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[1]Il mandato dei membri del Comitato direttivo e del Consiglio di amministrazione dura quattro anni, salvo revoca da parte degli Enti che li hanno nominati, e puo' essere riconfermato.

[2]I membri nominati in sostituzione di altri cessati di carica prima della scadenza normale, rimangono in carica fino al termine del quadriennio in corso.

[3]A Ciascun membro del Comitato direttivo e del Consiglio di amministrazione che non abbia altro assegno a carico dell'Ente, e' corrisposta una medaglia di presenza nella misura che sara' stabilita dal regolamento.

Testo in vigore dal 7 giugno 1940 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1940-05-06;500~art15 · fonte del testo