[1]Con Regio decreto promosso dal Ministro per l'agricoltura e le foreste, di concerto con quello per le finanze, saranno fissate le norme regolamentari per l'applicazione della presente legge.
[2]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[3]Data a Roma, addi' 25 gennaio 1934 - Anno XII
[4]VITTORIO EMANUELE.
[5]Mussolini - Acerbo - Ercole - De Francisci - Jung.
[6]Visto, il Guardasigilli: De Francisci.
[7]N. B. - La carta topografica ai cui all'art. 1 sara' pubblicata nella Raccolta ufficiale.
Testo vigente dal 5 marzo 1934
