Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1942
Confronto con la versione in vigore dal 15 dicembre 1942 al 22 dicembre 2008. 125 parole tolte, 20 parole aggiunte in 4 capoversi.
tolto: La Cassa mutua cauzioni garantisce l'Amministrazione delle poste e dei telegrafi dalle responsabilita' incontrate da ogni iscritto in dipendenza delle sue funzioni e nei limiti della cauzione dovuta.
tolto: La garanzia ha inizio dal giorno in cui l'Amministrazione delle poste e dei telegrafi accerta che sono stati effettuati i versamenti di cui alle lettere a) e b) dell'articolo seguente.
tolto: E' in facolta' del presidente dell'Istituto di determinare la retrodatazione della garanzia, non oltre il periodo massimo di trenta giorni, quando i versamenti sono stati effettuati, secondo gli accertamenti dell'Amministrazione delle poste e dei telegrafi, con ritardo per cause non attribuibili all'iscritto.
tolto: La garanzia non ha luogo se non quando la responsabilita' e la valutazione del danno siano riconosciute dall'iscritto e dall'Istituto ovvero dalla Corte dei conti.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N. 112, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1942-10-18;1407~art10 · fonte del testo