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[1]Le somme di cui all'articolo precedente sono cosi' destinate:

[2]quelle di cui alla lettera a) alle necessita' di altre gestioni dell'Istituto secondo le determinazioni del Consiglio di amministrazione;

[3]quelle di cui alla lettera b) a costituire conti individuali per ciascun iscritto;

[4]quelle di cui alla lettera c), aumentate degli avanzi annui della gestione della Cassa, a costituire un fondo speciale, denominato «Fondo di ripartizione».

Testo in vigore dal 15 dicembre 1942 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1942-10-18;1407~art12 · fonte del testo