Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 13 dicembre 1961 al 22 dicembre 2008. Leggi il testo vigente →

Agli effetti delle imposte di registro e delle tasse di bollo tutti gli atti compiuti dall'Ente e i contratti da esso stipulati entro i limiti e per gli scopi della presente legge sono parificati nel trattamento tributario agli atti compiuti dallo Stato. Non e' applicabile l'imposta di ricchezza mobile sugli interessi relativi ad operazioni finanziarie ed a prestiti che l'Ente contrarra' per l'esecuzione di opere e per l'attrezzatura e l'arredamento portuale. I materiali destinati alla costruzione, all'ampliamento, alle sistemazioni, manutenzione ed esercizio di opere, edifici, arredamenti ed attrezzature inerenti al porto ed ai relativi servizi sono esenti da ogni imposta o tassa a favore dell'Amministrazione comunale.

Testo in vigore dal 13 dicembre 1961 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

urn:nir:stato:legge:1961-11-14;1268~art24 · fonte su Normattiva