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Il presidente rappresenta legalmente l'Ente, sovraintendente a tutti i servizi, convoca e presiede il Consiglio di amministrazione ed il Comitato direttivo; provvede alla esecuzione delle deliberazioni prese dal Consiglio e dal Comitato e dispone di propria autorita' su tutte le materie che sono proprie dell'amministrazione dell'Ente e che non sono attribuite alla competenza del Consiglio o del Comitato. Il presidente, per l'attuazione dei servizi di competenza dell'Ente, puo' emettere ordinanze e puo' richiedere, ove occorra, l'assistenza della forza pubblica per l'esecuzione di esse. In caso di necessita' e nell'interesse generale, puo' ordinare la rimozione e la vendita, nelle forme legali, di merci e di cose giacenti nelle calate o nei magazzini del porto che non siano in consegna alle Amministrazioni doganali o ferroviarie. Le infrazioni alle ordinanze del presidente sono punite a termini dell'articolo 1235 e seguenti del Codice della navigazione. Il presidente rende esecutivi i ruoli annuali dell'entrata a scadenza fissa, i preventivi dei redditi e delle gestioni in economia, nonche' le note dei canoni relativi a concessioni, ad affitto e di altri atti. Provvede a tutti gli atti cautelativi nell'interesse dell'Ente. Autorizza nei limiti di stanziamento del bilancio, spese non eccedenti, annualmente per ciascuna voce, l'importo di lire 500.000 per le esigenze del funzionamento dell'Ente.
Testo in vigore dal 13 dicembre 1961 al 22 dicembre 2008
