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Alla direzione dei servizi di cui alle lettere e), g), h), dell'articolo 2 possono essere preposti ufficiali del Corpo delle capitanerie di porto che saranno collocati fuori ruolo. Per gli altri servizi l'Ente, oltre che del personale direttamente assunto secondo l'organico e le norme del regolamento, potra' anche valersi di personale che lo Stato metta in modo continuativo o temporaneo a disposizione dell'Ente, ponendolo fuori ruolo. In tal caso l'Ente provvedera' a rimborsare all'Amministrazione di provenienza la spesa inerente al trattamento economico ai lordo delle ritenute, nonche' l'importo dei contributi per il trattamento di quiescenza e di previdenza.

Testo in vigore dal 13 dicembre 1961 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1961-11-14;1268~art25 · fonte su Normattiva