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[1]Il presidente, quando lo ravvisi opportuno, in relazione agli argomenti da trattare, potra' far intervenire alle sedute del Comitato direttivo e del Consiglio di amministrazione, con voto consultivo, persone esperte in materia tecnica portuale o in questioni marittime e di traffico portuale.

[2]Il presidente potra' anche costituire, per lo studio di particolari questioni, speciali commissioni di esperti, fissandone, di volta in volta, la composizione e i compiti.

Testo in vigore dal 7 giugno 1940 al 22 dicembre 2008

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urn:nir:stato:legge:1940-05-06;500~art13 · fonte del testo