Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 13 dicembre 1961 al 22 dicembre 2008. Leggi il testo vigente →
Lo Stato a norma dell'articolo 36 del regolamento al Codice della navigazione cede all'Ente, per tutta la sua durata, l'uso gratuito delle aree, delle opere, degli edifici, dei macchinari, degli attrezzi e dei mobili di sua spettanza, che esistono nel territorio di giurisdizione dell'Ente. L'Ente riscuote e percepisce in luogo e coi privilegi dello Stato, e con le procedure di cui alle leggi in vigore, i canoni dovuti da terzi per concessione di beni demaniali e per concessioni di lavoro in porto; esso e' autorizzato sia a stipulare nuove concessioni o locazioni, sia a mantenere, modificare, risolvere o riscattare quelle esistenti, ai termini delle condizioni dei rispettivi contratti. I contratti stipulati dall'Ente non possono avere durata ne' creare oneri ed impegni oltre il termine stabilito per la durata dell'Ente, salva espressa autorizzazione del Ministero della marina mercantile.
Testo in vigore dal 13 dicembre 1961 al 22 dicembre 2008
