Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 13 dicembre 1961 al 22 dicembre 2008. Leggi il testo vigente →

Il Consiglio di amministrazione ha i seguenti compiti:

  • a)vigila sull'attivita' dell'Ente, fissandone le direttive di massima;
  • b)si pronunzia sulle eventuali varianti e integrazioni del piano regolatore del porto, per le ulteriori decisioni di competenza del Ministero del lavori pubblici;
  • c)approva il bilancio preventivo e le eventuali variazioni ed il conto consuntivo;
  • d)delibera sulle spese preventivate in bilancio oltre i limiti della competenza attribuita al presidente e al Comitato direttivo;
  • e)delibera sui progetti di prestiti e di altre operazioni finanziarie;
  • f)approva il regolamento del personale e l'ordinamento interno dei servizi e degli uffici;
  • g)nomina e revoca, a termine del regolamento, il direttore generale dell'Ente;
  • h)nomina e revoca a termini di regolamento il personale tecnico ed amministrativo salvo i casi previsti dal successivo articolo 25, nei quali potra' deliberare la eventuale restituzione all'Amministrazione di provenienza del personale posto a disposizione dell'Ente;
  • i)nomina i rappresentanti dell'Ente presso altre Societa', Consorzi, Enti ed Organi;
  • l)delibera sui ricorsi alle autorita' competenti, quando l'importo di tali atti superi la competenza del Comitato direttivo;
  • m)autorizza il presidente a stare in giudizio e delibera sulle liti, sui compromessi e sulle transazioni, sui procedimenti arbitrali e sulla nomina dei relativi arbitri, nonche' sulle controversie con altre Amministrazioni quando l'importo di tali atti superi la competenza, del Comitato direttivo;
  • n)delibera sulla eventuale assunzione diretta delle gestioni di cui al precedente articolo 2 e sulla esecuzione delle opere e degli impianti affidati all'Ente;
  • o)delibera sulle concessioni demaniali quando queste debbano avere durata superiore ai due anni;
  • p)esplica le funzioni di cui alla lettera g) del precedente articolo 2 e delibera sulle tariffe per gli altri servizi di competenza dell'Ente stabilendo le relative norme e modalita' di applicazione, anche in funzione della economicita' delle operazioni portuali. Fatta eccezione per le materie indicate alle lettere a), d), h), i), l) le deliberazioni del Consiglio di amministrazione sono soggette alla approvazione del Ministro per la marina mercantile, al quale esse debbono essere trasmesse in copia entro dieci giorni dalla loro data. Si intendono approvate le deliberazioni in merito alle quali il Ministro non abbia fatto osservazioni nel termine di venti giorni dal ricevimento.

Testo in vigore dal 13 dicembre 1961 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1961-11-14;1268~art11 · fonte su Normattiva