E' istituito il Ministero della sanita' con il compito di provvedere alla tutela della salute pubblica. Per il conseguimento della finalita' predetta spettano al Ministero della sanita' le seguenti attribuzioni:

  • 1)provvedere ai servizi sanitari attribuiti dalle leggi alle Amministrazioni civili dello Stato, ferme restando le attribuzioni delle Amministrazioni con ordinamento autonomo e quelle esercitate dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale a mezzo dell'Ispettorato del lavoro;
  • 2)sovraintendere ai servizi sanitari svolti dalle Amministrazioni autonome dello Stato e dagli Enti pubblici, provvedendo anche al coordinamento, eventualmente necessario, per adeguare l'organizzazione e l'efficienza dei servizi stessi alle esigenze della salute pubblica;
  • 3)emanare, per la tutela della salute pubblica, istruzioni obbligatorie per tutte le Amministrazioni pubbliche che provvedono a servizi sanitari;
  • 4)provvedere alla vigilanza tecnica sulle organizzazioni, enti ed istituti che svolgano attivita' sanitaria e non rientrino tra quelli previsti dalle disposizioni precedenti. Qualora la legge non disponga diversamente, i provvedimenti in materia di sanita' rientrano nella competenza del Ministero della sanita'.

Testo vigente dal 14 aprile 1958

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Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 51/1969

    Altra decisione
    26 marzo 1969

    ordina che gli atti siano restituiti al Consiglio di Stato. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 marzo 1969. ALDO SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI - COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI - FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE R…

    Art. 5 cost. · Art. 76 cost. · Art. 128 cost. · Art. 7 Costituzione del Ministero della sanita'

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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urn:nir:stato:legge:1958-03-13;296~art1 · fonte del testo