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[1]Il presidente rappresenta legalmente l'Ente, sovraintende a tutti i servizi, convoca e presiede il Consiglio di amministrazione o il Comitato direttivo; provvede alla esecuzione delle deliberazioni prese dagli organi collegiali e dispone di propria autorita' su tutti gli oggetti che sono proprii dell'amministrazione dell'Ente e che non sono attribuiti alla competenza degli organi predetti.

[2]Il presidente, per l'attuazione dei servizi di competenza dell'Ente, puo' emettere ordinanze e puo' richiedere, ove occorra, l'assistenza della forza pubblica per l'esecuzione di esse; in caso di necessita' e nell'interesse generale puo' ordinare la rimozione o la vendita, nelle forme legali, di merci o di cose giacenti sulle calate o nei magazzini del porto, che non siano in consegna alle Amministrazioni doganale e ferroviaria.

[3]Le infrazioni alle ordinanze che il presidente emetta a norma del comma precedente sono punite ai termini dell'articolo 442 del Codice per la marina mercantile; ad esse sono applicabili le norme di procedura stabilite dal capo unico titolo III della parte II del Codice stesso.

Testo in vigore dal 7 giugno 1940 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1940-05-06;500~art8 · fonte del testo