E' istituito il Ministero della sanita' con il compito di provvedere alla tutela della salute pubblica. Per il conseguimento della finalita' predetta spettano al Ministero della sanita' le seguenti attribuzioni:
- 1)provvedere ai servizi sanitari attribuiti dalle leggi alle Amministrazioni civili dello Stato, ferme restando le attribuzioni delle Amministrazioni con ordinamento autonomo e quelle esercitate dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale a mezzo dell'Ispettorato del lavoro;
- 2)sovraintendere ai servizi sanitari svolti dalle Amministrazioni autonome dello Stato e dagli Enti pubblici, provvedendo anche al coordinamento, eventualmente necessario, per adeguare l'organizzazione e l'efficienza dei servizi stessi alle esigenze della salute pubblica;
- 3)emanare, per la tutela della salute pubblica, istruzioni obbligatorie per tutte le Amministrazioni pubbliche che provvedono a servizi sanitari;
- 4)provvedere alla vigilanza tecnica sulle organizzazioni, enti ed istituti che svolgano attivita' sanitaria e non rientrino tra quelli previsti dalle disposizioni precedenti. Qualora la legge non disponga diversamente, i provvedimenti in materia di sanita' rientrano nella competenza del Ministero della sanita'.
Testo vigente dal 14 aprile 1958
