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Il Consiglio di amministrazione:
- a)vigila sullo svolgimento dell'attivita' dell'Ente, indicandone le direttive di massima;
- b)delibera sulla eventuale assunzione diretta delle gestioni di cui al paragrafo 1° dell'art. 3;
- c)si pronuncia sui piani di massima relativi a nuove opere e a nuovi arredamenti portuali e sull'attuazione dei piani stessi, da sottoporre ai competenti Ministeri;
- d)approva i bilanci preventivi e i rendiconti consuntivi, da sottoporre alla ratifica dei Ministeri delle comunicazioni e delle finanze;
- e)delibera sui progetti di prestiti e di altre operazioni finanziarie, da sottoporre alla approvazione dei Ministeri competenti;
- f)delibera sulle spese, nei limiti del bilancio, quando non rientrino nella competenza del Comitato direttivo o del presidente secondo le norme che saranno dettate dal regolamento di cui all'art. 27;
- g)delibera sull'accettazione di eredita', di legati o di donazioni;
- h)propone il regolamento organico per il personale, di cui al successivo art. 25;
- i)compie tutte le altre funzioni attribuite alla sua competenza dalla presente legge e dal regolamento di cui all'art. 27.
Testo in vigore dal 7 giugno 1940 al 22 dicembre 2008
