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[1]A capo dei servizi esecutivi dell'Ente e' posto un direttore generale, il quale partecipa, senza voto, con funzioni di segretario, alle sedute del Comitato direttivo e del Consiglio di amministrazione.

[2]Il direttore generale sara' di regola nominato mediante concorso per titoli fra persone munite di laurea o che appartengono od abbiano appartenuto al gruppo A) dell'Amministrazione statale e che dimostrino di possedere particolare competenza nel campo marittimo-portuale. Tuttavia, su proposta del Comitato direttivo, il Ministro per le comunicazioni potra' nominare a tale carica, senza concorso, persona che possegga in grado eminente le qualita' necessarie a svolgere le funzioni di direttore generale.

[3]Il rapporto di impiego e il trattamento economico del direttore generale saranno stabiliti dal Comitato direttivo; e dovranno essere assoggettati all'approvazione dei Ministri per le comunicazioni e per le finanze.

Testo in vigore dal 7 giugno 1940 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1940-05-06;500~art17 · fonte del testo