[1]Con Regio decreto promosso dal Ministro per l'agricoltura e per le foreste, di concerto con quello per le finanze, saranno fissate le norme regolamentari per l'applicazione della presente legge.

[2]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

[3]Data a San Rossore, addi' 24 aprile 1935 - Anno XIII

[4]VITTORIO EMANUELE

[5]Mussolini - De Vecchi di Val Cismon - Solmi - Di Revel - Rossoni.

[6]Visto, il Guardasigilli: Solmi.

[7]N.B. - La pianta topografica di cui sopra sara' pubblicata nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti.

Testo vigente dal 3 giugno 1935

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urn:nir:stato:legge:1935-04-24;740~art12 · fonte del testo