Alle spese occorrenti per il Parco nazionale del Circeo sara' provveduto:

  • a)con una somma, non superiore a lire cinquantamila annue, da comprendersi fra le spese di amministrazione, coltivazione e governo delle foreste e dei terreni di proprieta' dell'Azienda di Stato per le foreste demaniali;
  • b)con gli introiti per permessi di caccia, pesca ed eventuali altre concessioni;
  • c)col provento delle pene pecuniarie, delle oblazioni e del ricavato della vendita degli oggetti confiscati.

Testo vigente dal 5 marzo 1934

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urn:nir:stato:legge:1934-01-25;285~art13 · fonte del testo