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A capo dei servizi esecutivi dell'Ente e' posto un direttore generale, il quale partecipa, con voto consultivo e con funzioni di segretario, alle sedute del Comitato e del Consiglio di amministrazione. Il direttore generale e' nominato mediante concorso per titolo fra persone munite di laurea in giurisprudenza o in economia e commercio, o in scienze economiche e marittime, che dimostrino di possedere particolare competenza nel campo marittimo portuale. Il rapporto di impiego e il trattamento economico del direttore generale saranno stabiliti dal Consiglio di amministrazione e le relative norme dovranno essere sottoposte all'approvazione dei Ministri per la marina mercantile e per il tesoro.

Testo in vigore dal 13 dicembre 1961 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1961-11-14;1268~art16 · fonte su Normattiva