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E' ridotto di lire 200 milioni lo stanziamento del capitolo n. 62 dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio 1961-62. Alla copertura dell'onere di cui all'articolo 6 della presente legge si provvede per l'esercizio 1961-62 con le disponibilita' derivanti dalla riduzione disposta al comma precedente. Il Ministero dei lavori pubblici puo' assumere per le esigenze dei programmi, impegni di spesa per somme eccedenti lo stanziamento di ciascun esercizio purche' tali impegni non superino nel totale lo stanziamento complessivo ed i relativi pagamenti siano ripartiti negli esercizi finanziari, entro i limiti degli stanziamenti rispettivi.
Testo in vigore dal 13 dicembre 1961 al 22 dicembre 2008
