Per le spese necessarie al primo funzionamento del Ministero della sanita', fino all'approvazione del relativo bilancio, sara' provveduto con gli stanziamenti gia' stabiliti per l'Alto Commissariato per l'igiene e la sanita' pubblica nel bilancio del Ministero del tesoro. Per le spese relative ai nuovi servizi sara' provveduto con variazioni di bilancio. A tutte le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione della presente legge sara' provveduto con decreti del Ministro per il tesoro.

Testo vigente dal 14 aprile 1958

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urn:nir:stato:legge:1958-03-13;296~art10 · fonte del testo