità di anzianità) non sembra
elidere l'illegittimità costituzionale della norma denunziata,
perché questa non fa riferimento a servizio militare svolto durante
un rapporto di lavoro in corso, meritevole di tutela, bensì a
situazioni combattentistiche comunque maturate, anche anteriormente
alla istaurazione del rapporto di lavoro.
In riferimento all'art. 3, il giudice a quo rileva l'arbitraria
disparità, nel senso di diversità di oneri tra enti che dipendenti
ex combattenti abbiano ovvero non abbiano, e arbitraria parificazione,
nel senso di identità di oneri per trattamento di fine rapporto e
quiescenza collegato a servizio militare svolto, in caso di diversa
durata del rapporto del dipendente collocato a riposo.
In riferimento all'art. 36, la sua violazione risiederebbe nel
fatto che i benefici combattentistici vanno considerati come
componente procrastinata della retribuzione, essi sono posti a carico
dell'ente datore di lavoro, in relazione ad una prestazione
corrisposta a favore di un terzo (lo Stato), e indipendentemente dalla
"quantità" del lavoro a favore dell'ente stesso svolto.
In ordine all'art. 81, il pretore lamenta che l'impugnato art. 6
ponga a carico di enti pubblici diversi dallo Stato spese, senza
peraltro in nessun modo indicare quali siano i mezzi finanziari
disponibili per farvi fronte.
Infine, quanto agli artt. 117, 118 e 38, il giudice a quo osserva
che, ove si voglia considerare la legge 336 del 1970 quale complesso
di norme destinate a fini assistenziali e previdenziali, gli articoli
della Costituzione citati comportano competenza esclusiva delle
Regioni e dello Stato a sostenere gli oneri conseguenti, non deferibili
ad enti diversi.
4. - Ordinanza di identico contenuto veniva emessa dal pretore di
Brescia il 15 ottobre 1976 nel procedimento vertente tra il Comune di
Saviore dell'Adamello, l'INADEL e la direzione provinciale del Tesoro.
5. - Era ancora sollevata questione di legittimità costituzionale
dell'art. 6 legge n. 824 del 1971 dal pretore di Brescia, con
ordinanza emessa il 18 gennaio 1977 nel procedimento vertente tra il
Comune di Vobarno e il Ministro del Tesoro, in riferimento agli artt.
3, 5, 114, 119, 128, 36, 52, 53, 81, quarto comma, 97, 117, 118 e 38
della Costituzione.
Mentre, in ordine agli artt. 3, 36, 52, 53, 81 quarto comma, 117,
118 e 38, il pretore ripete le censure già riferite, in ordine agli
artt. 5, 114, 128 e 119 della Costituzione osserva che l'art. 5 detta
un principio fondamentale che impone al legislatore, in modo
vincolante, il rispetto dell'autonomia locale, individuata dagli artt.
114 e 128.
L'autonomia riconosciuta sarebbe svuotata di qualsiasi efficacia e
significato concreto se ad essa non corrispondesse autonomia
finanziaria.
In questa prospettiva si colloca l'art. 119, che rende reale il
potere di autodeterminazione e autogestione dell'ente, ad esso
assicurando i mezzi con i quali far fronte alle esigenze conseguenti
allo svolgimento dei compiti che nelle sue competenze rientrano. La
norma di legge denunziata impone invece agli enti pubblici locali un
nuovo onere finanziario, relativo a materia costituzionalmente non
rientrante nell'ambito delle competenze proprie degli enti stessi,
senza previsione delle entrate corrispondenti. Sarebbe in tal modo
violato il principio di autonomia finanziaria dettato dall'art. 119,
che costituisce garanzia di carattere strumentale all'autonomia
amministrativa e politica sancita dagli artt. 5, 114, e 128, che
sarebbero in tal modo conseguentemente e parimenti violati.
Viene infine ravvisata violazione dell'art. 97, nella
considerazione che la norma contestata impone agli uffici degli enti
pubblici locali gravi oneri imprevisti, conseguenti alle anticipate
richieste di collocamento a riposo di propri dipendenti, non
prevedibili, tali da sconvolgere i bilanci preventivi e da portare il
caos nella finanza locale.
6. - Con ordinanza emessa il 14 aprile 1977 nel procedimento
civile vertente tra il Comune di Alfianello e l'INADEL, il pretore di
Brescia sollevava questione identica a quella dell'ordinanza 18
gennaio 1977, appena riferita.
7. - Le stesse censure mosse dal pretore di Brescia, in riferimento
agli artt. 3, 36, 52, 53, 81 e 128 della Costituzione, venivano
avanzate dal Tribunale di Torino (ordinanze 28 gennaio e 17 gennaio
1977, Consorzio di segreteria tra i Comuni di S. Colombano e
Courgné, Comune di Bernezzo e Ministero del Tesoro) che riteneva
anche la violazione dell'art. 2 della Costituzione, senza peraltro
specifica motivazione al riguardo, se non quella per cui la
solidarietà sociale, prevista dalla norma invocata, sarebbe a carico
dell'intera comunità.
8. - La stessa questione in riferimento agli artt. 81, 52, 2, 3,
36, 128, 5, 97, 114, 117, 118, 128 e 38 e con argomenti
sostanzialmente identici a quelli esposti, veniva infine sollevata dal
pretore di Salerno (ord. 22 giugno 1977, Azienda trasporti
autofiloviari consorzio salernitano - INPS), dal pretore di Vicenza
(ord. 26 settembre 1977, Aziende industrie municipalizzate - INPS),
dal pretore di Varese (ord. 23 novembre 1977, Azienda speciale
municipalizzata - INPS), dal pretore di Brescia (ord. 25 gennaio 1978,
Comune di Capriano del Colle - Ministero del Tesoro; ord. 8 febbraio
1978, Comune di Salò - Ministero del Tesoro; ord. 30 giugno 1978,
Azienda servizi municipalizzati di Brescia - INPS) e dal pretore di
Torino (ord. 6 novembre 1978, Consorzio fra i Comuni di Priero e
Montezemolo - Ministero del Tesoro).
9. - Le ordinanze sono state regolarmente notificate, comunicate e
pubblicate nella Gazzetta Ufficiale. Dinanzi alla Corte costituzionale
si sono costituiti l'azienda servizi municipalizzati del Comune di
Brescia rappresentata e difesa dall'avvocato Antonio Amorth, i Comuni
di Roccafranca, Alfianello, Isco, Lograto, Castelcovati, Ospitaletto,
Piancogno, Vobarno, Saviore dell'Adamello Prevalle, Pezzase, Capriano
del Colle, la Congrega di carità apostolica e Fondazione conte
Gaetano Bonoris ed i Monti riuniti di credito su pegno di Brescia,
rappresentati e difesi dagli avvocati Cesare Trebeschi, Emilio
Romagnoli e Fabio Roversi Monaco, l'INPS, rappresentato e difeso dagli
avvocati Giovanni Belloni, Carlo Casalena e Paolo Boer, le Aziende
industriali municipalizzate del Comune di Vicenza, rappresentate e
difese dall'avvocato Egidio Tosato.
È intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri e s'è
costituito il Ministro del Tesoro, entrambi rappresentati e difesi
dall'Avvocatura generale dello Stato.
10. - Le difese dei Comuni, delle aziende municipalizzate e degli
altri istituti premettono che la norma impugnata è diretta a
alleggerire deliberatamente lo Stato dagli oneri che questo si era
assunto con la legge n. 336 del 1970, le cui implicazioni finanziarie
non erano state affatto previste, tanto che mentre originariamente era
stata stanziata in bilancio una copertura per 7 e 9 miliardi,
un'indagine CISPEL fa ammontare a non meno di 10.000 miliardi il
carico effettivo connesso all'applicazione dei benefici
combattentistici. Venendo quindi alle singole censure di illegittimità
costituzionale si rileva in ordine agli artt. 3 e 36 come
l'applicazione dell'impugnato art. 6 dipenda dal fattore casuale
dell'impiego del soggetto beneficiato nell'ente al momento del
pensionamento, anche in caso di durata minima del servizio e senza
quindi alcuna proporzionalità tra la quantità e qualità del lavoro
prestato e la retribuzione differita percepita.
Quanto poi alla violazione degli artt. 52 e 53, si distingue tra
oneri connessi al servizio militare obbligatorio e i benefici
derivanti da benemerenze combattentistiche, il cui onere deve essere
sostenuto dallo Stato, interpretandosi la sentenza n. 27 del 1965 di
questa Corte nel senso che le attribuzioni dello Stato riguardano sia
il disporre la misura che il provvedere ai mezzi.
In ordine all'art. 38, richiamando la sentenza n. 194 del 1976 di
questa Corte, si assume la natura assistenziale e previdenziale dei
benefici in esame, con la conseguenza che l'onere relativo deve
gravare su organi ed istituti predisposti o integrati dallo Stato.
La violazione dell'art. 81 è configurata come una elusione
dell'obbligo di indicare i mezzi con cui far fronte a nuove ed enormi
maggiori spese, attraverso l'artificio di porle a carico di enti
pubblici diversi dallo Stato, e mentre da un lato si avvalora
l'interpretazione del quarto comma della norma costituzionale nel
senso che essa si riferisce alle spese di qualunque ente (in linea con
la tradizione normativa ordinaria, v. art. 2 Regio Decreto 3 marzo
1934, n. 383, e i decreti delegati relativi ai trasferimenti di
funzioni alle Regioni) dall'altro s'insiste sulla necessaria
proporzionalità tra l'onere imposto a un ente e l'attività svolta
dallo stesso, così come implicitamente avrebbe indicato la Corte
costituzionale nelle sentenze nn. 38 del 1960, 70 del 1960 e 144 del
1972 relative rispettivamente all'assunzione obbligatoria di invalidi
al lavoro e alla riduzione obbligatoria del prezzo dei medicinali,
oneri di solidarietà sociale proporzionati entrambi alla dimensione
dell'impresa o al volume delle vendite.
Infine, quanto alla violazione dei principi dell'autonomia
finanziaria degli enti pubblici minori (artt. 5, 114, 119 e 128 della
Costituzione), si afferma che mentre la legge ha caricato tali enti di
una enorme massa di debiti, non ha previsto alcuna nuova fonte di
entrate. E pur essendo stati esclusi dal beneficio i dipendenti da
imprese private, per non aggravare i bilanci di tali imprese con
conseguenti ripercussioni sull'economia nazionale, del tutto
irragionevolmente sarebbero state incluse le imprese e gli enti
pubblici con un notevolissimo aggravio del loro bilancio.
11. - Si è costituita la difesa dell'INPS che si rimette alla
giustizia di questa Corte, significando che le varie gestioni
dell'Istituto stanno corrispondendo regolarmente ai beneficiari,
combattenti ed assimilati, le differenze di pensione, oppure l'intera
pensione derivante dall'applicazione dei benefici combattentistici,
nonché la indennità di anzianità o indennità equiparate per alcune
categorie di assicurati (esattoriali, addetti alle Imposte di consumo,
etc.).
Il pagamento di tali prestazioni, invero, assume carattere di
automaticità, indipendentemente dal previo versamento dell'onere
(secondo e terzo comma art. 6), che può essere persino rateizzato nel
tempo (artt. 2, 3 e 4 del D.M. 25 agosto 1972 - in Gazzetta Ufficiale
n. 239 del 13 settembre 1972).
Le azioni legali per il recupero coatto dei maggiori importi delle
indennità e dei valori capitali di copertura delle prestazioni
pensionistiche, proposte innanzi ai giudici di merito, sono tutte
sospese e paralizzate dalla eccezione di legittimità costituzionale
dell'art. 6 citato.
Si tratta di alcune centinaia di miliardi che le gestioni
assicurative, già deficitarie per i trattamenti normali stanno
sborsando, prelevando da altre gestioni, con aggravio di interessi e
di oneri conseguenziali.
La situazione riveste, pertanto, eccezionale gravità e pone in
dubbio persino il pagamento ai pensionati delle normali prestazioni.
Quel che è certo, comunque, è che l'onere, a prescindere dalla
legittimità della norma, non potrà mai far carico alle gestioni,
cioè ai datori di lavoro ed ai lavoratori attivi, atteso il sistema
"a ripartizione" che governa i vari sistemi pensionistici.
12. - Quanto all'Avvocatura generale dello Stato, essa osserva che
sulla base delle statuizioni contenute nelle sentenze n. 8 del 1963 e
n. 27 del 1965 della Corte resta fermo che solo lo Stato può
legiferare in materia di benefici spettanti agli ex combattenti, senza
con ciò intendere che sia vietato accollare ad altri enti gli oneri
finanziari conseguenti alla concessione di tali benefici;
- il principio contenuto nell'art. 53 Cost. non è neanche scalfito
da una norma quale quella denunciata, non essendo certo in questione
la commisurazione del carico tributario in modo uniforme nei confronti
di vari soggetti;
- non è neanche ipotizzabile la violazione del principio di
eguaglianza e dell'art. 36 Cost., con riguardo alla qualità e
quantità del lavoro svolto presso enti che abbiano o meno dipendenti
ex combattenti, apparendo agevole considerare che la pretesa
diversità di trattamento dei detti enti in funzione della qualità o
meno di ex combattenti dei propri dipendenti costituisce una mera
accidentalità che non impinge nella sfera costituzionalmente protetta
dall'art. 3 Cost. e che la durata e la qualità del lavoro svolto
presso l'ente erogatore dei benefici non può e non deve venire in
rilievo esclusivo, postulando quei benefici e la loro entità il
rapporto di lavoro globalmente svolto presso i vari enti esponenziali
territoriali;
- ugualmente è da escludere che sia violato dalla normativa
denunciata l'art. 52 Cost. in quanto il precetto che dispone che
l'adempimento del servizio militare non pregiudica la posizione di
lavoro del cittadino, seguendo immediatamente l'affermazione che "il
servizio militare è obbligatorio nei limiti e nei modi stabiliti
dalla legge", implica che "la disposizione si riferisca senza
possibilità di dubbio tanto al servizio prestato in adempimento degli
obblighi di leva quanto agli eventuali richiami alle armi" (sentenza n.
8 del 1963).
Quanto all'art. 81 Cost., al quale i giudici a quibus hanno fatto
particolare riferimento, va ribadito come il principio che impone la
copertura finanziaria delle "nuove e maggiori spese", malamente sia
stato invocato nelle ordinanze di rimessione se alla spesa dei c.d.
"benefici combattentistici" sono chiamati a sostenerla, nella specie
decidente, alcuni datori di lavoro cui tale principio certamente non
si applica.
Che, poi, il legislatore statale avrebbe eluso l'art. 81
provvedendo alla copertura della "sua" spesa ed addossandone altra
parte senza parimenti provvedere, è tesi certamente suggestiva ma non
regge al rilievo che altro è appunto la "spesa" dello Stato (e delle
Regioni) altro le spese degli enti pubblici diversi da quelli, nei cui
confronti l'art. 81 in questione non si applica.
La dedotta violazione dell'art. 97 Cost. non sarebbe infine
configurabile, ricordando che se i "benefici combattentistici" sono
stati accordati nel quadro ed al fine della riforma della pubblica
Amministrazione, resta escluso che trattisi della concessione di un
irrazionale privilegio settoriale, in contrasto con il buon andamento
dei pubblici uffici (sent. n. 194/1976).
13. - Nell'udienza pubblica del 16 maggio 1979, l'Avvocatura dello
Stato presentava istanza tesa ad ottenere un rinvio per acquisire i
dati necessari per una conoscenza obbiettiva dell'entità dell'onere
presumibile o sopportato dagli enti pubblici. La Corte costituzionale
a sua volta ordinava al Presidente del Consiglio dei ministri ed al
Ministro del tesoro di depositare presso la cancelleria una dettagliata
relazione dalla quale risultassero la reale entità e la reale
incidenza degli oneri che gli enti pubblici hanno già sostenuto o
dovranno sostenere in conseguenza della applicazione della legge n.
336 del 1970 e della legge 9 ottobre 1971, n. 824.
14. - In esecuzione di tale ordinanza l'Avvocatura dello Stato
depositava due note del Ministero del Tesoro in data 12 ottobre 1979 e
19 gennaio 1980. L'INPS, a sua volta, portava a conoscenza, con
memoria, l'ammontare dei valori capitali posti a carico di enti
pubblici con cui è in rapporto assicurativo. L'azienda servizi
municipalizzati di Brescia rendeva noto l'ammontare degli oneri
aziendali derivanti dalla legge n. 336 del 1970. Considerato in diritto :
1. - I sedici giudizi di cui alle ordinanze in epigrafe vanno
riuniti e decisi con un'unica sentenza stante che sollevano analoghe e
in parte connesse questioni di legittimità costituzionale in ordine
alla medesima norma di legge.
2. - Le ordinanze dei giudici a quibus denunziano l'art. 6 della
legge 9 ottobre 1971, n. 824, il quale addossa sull'ente, istituto o
azienda datore di lavoro l'onere finanziario derivante
dall'applicazione dell'art. 4 della legge 24 maggio 1970, n. 336.
Questa legge n. 336 del 1970 prevede una serie di disposizioni
premiali applicabili ai dipendenti civili di ruolo e non di ruolo
dello Stato, compresi quelli delle amministrazioni ed aziende con
ordinamento autonomo, il personale direttivo e docente della scuola di
ogni ordine e grado, i magistrati dell'ordine giudiziario e
amministrativo, ex combattenti, partigiani, mutilati ed invalidi di
guerra, vittime civili di guerra, vedove di guerra o per causa di
guerra, profughi per l'applicazione del trattato di pace e categorie
equiparate.
Nell'art. 4 è prescritto che "le norme della presente legge si
applicano anche al personale dipendente dalle Regioni, dagli enti
locali e dalle loro aziende, comprese quelle municipalizzate, dagli
enti pubblici e di diritto pubblico, compresi gli enti pubblici
economici, dalle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza e
degli enti ospedalieri, ancorché regolamentati da contratti
collettivi di lavoro".
3. - A circa un anno e mezzo dall'emanazione della legge 336 del
1970 e mentre era già in corso l'applicazione anche nei confronti dei
soggetti indicati nell'art. 4 della medesima legge, dei benefici
premiali previsti, veniva emanata la legge 9 ottobre 1971, n. 824,
nella quale nell'art. 6 si stabiliva che l'onere finanziario derivante
dall'applicazione della legge n. 336 al personale indicato nell'art. 4
della legge stessa è a carico dell'ente, istituto o azienda, datore
di lavoro. E prescrive che l'Istituto nazionale della previdenza
sociale, "gli altri enti erogatori di pensione, anche di carattere
sussidiario o interno, nonché gli enti erogatori delle indennità di
buonuscita o di previdenza o di anzianità comunque denominata ..."
provvedano a liquidare tempestivamente le pensioni e quanto altro
spetti di diritto, e ciò in deroga ad eventuali disposizioni
contrarie di legge e statutarie. Viene inoltre stabilito che gli enti
datori di lavoro verseranno agli enti erogatori il corrispettivo del
valore capitale dei benefici derivanti dall'applicazione della legge
336 del 1970 sul trattamento di pensione, nonché il maggiore importo
corrisposto a titolo di indennità di buonuscita o di previdenza in
applicazione della legge stessa.
Con successivo D.M. 23 agosto 1972 vengono indicate le modalità
per l'attuazione del terzo comma dell'art. 6 della legge 824 del 1971.
Nel d.l. 8 luglio 1974, n. 261 (convertito con modifiche nella legge
14 agosto 1974, n. 355) all'art. 2 comma ottavo è precisato che
"nulla è innovato per quanto concerne gli enti indicati nell'art. 4
della legge predetta" (cioè la 336 del 1970).
4. - L'illegittimità costituzionale dell'art. 6 della legge n 824
del 1971 è denunziata dalle ordinanze in epigrafe sotto diversi
profili in riferimento:
a) agli artt. 2 e 52 della Costituzione in quanto deferisce ad
enti diversi dallo Stato benefici premiali connessi al dovere della
difesa della Patria, addossando conseguentemente a singoli e non alla
collettività oneri di solidarietà sociale (Pretori di Brescia, di
Vicenza, di Varese, Tribunale di Torino);
b) agli artt. 38, 117 e 118 della Costituzione, per deferire a
enti diversi dallo Stato e dalle Regioni prestazioni previdenziali
(Pretore di Brescia);
c) agli artt. 5, 114 e 128 della Costituzione per aver violato il
principio di autonomia finanziaria degli enti pubblici minori (Pretori
di Brescia, di Varese, Tribunale di Torino);
d) all'art. 53 della Costituzione per addossare a singoli enti,
istituti e aziende una spesa pubblica che l'intera collettività
dovrebbe sostenere in ragione della sua capacità contributiva
(Pretori di Brescia, di Torino);
e) agli artt. 3, 4 e 36 della Costituzione per non tener conto
nella corresponsione dei benefici della quantità del lavoro prestato
con conseguente disparità di trattamento dei diversi enti (Pretori di
Brescia, di Varese, Tribunale di Torino);
f) all'art. 81, comma quarto, della Costituzione, per non indicare
i mezzi finanziari con cui far fronte alla nuova e maggiore spesa
(Pretori di Brescia, di Vicenza, di Varese, di Torino, Tribunale di
Torino);
g) all'art. 97 per aver creato vuoti improvvisi ed imprevisti
negli organici degli enti pubblici, diversi dallo Stato (Pretori di
Brescia, di Salerno, di Vicenza, di Varese, di Torino, Tribunale di
Torino).
Le ordinanze in epigrafe sono state rese in 16 giudizi in cui sono
parti Comuni, Consorzi di Comuni e Aziende municipalizzate e in due
giudizi in cui sono parti i seguenti altri enti: Monti riuniti di
credito su pegno di Brescia; Congrega di carità apostolica e
Fondazione conte Gaetano Bonoris, il primo di questi è pertanto un
ente pubblico economico, il secondo è un istituto di beneficenza.
5. - La Corte ritiene innanzitutto non fondate le censure mosse
alla norma impugnata, in riferimento agli artt. 2 e 52 della
Costituzione. Ed infatti se è ben vero che nella sentenza n. 27 del
1965 fu affermata la competenza esclusiva dello Stato a disporre
previdenze e benefici in relazione ad eventi bellici, tale pronunzia
non comportava certo il divieto che soggetti diversi dallo Stato
fossero chiamati a sopportarne il relativo onere, restando invece
nella discrezionalità del legislatore, ove razionalmente esercitata,
imporre, nei limiti delle altre norme della Costituzione, a soggetti
diversi l'adempimento di tale compito, proprio in relazione a quei
doveri di solidarietà politica, economica e sociale (cfr. sent. n.
12/1972) citati in alcune ordinanze di rimessione.
Analoghi motivi convincono poi dell'infondatezza della denunziata
violazione degli artt. 38, 117 e 118 della Costituzione. In contrasto
con l'assunto dei giudici a quibus, basterà ricordare come numerosi
precedenti della Corte (nn. 70/1960, 44/1965, 74/1966, 23/1968,
21/1969, 91/972) abbiano affermato l'ammissibilità di prestazioni
previdenziali imposte a soggetti diversi dallo Stato e dalle Regioni,
non essendo queste prestazioni escluse dal quarto comma dell'art. 38,
inteso senza dubbio a concedere maggiori garanzie ai prestatori
d'opera piuttosto che a diminuirle.
Nelle decisioni appena richiamate la Corte richiedeva al
legislatore di determinare i soggetti onerati, in base ad una
comunanza specifica o generica di interessi o di un collegamento
diretto o indiretto tra la causa dell'imposizione e le finalità da
conseguire. Ora, quali ne siano stati in concreto gli effetti, la
legge n. 336 del 1970 e la denunziata legge n. 824 del 1971, nel
concedere i benefici al personale ex combattente, intesero anche
promuovere quanto meno un primo passo concreto verso la riforma della
pubblica amministrazione (sent. n. 194/ 1976). Ciò posto la scelta
dell'ente, istituto o azienda datore di lavoro come soggetto tenuto
all'onere finanziario derivante dall'applicazione dell'art. 4 della
legge n. 336 del 1970 non può ritenersi irragionevole.
Né la Corte può spingere il suo sindacato sino a considerare la
situazione specifica di ciascun ente istituto o azienda, giudizio
questo evidentemente riservato al merito politico-legislativo.
Tali notazioni portano a respingere la questione proposta in
riferimento agli artt. 3, 53 e 97 della Costituzione.
Infine nemmeno fondato è l'asserito contrasto tra l'art. 6 della
legge n. 824 del 1971 e gli artt. 4 e 36 della Costituzione. La natura
di beneficio "premiale" propria delle agevolazioni economiche e di
carriera previsti dalle leggi nn. 336 del 1970 e 824 del 1971, mostra
come la materia regolata dalla norma denunziata sia estranea
all'ambito di applicazione degli invocati principi costituzionali,
concernenti rispettivamente il diritto al lavoro e la giusta
retribuzione.
6. - È per contro fondata, nei limiti di cui appresso si dirà, la
questione relativa all'art. 81, quarto comma, della Costituzione.
Tale principio costituzionale, infatti, non può essere eluso dal
legislatore, addossando ad enti, rientranti nella così detta finanza
pubblica allargata, nuove e maggiori spese, senza indicare i mezzi con
cui farvi fronte. Il collegamento finanziario tra simili enti e lo
Stato è infatti tale da dar luogo ad un unico complesso, come lo
stesso legislatore ha riconosciuto con l'art. 27 della legge n.468 del
1978, secondo cui "le leggi che comportano oneri, anche sotto forma di
minori entrate, a carico di bilanci degli enti di cui al precedente
art. 25, devono contenere la previsione dell'onere stesso nonché
l'indicazione della copertura finanziaria riferita ai relativi
bilanci, annuali e pluriennali".
L'impugnato art. 6 invece non si cura affatto di prevedere come
gli enti in parola possano far fronte ad una spesa che l'indagine
istruttoria esperita dalla Corte ha accertato ingentissima, così
violando il principio generale dell'obbligo di copertura che la Corte
ha sempre ritenuto estendersi oltre il bilancio dello Stato persona in
senso stretto (sent. nn. 9/1958, 54/1958, 7/1959, 11/1959, 47/1959,
66/1959, 31/1961, 32/1961).
7. - La dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 6
si circoscrive soggettivamente, nei limiti della rilevanza delle
questioni prospettate, ai comuni, alle aziende municipalizzate e ai
relativi consorzi. Essa pertanto non riguarda né la congregazione di
carità, né l'ente pubblico economico di cui alle ordinanze del
pretore di Brescia, iscritte nel registro ordinanze ai nn. 13/1977 e
153/1978, enti che non possono essere compresi nel complesso della
finanza pubblica allargata, come fatto palese dai citati articoli
della legge n. 468 del 1978.
Per essi il legislatore, includendoli nell'art. 4 della legge n.
336 del 1970, non era dunque tenuto a prevedere con quali modalità e
con quali mezzi essi dovessero far fronte al versamento agli enti
erogatori delle indennità di buonuscita, o di previdenza, o di
anzianità, di cui all'art. 6 della legge n. 824 del 1971, del
corrispettivo in valore capitale dei benefici derivanti
dall'applicazione della citata legge n. 336 del 1970 sul trattamento
di pensione nonché il maggior importo corrisposto a titolo di
indennità di buonuscita o di previdenza in applicazione della legge
medesima. Nei termini nei quali sono state proposte sono pertanto non
fondate le questioni sollevate.
Per contro l'accertata violazione dell'art. 81, quarto comma,
della Costituzione assorbe la questione relativa agli artt. 5, 114 e
128 della Carta, poiché un eventuale contrasto della norma denunziata
con tali disposizioni costituzionali, nei limiti della rilevanza delle
questioni, si circoscriverebbe soggettivamente ad enti per i quali la
norma viene già dichiarata illegittima ai sensi dell'art. 81, quarto
comma, della Costituzione.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara:
a) l'illegittimità costituzionale dell'art. 6 della legge 9
ottobre 1971, n. 824, nella parte in cui non indica con quali mezzi i
Comuni, le aziende municipalizzate e relativi consorzi, faranno fronte
agli oneri finanziari posti a loro carico;
b) non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 6 della legge 9 ottobre 1971, n. 824, sollevata, in
riferimento agli artt. 2, 3, 4, 36, 38, 52, 53, 97, 117 e 118 della
Costituzione, delle ordinanze in epigrafe;
c) non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 6 della legge 9 ottobre 1971, n. 824 in riferimento agli
artt. 81, quarto comma, 114 e 128 della Costituzione, sollevata dal
pretore di Brescia con le ordinanze iscritte ai nn. 13/1977 e 153/1978
del registro.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta. il 9 aprile 1981.
F.to: LEONETTO AMADEI - GIULIO
GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA -
MICHELE ROSSANO - ANTONINO DE STEFANO
- GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO REALE
- BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI -
ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO PALADIN -
ARNALDO MACCARONE - ANTONIO LA
PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
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