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La gestione iniziale dell'Ente, per un periodo di tempo non superiore a sei mesi, potra' essere affidata ad un commissario Regio, il quale avra' tutti i poteri degli organi dell'Ente, e dovra' predisporre, porre la sistemazione dei servizi affidati all'Ente e il passaggio all'Ente stesso della gestione dell'Azienda dei mezzi meccanici o degli arredamenti portuali.
Testo in vigore dal 7 giugno 1940 al 22 dicembre 2008
