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Il Consiglio di amministrazione:

  • a)vigila sullo svolgimento dell'attivita' dell'Ente, indicandone le direttive di massima;
  • b)delibera sulla eventuale assunzione diretta delle gestioni di cui al paragrafo 1° dell'art. 3;
  • c)si pronuncia sui piani di massima relativi a nuove opere e a nuovi arredamenti portuali e sull'attuazione dei piani stessi, da sottoporre ai competenti Ministeri;
  • d)approva i bilanci preventivi e i rendiconti consuntivi, da sottoporre alla ratifica dei Ministeri delle comunicazioni e delle finanze;
  • e)delibera sui progetti di prestiti e di altre operazioni finanziarie, da sottoporre alla approvazione dei Ministeri competenti;
  • f)delibera sulle spese, nei limiti del bilancio, quando non rientrino nella competenza del Comitato direttivo o del presidente secondo le norme che saranno dettate dal regolamento di cui all'art. 27;
  • g)delibera sull'accettazione di eredita', di legati o di donazioni;
  • h)propone il regolamento organico per il personale, di cui al successivo art. 25;
  • i)compie tutte le altre funzioni attribuite alla sua competenza dalla presente legge e dal regolamento di cui all'art. 27.

Testo in vigore dal 7 giugno 1940 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1940-05-06;500~art10 · fonte del testo