Sentenza n. 95/1975
Questione dichiarata infondata · depositata il 29/04/1975 · relatore Enzo Capolozza
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale degli artt. 74,
ultimo comma, e 231 del codice di procedura penale, promossi con le
seguenti ordinanze:
1) ordinanza emessa il 19 febbraio 1973 dal pretore di Bari su
querela di Loseto Chiara, iscritta al n. 140 del registro ordinanze
1973 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 163 del
27 giugno 1973;
2) ordinanza emessa il 30 aprile 1973 dal pretore di Bari su
denuncia a carico di Guerrieri Pasquale, iscritta al n. 242 del
registro ordinanze 1973 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 205 dell'8 agosto 1973;
3) ordinanza emessa il 6 novembre 1973 dal pretore di Borgo
Valsugana su denuncia anonima a carico di Zotta Livio Bailo, iscritta
al n. 452 del registro ordinanze 1973 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 48 del 20 febbraio 1974;
4) ordinanza emessa il 1 marzo 1974 dal pretore di Montorio al
Vomano nel procedimento penale a carico di Croce Mario, iscritta al n.
167 del registro ordinanze 1974 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica n. 146 del 5 giugno 1974.
Udito nella camera di consiglio del 6 febbraio 1975 il Giudice
relatore Enzo Capalozza.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
1. - A seguito di una querela per lesioni colpose, il pretore di
Bari emetteva decreto di archiviazione, che rinnovava dopo una nuova
denunzia-querela della parte offesa per lo stesso fatto.
Il procuratore della Repubblica, che aveva vistato il primo
decreto, chiedeva, per il secondo, che fosse dato corso all'azione
penale.
Nel disattendere tale richiesta, il pretore, con ordinanza 19
febbraio 1973, sollevava questione di legittimità costituzionale
dell'art. 74, ultimo comma, del codice di procedura penale, nella parte
in cui stabilisce che "il procuratore della Repubblica... può...
disporre invece che si proceda", in riferimento agli artt. 101,
secondo comma, 3, primo comma, e 24, secondo comma, della Costituzione.
Dopo aver richiamato la sentenza n. 102 del 1964 di questa Corte,
che ebbe a dichiarare non fondata la questione di legittimità
costituzionale della stessa norma per differenti profili, il giudice a
quo precisa di voler contestare non il diritto del procuratore della
Repubblica di richiedere il procedimento penale a seguito di una
diversa valutazione, ma il modo con il quale il dissenso verrebbe da
lui unilateralmente risolto, con effetti vincolanti per il pretore, in
contrasto con la indipendenza del giudice e senza il contraddittorio
né la garanzia di difesa del soggetto in ordine al quale era stato
emesso il decreto di archiviazione.
2. - Analoga questione, negli stessi termini, è stata sollevata
con successive ordinanze dal medesimo pretore di Bari (30 aprile 1973)
e dal pretore di Borgo Valsugana (6 novembre 1973) e, in riferimento
all'art. 25, primo comma, oltre che agli artt. 101, secondo comma, e
24, secondo comma, Cost., dal pretore di Montorio al Vomano (1 marzo
1974), per il quale la norma denunziata verrebbe anche a distogliere
l'imputato dal giudice naturale.
3. - Con la medesima sua ordinanza, il pretore di Borgo Valsugana -
premesso che il decreto di archiviazione si riferiva a denuncia anonima
di una sopraelevazione abusiva, in ordine alla quale il procuratore
della Repubblica aveva richiesto di procedere all'accertamento di
eventuali violazioni della legislazione edilizia - ha sollevato, in via
subordinata, questione di legittimità costituzionale, in riferimento
agli artt. 3, primo comma, e 24, secondo comma, Cost., dell'art. 231
cod. proc. pen., "in quanto non esclude che il pretore possa disporre
indagini sul contenuto di una delazione anonima che addebita un reato a
persona individuata". Considerato in diritto :
1. - Con le ordinanze in epigrafe, la Corte è chiamata a decidere:
a) se l'art. 74, ultimo comma, del codice di procedura penale - nella
parte in cui stabilisce che "il procuratore della Repubblica ...può...
disporre invece che si proceda" dopo il decreto di archiviazione del
pretore - contrasti con gli artt. 101, secondo comma, 3, primo comma,
24, secondo comma, e 25, primo comma, della Costituzione; b)
subordinatamente, se l'art. 231 cod. proc. pen., "in quanto non esclude
che il pretore possa disporre indagini sul contenuto di una delazione
anonima che addebita un reato a persona individuata", violi gli artt.
24, secondo comma, e 3, primo comma, della Costituzione.
2. - Le quattro ordinanze hanno per oggetto la stessa questione (e
quella del pretore di Borgo Valsugana anche una questione subordinata)
e, pertanto, i relativi giudizi possono essere riuniti e decisi con
unica sentenza.
3. - A prescindere dalle controversie dottrinarie sulla natura
giuridica del decreto di non promovibilità dell'azione penale, sono da
tener fermi i criteri accolti dalla Cassazione, secondo cui il
cosiddetto provvedimento di archiviazione, a differenza della sentenza,
ha per presupposto la mancanza di un processo e non dà luogo a
preclusioni: dunque, non limita in alcun modo la possibilità per il
pubblico ministero o per il pretore (quando si tratta di reati di sua
competenza) di procedere in qualunque momento, pur se non siano insorte
nuove prove e senza che occorra un preventivo atto di revoca.
4. - In ordine alla denunziata violazione dell'art. 101, secondo
comma, Cost., è da richiamare la sentenza n. 102 del 1964, per la
quale il provvedimento di archiviazione "non chiude né definisce alcun
procedimento istruttorio, che anzi dichiara di non volere iniziare e,
riferendosi soltanto all'esperimento di indagini, conserva il carattere
di atto che non preclude l'esercizio dell'azione penale". Con ciò si
è voluto intendere che il procuratore della Repubblica, quando dispone
che si proceda, esercita, egli, l'azione dinanzi al pretore, cioè,
eccezionalmente, attua il principio della domanda nel procedimento
pretorile.
D'altro canto, come è stato precisato dalla ridetta sentenza della
Corte, nella vicenda prevista dall'art. 74, ultimo comma, cod. proc.
pen., "i due diversi organi operano, non in ragione di un rapporto
gerarchico da superiore ad inferiore, ma nell'esplicazione di funziani
diverse, necessarie per il raggiungimento dei fini che il procedimento
persegue".
5. - Non può avere peso il rilievo, avanzato dal pretore di Bari,
che il conflitto di opinioni sul punto se debba o meno esercitarsi
l'azione penale "viene risolto unilateralmente dallo stesso organo
portatore del dissenso e con l'effetto automatico di far modificare
all'altro organo il proprio atteggiamento": invero, la giurisdizione
non viene sottratta al pretore, che conserva le sue attribuzioni di
organo giudicante, la sua libertà di valutazione e di convincimento e
ben può emettere sentenza istruttoria o dibattimentale di
proscioglimento.
Per converso, sarebbe, oltre a tutto, irragionevole ed abnorme che
il procuratore della Repubblica, cui spetta l'esercizio dell'azione
penale e che è abilitato ad impugnare la sentenza (istruttoria o
dibattimentale) del pretore, fosse disarmato a fronte di un decreto
pretorile di archiviazione (non impugnabile per il principio della
tassatività delle impugnazioni di cui all'art. 190 cod. proc. pen.).
Comunque - anche per queste considerazioni - la Corte non ha motivo di
modificare la sua precedente statuizione.
6. - Non sussiste la violazione dell'art. 3, primo comma, Cost.,
perché l'equidistanza del pubblico ministero e dell'imputato rispetto
al giudice può e deve essere garantita nel processo, ma non è
configurabile tra il pubblico ministero, titolare dell'azione penale, e
"la persona cui il decreto è favorevole": si tratta di due fasi, di
due aspetti del tutto diversi che postulano un'altrettanto diversa (ed
opposta) dialettica procedimentale.
7. - Quanto al preteso privilegio, che, secondo il pretore di Bari,
sarebbe attribuito al denunciante per il fatto che può sollocitare il
pubblico ministero ad avanzare la richiesta di procedimento, è facile
obiettare, da un lato, che il denunciante collabora con la giustizia
allorché integra, in sede funzionalmente competente e qualificata, la
notitia criminis, dall'altro, che il pubblico ministero non interviene
per impulso e per interesse privati, bensì nell'esercizio di un suo
potere- dovere costituzionalmente sancito.
8. - Non sussiste la violazione dell'art. 24, secondo comma, Cost.,
dappoiché, quando l'azione penale dà inizio ad un procedimento,
scattano tutte le garanzie difensive che per il procedimento, appunto,
sono disposte per legge: e scattano anche prima in sede preistruttoria
(sentenza n. 86 del 1968 e legge n. 932 del 1969), epperò sempre in
funzione del procedimento stesso.
9. - Non sussiste, infine, la violazione dell'art. 25, primo comma,
Cost., giacché il meccanismo accolto nell'art. 74, ultimo comma, cod.
proc. pen., non toglie la certezza circa il giudice che in concreto
deve giudicare (giova ricordare che gli artt. 30 e 31 cod. proc. pen.,
in quanto toglievano tale certezza, sono stati dichiarati
costituzionalmente illegittimi con la sentenza n. 88 del 1962). E, per
di più, nella nozione di giudice di cui all'art. 25 Cost. non deve
ritenersi compreso il pubblico ministero (sentenza n. 148 del 1963).
10. - La questione di legittimità costituzionale dell'art. 231
cod. proc. pen., promossa in via subordinata dal pretore di Borgo
Valsugana, è stata - nelle more di questo giudizio - dichiarata
infondata, in riferimento agli stessi precetti costituzionali ora
richiamati (artt. 3 e 24) con la sentenza n. 300 del 1974.
Non vengono addotti argomenti diversi e la Corte non ha ragione di
mutare la sua giurisprudenza.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
1) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 74, ultimo comma, del codice di procedura penale, in
riferimento agli artt. 3, primo comma, 24, secondo comma, 25, primo
comma, e 101, secondo comma, della Costituzione, sollevata, con le
quattro ordinanze in epigrafe, dai pretori di Bari, di Borgo Valsugana
e di Montorio al Vomano;
2) dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità
costituzionale dell'art. 231 del codice di procedura penale, sollevata,
in subordine, con l'ordinanza del pretore di Borgo Valsugana e già
dichiarata non fondata con sentenza n. 300 del 1974.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 aprile 1975.
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIOVANNI
BATTISTA BENEDETTI - LUIGI OGGIONI -
ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI -
ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE
TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NTCOLA
REALE - PAOLO ROSSI - LEONETTO AMADEI
- GIULIO GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA
- GUIDO ASTUTI - MICHELE ROSSANO.
ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1975:95 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte