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L'esercizio finanziario dell'Ente ha inizio col 10 luglio e termine col 30 giugno dell'anno successivo. Dopo l'approvazione da parte del Consiglio di amministrazione il bilancio preventivo e il conto consuntivo saranno rimessi per l'approvazione, rispettivamente entro il mese di marzo e ottobre, ai Ministeri della marina mercantile, dei lavori pubblici e del tesoro.

Testo in vigore dal 13 dicembre 1961 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1961-11-14;1268~art19 · fonte su Normattiva