Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1943
Confronto con la versione in vigore dal 7 aprile 1943 al 16 dicembre 2009. 101 parole tolte, 20 parole aggiunte in 6 capoversi.
tolto: Le Commissioni censuarie nonche' le loro Sezioni non possono deliberare se non sono presenti almeno i tre quinti dei componenti le medesime.
tolto: I membri supplenti devono intervenire alle adunanze e concorrono a formare il numero legale nell'assenza di membri effettivi. In tale caso hanno voto deliberativo.
tolto: I membri supplenti hanno del pari voto deliberativo quando sono relatori.
tolto: Le deliberazioni debbono essere prese a maggioranza di voti; in caso di parita' prevale il voto del presidente.
tolto: Qualora taluno dei membri si astenga dal voto, il numero dei votanti e' formato non tenendo conto dell'astensione.
tolto: Chi presiede esprime per ultimo il proprio voto.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1943-03-08;153~art27 · fonte del testo