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Le sedute del Comitato direttivo e del Consiglio di amministrazione non sono valide se non intervengono rispettivamente i due terzi e la meta' dei componenti. In seconda convocazione, che dovra' aver luogo non oltre gli otto giorni dalla prima, le deliberazioni sono valide qualunque sia il numero degli intervenuti. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza di voti. In caso di parita' ha la prevalenza il voto del presidente.
Testo in vigore dal 13 dicembre 1961 al 22 dicembre 2008
