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L'Ente ha i seguenti compiti:

  • a)promuovere, ai fini dello sviluppo del porto, la realizzazione delle opere previste dal piano regolatore e delle relative attrezzature;
  • b)provvedere alla esecuzione delle opere e delle attrezzature suddette finanziate anche con il concorso dello Stato ai sensi delle leggi vigenti e col concorso previsto dalle norme esistenti a carico degli Enti locali interessati, salva restando la competenza del Ministero dei lavori pubblici per le spese a totale carico dello Stato;
  • c)provvedere, mediante apposita convenzione da stipularsi ai sensi del successivo articolo 5 col Ministero dei lavori pubblici, alla manutenzione ordinaria e straordinaria ed alle riparazioni delle opere stesse e di tutti gli impianti ed arredi portuali da realizzare e di quelli gia' esistenti, esclusi gli impianti ferroviari, nonche' ai servizi di pulizia e, di illuminazione del porto;
  • d)promuovere il miglioramento delle comunicazioni stradali e ferroviarie tra il porto e il retroterra:
  • e)provvedere alla gestione diretta dei mezzi meccanici per l'imbarco, lo sbarco e il movimento in genere delle merci, nonche' alla gestione diretta della stazione marittima passeggeri;
  • f)amministrare i fondi e proventi assegnatigli;
  • g)esplicare le funzioni che le vigenti leggi sul lavoro nei porti attribuiscono alla competenza degli Uffici del lavoro portuale e dei comandanti di porto con l'assistenza di un Consiglio del lavoro e con poteri di regolamentazione del lavoro e di determinazione delle tariffe, sia nei confronti dei lavoratori, che degli imprenditori, secondo le norme vigenti;
  • h)gestire, nell'ambito della propria giurisdizione i beni di demanio marittimo, compresi gli spazi acquei, sotto l'osservanza delle disposizioni del capo I, titolo 2°), libro I della parte la del Codice di navigazione, con facolta' di stabilire le condizioni e le tariffe per l'esercizio, esplicato dai concessionari nell'interesse pubblico. I contratti di concessione aventi la durata superiore a 15 anni dovranno essere approvati dai Ministero della marina mercantile;
  • i)studiare, promuovere e adottare provvedimenti atti a favorire l'incremento dei traffici nel porto di Palermo, nonche' quello commerciale e industriale dell'entroterra, in relazione ai detti traffici, ed in tal caso, con la facolta' di stabilire e comunque di disciplinare, nell'interesse pubblico, le tariffe portuali di qualsiasi genere;
  • l)studiare, di concerto con gli Organi competenti il miglior coordinamento della attivita' degli Uffici che attendono a servizi interessanti il porto, promuovendo, ove occorra, opportuni provvedimenti degli Organi competenti; l'Ente inoltre puo':
  • m)assumere la gestione diretta, mediante apposita convenzione da stipularsi con il Consorzio per i magazzini generali della Sicilia, dei magazzini per deposito merci, anche se in regime di depositi franchi o di magazzini generali, che esistono o che sorgessero in seguito, sotto l'osservanza delle leggi doganali e marittime, nonche' la gestione diretta delle operazioni di imbarco, sbarco, trasbordo, deposito e trasporto delle merci e dei passeggeri, ed eventualmente del servizio idrico e del servizio rimorchio.

Testo in vigore dal 13 dicembre 1961 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1961-11-14;1268~art2 · fonte su Normattiva