Il personale dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanita' pubblica e quello dell'Istituto superiore di sanita' sono trasferiti con i relativi ruoli organici al Ministero della sanita'. Il Governo della Repubblica e' delegato a provvedere nel termine di un anno e nei modi previsti dal precedente articolo alla revisione dei ruoli predetti e delle carriere apportandovi tutte le modifiche necessarie per adeguarli alle esigenze dei servizi del Ministero della sanita'. Fino a quando non sara' provveduto alla revisione prevista dal comma precedente, il Ministero della sanita' puo' avvalersi di personale comandato ai sensi dell'art. 10, primo comma, del decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446, nei limiti stabiliti con decreto del Ministro per la sanita' di concerto con quello per il tesoro.

Testo vigente dal 14 aprile 1958

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urn:nir:stato:legge:1958-03-13;296~art8 · fonte del testo