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[1]L'esercizio finanziario dell'Ente comincia col 1° luglio e termina col 30 giugno dell'anno successivo.

[2]Il bilancio preventivo e a rendiconto consuntivo, approvati dal Consiglio di amministrazione, devono essere ratificati dal Ministero delle comunicazioni e da quello delle finanze.

[3]A tal fine saranno rimessi al Ministero delle comunicazioni, rispettivamente entro i mesi di marzo e di ottobre.

[4]Gli avanzi netti di gestione costituiranno un fondo di riserva, l'impiego del quale sara' stabilito dal regolamento di cui all'articolo 27.

[5]Per la gestione amministrativa e finanziaria e per i contratti saranno osservate le disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilita' generale dello Stato, con le modalita' che verranno stabilite dal regolamento di cui al precedente comma.

Testo in vigore dal 7 giugno 1940 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1940-05-06;500~art18 · fonte del testo