Entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge il Governo della Repubblica ha facolta' di emanare, ai sensi dell'art. 76 della Costituzione, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto col Ministro per la sanita', i provvedimenti previsti dall'art. 5 del decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446, coll'osservanza, dei criteri direttivi derivanti dalle norme stabilite dai precedenti articoli 1, 2, 4, 5 e 6. Qualora i provvedimenti predetti comportino riflessi finanziari, devono essere emanati di concerto col Ministro per il tesoro. 1
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 10 ottobre 1960, n.1236
1La L. 10 ottobre 1960, n.1236 ha disposto (con l'articolo unico) che "La delega concessa al Governo dall'articolo 7 della legge 13 marzo 1958, n. 296, e' prorogata di sei mesi."
Testo vigente dal 20 novembre 1960
