Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 13 dicembre 1961 al 22 dicembre 2008. Leggi il testo vigente →
L'Ente, per disimpegnare i compiti e le attribuzioni e per sostenere gli oneri deferitigli, ha a sua disposizione e amministra:
- a)i proventi dell'uso diretto e delle concessioni dei beni pertinenti al Demanio pubblico marittimo;
- b)i proventi delle gestioni dirette;
- c)le speciali tasse e sopratasse portuali, istituite secondo le norme vigenti;
- d)somme versate da privati a titolo rimborso spese occorse per risarcimento di danni arrecati alle opere, impianti, ecc. o per contravvenzione alle norme di polizia, portuale;
- e)i contributi dello Stato previsti dal successivo articolo 5;
- f)i contributi a carico degli Enti locali interessati, da determinarsi nella misura prevista dalle norme vigenti ed in rapporto ai contributi statali fissati dai commi primo e secondo del successivo articolo 5;
- g)il contributo obbligatorio che sara' stabilito con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro per la marina mercantile di concerto con la Regione siciliana, a carico della Camera di commercio, industria e agricoltura di Palermo;
- h)gli eventuali contributi assunti a proprio carico dalla Regione siciliana e quelli deliberati da Amministrazioni, da Enti o da Istituti interessati, direttamente o indirettamente, allo sviluppo ed all'esercizio del porto di Palermo;
- i)i proventi per diritti sul certificati, attestazioni ed altri documenti rilasciati dall'Ente;
- l)i fondi provenienti da eventuali prestiti o da altre operazioni finanziarie, consentiti dalle leggi vigenti;
- m)i beni e le somme che venissero all'Ente in virtu' di successioni testamentarie, donazioni, oblazioni volontarie e per ogni altra causa nel presente articolo non esplicitamente considerata.
Testo in vigore dal 13 dicembre 1961 al 22 dicembre 2008
