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[1]Le sedute del Comitato direttivo e del Consiglio di amministrazione non sono valide se non intervengono almeno la meta' dei rispettivi membri.

[2]In seconda convocazione, che dovra' aver luogo in altro giorno, le deliberazioni sono valide qualunque sia il numero degli intervenuti.

[3]Le deliberazioni sono adottate a maggioranza di voti; in caso di parita' avra' la prevalenza il voto del presidente.

Testo in vigore dal 7 giugno 1940 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1940-05-06;500~art16 · fonte del testo