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Gli utili di gestione di ciascun esercizio finanziario dovranno essere impiegati in primo luogo nel ripianamento di eventuali deficit degli esercizi precedenti: la eccedenza sara' devoluta ad opere di manutenzione e di miglioramento del porto. Per la gestione amministrativa e contabile e per i contratti saranno osservate le norme sull'Amministrazione del patrimonio e sulla contabilita' generale dello Stato con le modalita' che verranno stabilite dal regolamento dei servizi.

Testo in vigore dal 13 dicembre 1961 al 22 dicembre 2008

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urn:nir:stato:legge:1961-11-14;1268~art23 · fonte su Normattiva