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[1]L'Ente e' retto da uno statuto approvato con Regio decreto su proposta del Ministro per le corporazioni, di concerto coi Ministri per le finanze e per l'agricoltura e delle foreste.

[2]Esso e' sottoposto alla vigilanza del Ministero delle corporazioni.

[3]Ai fini di tale vigilanza l'Ente dovra' comunicare al Ministero delle corporazioni i verbali delle riunioni dei suoi organi deliberanti, nonche' il rendiconto consuntivo delle gestioni annuali.

[4]E' inoltre in facolta' dei Ministeri delle corporazioni e dell'agricoltura e foreste di delegare un loro funzionario ad assistere alle riunioni degli organi deliberanti dell'Ente.

[5]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

[6]Data a San Rossore, addi' 13 giugno 1935 - Anno XIII

[7]VITTORIO EMANUELE

[8]Mussolini - Di Revel - Rossoni.

[9]Visto, il Guardasigilli: Solmi.

Testo in vigore dal 10 agosto 1935 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1935-06-13;1453~art4 · fonte del testo