Sono devolute al Ministero della sanita':

  • 1)le attribuzioni dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanita' pubblica;
  • 2)le attribuzioni delle altre Amministrazioni dello Stato, previste dal n. 1) dell'articolo precedente, in materia di sanita' pubblica;
  • 3)le attribuzioni del Ministero dell'interno nei riguardi del personale sanitario e degli esercenti professioni e arti sanitarie. Il Ministero della sanita', inoltre, di concerto con quello dei lavori pubblici, sentito il Consiglio superiore di sanita', approva i progetti per la costruzione di ospedali, istituti di cura in genere e altre opere igieniche da parte di pubbliche Amministrazioni; dichiara la pubblica utilita' e, quando occorra, l'indifferibilita' ed urgenza delle relative opere, anche ai fini dell'articolo 71 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, e successive modificazioni.

Testo vigente dal 14 aprile 1958

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urn:nir:stato:legge:1958-03-13;296~art2 · fonte del testo