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Agli effetti delle imposte di registro e delle tasse di bollo tutti gli atti compiuti dall'Ente e i contratti da esso stipulati entro i limiti e per gli scopi della presente legge sono parificati nel trattamento tributario agli atti compiuti dallo Stato. Non e' applicabile l'imposta di ricchezza mobile sugli interessi relativi ad operazioni finanziarie ed a prestiti che l'Ente contrarra' per l'esecuzione di opere e per l'attrezzatura e l'arredamento portuale. I materiali destinati alla costruzione, all'ampliamento, alle sistemazioni, manutenzione ed esercizio di opere, edifici, arredamenti ed attrezzature inerenti al porto ed ai relativi servizi sono esenti da ogni imposta o tassa a favore dell'Amministrazione comunale.
Testo in vigore dal 13 dicembre 1961 al 22 dicembre 2008
