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[1]L'esercizio finanziario dell'Ente comincia col 1° luglio e termina col 30 giugno dell'anno successivo.
[2]Il bilancio preventivo e a rendiconto consuntivo, approvati dal Consiglio di amministrazione, devono essere ratificati dal Ministero delle comunicazioni e da quello delle finanze.
[3]A tal fine saranno rimessi al Ministero delle comunicazioni, rispettivamente entro i mesi di marzo e di ottobre.
[4]Gli avanzi netti di gestione costituiranno un fondo di riserva, l'impiego del quale sara' stabilito dal regolamento di cui all'articolo 27.
[5]Per la gestione amministrativa e finanziaria e per i contratti saranno osservate le disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilita' generale dello Stato, con le modalita' che verranno stabilite dal regolamento di cui al precedente comma.
Testo in vigore dal 7 giugno 1940 al 22 dicembre 2008
