Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 7 aprile 1943 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →

S'intende che abbiano rifiutato l'incarico coloro che non rispondono, nel termine di quindici giorni, alla comunicazione ufficiale della loro nomina eseguita con le forme del precedente articolo, e coloro che, senza giustificato motivo, non intervengono ad alcuna delle tre prime adunanze della Commissione.

Testo in vigore dal 7 aprile 1943 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1943-03-08;153~art13 · fonte del testo