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Le sedute del Comitato direttivo e del Consiglio di amministrazione non sono valide se non intervengono rispettivamente i due terzi e la meta' dei componenti. In seconda convocazione, che dovra' aver luogo non oltre gli otto giorni dalla prima, le deliberazioni sono valide qualunque sia il numero degli intervenuti. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza di voti. In caso di parita' ha la prevalenza il voto del presidente.

Testo in vigore dal 13 dicembre 1961 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1961-11-14;1268~art15 · fonte del testo